CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI LA RELAZIONE SULLA GESTIONE ART.2428 CODICE CIVILE LA RELAZIONE SULLA GESTIONE DEI BILANCI D’ESERCIZIO ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DLGS 32/2007 ROMA, 14 GENNAIO 2009 INDICE 1. Premessa............................................................................................. 3 2. Riferimenti normativi e ambito di applicazione............................................... 6 3. Considerazioni generali sulla nuova informativa .............................................. 9 4. Gli indicatori finanziari .......................................................................... 11 5. Gli indicatori “non finanziari”.................................................................. 12 6. La descrizione dei principali rischi ed incertezze ........................................... 13 7. Informazioni attinenti all’ambiente e al personale......................................... 14 Allegato I – Gli indicatori finanziari............................................................... 16 Allegato II – Informazioni relative ai rischi ed alle incertezze ............................... 26 Incertezze e rischi ................................................................................... 26 Incertezze e rischi finanziari....................................................................... 28 Allegato III – Informazioni attinenti all’ambiente e al personale ............................ 31 Principi contabili e sistemi di controllo e revisione Consigliere delegato Luciano Berzè Commissione per le norme ed i principi contabili Gruppo di studio bilancio ambientale e sostenibilità Presidente Coordinatore Gianfranco Capodaglio Chiara Mio Componenti Componenti Guglielmo Antonacci Roberto Campidori Pier Giorgio Bedogni Basilio Aldo D'ascoli Luigi Borrè Uberto Noro Ubaldo Cacciamani Paolo Palombelli Ciro Di Carluccio Elisa Rita Ferrari Raffaele Fiume Esperti CNDCEC Alberto Lang Matteo Pozzoli Massimo Levino Elisa Sartori Raffaele Mazzeo Franco Zanovello 2 1. Premessa Le società di capitali italiane sono tenute a seguire per la prima volta nei bilanci 2008 e nei suoi allegati le indicazioni previste dal dlgs 32/2007 recante “Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674 relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione”. Con tale decreto il legislatore nazionale ha recepito il contenuto obbligatorio della direttiva 51/2003/CE, nota come “direttiva di modernizzazione contabile”1 incidendo sulla predisposizione del bilancio consolidato, relazione sulla gestione e relazione di revisione delle società interessate. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), con il supporto tecnico della “Commissione per le norme e i principi contabili”, intende mettere a disposizione degli interessati un vademecum operativo per l’adempimento dei nuovi obblighi informativi richiesti dal legislatore con specifico riferimento alla predisposizione della relazione di gestione da allegare al bilancio2. È bene da subito evidenziare che le informazioni richieste dalle nuove disposizioni contenute nel menzionato dlgs 32/2007 devono, in qualsiasi caso, essere fornite solo qualora si verifichino le condizioni previste dal disposto normativo tanto che la legge richiede che l’informativa contenuta nella relazione debba essere “[…] coerente con l’entità e la complessità degli affari della società.”. Conformemente a tale indicazione il CNDCEC ha ritenuto opportuno con riferimento alla informativa finanziaria definire un sistema informativo “modulare”, in base al quale le società con maggiori dimensioni – le quali hanno una rilevanza economica proporzionalmente superiore – debbano fornire maggiori informazioni in merito all’attività aziendale, rispetto a quanto dovuto dalle società di minori dimensioni. In questa prospettiva, il documento individua un primo livello di informazioni che, si ritiene, tutte le società debbano indicare per poter adempiere agli obblighi informativi del decreto in oggetto (di seguito “obbligatorie”) ed un secondo livello di informazioni 1 Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha già espresso al Ministero dell’Economia e delle Finanze il proprio parere sulla proposta di completamento di recepimento della direttiva 65/2001/CE (meglio nota come “direttiva sul fair value”) e della direttiva di modernizzazione contabile. Per consultare il contenuto delle osservazioni, si veda: http://www.cndcec.it/PORTAL/Documenti/3024_elkqxnvfvn.pdf . 2 L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato sulla tematica della “nuova” relazione sulla gestione un documento di studio concernente gli orientamenti dottrinali e professionali in materia. Si veda: http://www.irdcec.it/node/338 . 3 ritenuto obbligatorio per le sole società di maggiori dimensioni e facoltativo per le società di inferiori dimensioni. I parametri quantitativi individuati dal legislatore comunitario per identificare le grandi imprese sono stati ritenuti, ai nostri fini, adeguati al fine di questa differenziazione. In linea con quanto detto, il secondo livello di informazioni fornito nel documento risulta obbligatorio esclusivamente per le società che alla data di chiusura del bilancio superano nel primo esercizio o, successivamente per due esercizi consecutivi, i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti: - totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 43.000.000 euro; - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 euro; - numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250 3. La seguente tabella sintetizza l’approccio adottato per definire la richiesta informativa contenuta nel documento. Piccole e Medie Grandi Imprese Imprese 1° livello di richieste obbligatorie obbligatorie informative 2° livello di richieste facoltative obbligatorie informative Le indicazioni riportate nel presente documento tengono in considerazione una situazione di “normale” svolgimento aziendale. Il giudizio in merito all’adeguatezza delle informazioni riportate nella relazione sulla gestione - che in ultima istanza spetta al redattore di bilancio - deve sempre tenere in considerazione le singole circostanze, il contesto ambientale in cui si muove la società nonché la recente storia della stessa; in 3 I parametri quantitativi concernenti la media impresa sono stati individuati dal legislatore comunitario al fine di prevedere talune semplificazioni di natura amministrativo-contabile (Direttiva 78/660/CEE, art. 27); sino ad oggi, il legislatore nazionale non si è avvalso di tale facoltà. Il richiamo a tali parametri da parte del documento deve essere inteso unicamente quale indicatore quantitativo. Si evidenzia, inoltre, che è stato ritenuto opportuno uniformare nel testo la terminologia delle disposizioni comunitarie per identificare le medie imprese con la terminologia già adottata dal legislatore per individuare le società a cui è data possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata (si veda nota 4). 4 casi particolari, potrebbe esservi, ad esempio, una piccola impresa con problematiche tali da richiedere un’informativa aggiuntiva rispetto a quella prospettata dal documento, così come potrebbe esservi una grande impresa che non necessita di fornire in parte (se non integralmente) le indicazioni contenute nel 2° livello di richieste informative. 5 2. Riferimenti normativi e ambito di applicazione Il legislatore comunitario ha deciso di “modernizzare” l’informativa economico- finanziaria per mezzo dell’emanazione di una serie di provvedimenti atti a modificare specifici aspetti inclusi nelle direttive in materia di contabilità. La seguente tabella riporta il testo dell’art.2428, così come novellato dal dlgs 32/2007, ponendo in evidenza le modifiche apportate. Art. 2428. (Relazione sulla gestione). Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta. L’analisi di cui al primo comma è coerente con l’entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale. L’analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi. … omissis”. Tutte le società di capitali – indipendentemente dal fatto che redigano il bilancio in conformità alle norme civilistiche o ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) – sono tenute a predisporre la relazione sulla gestione in base a quanto disposto dall’art.2428 4. Solo le società che non emettono titoli negoziati in mercati regolamentati e non superano nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dall’art. 2435-bis, comma 1, recentemente rivisti per mezzo del dlgs 173/20085, sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione, qualora 4 Si osserva che lo IASB ha già emanato alla data odierna il Discussion Paper “Management Discussion and Analysis” e ha in progetto di emanare la successiva Exposure Draft “Management Commentary” per definire la redazione di un documento che dovrebbe andare a sostituire nei bilanci delle società che applicano i Principi contabili internazionali la Relazione sulla gestione. Si veda: IASB, IASB Update, July 2008. 5 In base al sopra citato decreto attuativo della direttiva 46/2006/CE, le società che hanno tale facoltà sono quelle che, nel primo bilancio o successivamente per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: - totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 4.400.000; - ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000; 6 forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art.24286. Il decreto in parola si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella della sua entrata in vigore, coincidente con il 21 novembre 2008. Questo significa che ai fini dell’applicazione dell’informativa semplificata, dovendosi conteggiare il superamento di tali parametri quantitativi a partire da tale data, i nuovi limiti introdotti con il dlgs 173/2008 produrranno i loro effetti per le società che chiudono i propri esercizi dopo il 21 novembre 20087 sulla redazione dell’informativa economico-finanziaria – oltreché sulla disciplina della revisione legale dei conti - a partire dai bilanci degli esercizi che si chiudono il 31 dicembre 2009 8. In base a quanto previsto dall’art. 5 del dlgs 32/2007 le nuove disposizioni si applicano “ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore”. Se ne deduce che per le società che fanno coincidere l’esercizio con l’anno solare i bilanci che hanno inizio dalla data successiva a quella dell’entrata in vigore del decreto fanno riferimento all’esercizio 2008. In sede di prima applicazione delle disposizioni in esame si ritiene che, nel silenzio normativo e considerato il contenuto innovativo di alcune richieste informative, non debba essere considerata obbligatoria la predisposizione dell’informativa comparativa concernente l’esercizio 2007. E’ opportuno evidenziare, infine, che per quanto concerne gli aspetti normativi, le società di capitali che sono sottoposte alla vigilanza della CONSOB devono produrre la documentazione informativa aggiuntiva richiesta dall’Authority ai fini di tutelare il pubblico risparmio, così come gli altri soggetti che operano sotto la sorveglianza della - dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. 6 Il terzo comma dell’art 2428 dispone che: “Dalla relazione devono in ogni caso risultare: […] 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni; […]”. 7 ossia per le società per cui l’esercizio coincide con l’anno solare, con il bilancio che chiude il 31 dicembre 2008 8 La società Alfa Spa il cui esercizio chiude in data 31 dicembre 2008, vuole usufruire delle semplificazioni concesse dal 2435-bis per non redigere la relazione sulla gestione. Alfa Spa supera alla data di chiusura (31 dicembre 2008) i “vecchi” limiti del 2435-bis ma non i “nuovi” limiti introdotti con il dlgs 173/2008. La società non può redigere il bilancio dell’esercizio 2008 in forma semplificata; potrà, casomai, utilizzare tali semplificazioni a partire dal bilancio dell’esercizio 2009, ammesso che anche a tale data almeno due dei tre parametri quantitativi non siano stati superati. 7 Banca d’Italia e dell’ISVAP devono seguire le apposite indicazioni in materia 9. 9 Si vedano a questo fine con specifico riferimento alle società quotate: CONSOB, Comunicazione CONSOB n DEM/6064293 del 28.07.2006, CESR, CESR/05-178b, Raccomandazione del CESR sugli indicatori alternativi di performance, 2005. Per quanto concerne i soggetti vigilati da Banca d’Italia e ISVAP, si vedano rispettivamente: Banca d’Italia, Circolare 262/2005 - Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione, e Provvedimento 14 febbraio 2006 Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle Società di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di intermediazione mobiliare (SIM); e, con riferimento alle imprese di assicurazione, Dlgs. 209/2005, Codice delle assicurazioni private. 8 3. Considerazioni generali sulla nuova informativa La relazione sulla gestione è un documento indirizzato agli utilizzatori esterni, volto essenzialmente a completare e integrare l’informativa di bilancio con l’intento di arrivare a una corretta lettura della situazione aziendale. La rilevanza squisitamente esterna delle informazioni fornite implica e suggerisce di non equiparare la relazione con i documenti gestionali interni propri del reporting direzionale, oltrepassando il limite della riservatezza aziendale. Le informazioni richieste non sono finalizzate, in sostanza, a rendere note le modalità tecniche ed economiche con cui le risorse sono gestite, ma devono consentire la conoscenza della situazione della società e l’andamento del risultato economico, con particolare riguardo a costi, ricavi e investimenti, ovvero tutti elementi normalmente contenuti nel bilancio 10 d’esercizio e riscontrabili nella contabilità generale . Con specifico riferimento alla ratio delle novità legislative, l’intendimento del legislatore consiste, di fatto, nel fornire per mezzo della relazione una migliore lettura della situazione aziendale, dando rilievo, laddove ritenuto necessario, anche a dati non desumibili dalla contabilità generale. È cruciale, poi, ai fini di una corretta interpretazione della norma, osservare che il legislatore comunitario richiede di riportare nelle circostanze precedentemente esaminate “financial indicators” e, se del caso, “non financial indicators”. La versione italiana del disposto comunitario, traducendo il termine “financial” in “finanziario” ha, in realtà, fuorviato il significato originario delle richieste informative. Nella sostanza quindi, i “financial indicators” sono gli indicatori estrapolabili dalla contabilità generale, così come i “non financial indicators” sono gli indicatori non desumibili dalla contabilità generale. In sintesi, quindi, il legislatore richiede di esplicitare indicatori la cui fonte è rappresentata dalla contabilità generale (ossia dai prospetti di bilancio) e, se del caso, da indicatori originati da fonti informative estranee al bilancio. Si deve, in aggiunta, sottolineare che le informazioni oggetto di commento devono essere fornite “nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società 10 A tale proposito, si osservi che il medesimo dlgs 32/2007, introducendo il nuovo comma 2 dell’art. 2409-ter, ha richiesto ai soggetti incaricati del controllo contabile di esprimere il proprio giudizio professionale in una “relazione di revisione”, il cui schema risulta standardizzato e in cui è previsto, tra le altre attestazioni, di fornire “un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio” (dlgs 32/2007, art.2, punto 1, lettera e). Si osserva, inoltre, che, con riferimento ai “principali rischi e incertezze” alcune rilevanti informazioni da inserire nella nota integrativa sono già prescritte dal principio contabile OIC 19, I fondi per rischi ed oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti. 9 e dell’andamento e del risultato della gestione”. Nel caso in cui, quindi, le informazioni riportate in bilancio siano in grado di fornire una corretta informativa economico- finanziaria, la società non è tenuta a fornire ulteriori indicazioni. Il testo di legge richiede di riportare gli indicatori finanziari e, solo “se del caso”, quelli non finanziari. Questo implica che il riferimento agli indicatori non finanziari deve essere necessariamente (e non in via facoltativa) attuato solo nelle situazioni in cui né il bilancio, né gli indicatori finanziari siano capaci di esprimere significativamente e con chiarezza la situazione della società e l'andamento del risultato reddituale. Ancora, è fondamentale osservare che il legislatore con il termine “indicatore” ha voluto individuare qualsiasi riferimento indicativo utile ai fini informativi sopra menzionati. In questa prospettiva, l’indicatore può essere rappresentato dall’individuazione di un aggregato ritenuto particolarmente significativo, una serie storica, un margine, un indice (o quoziente) così come da altri elementi informativi ritenuti utili. Un indicatore “sintetico”, se necessario, può inoltre essere integrato da un’apposita esplicazione11. Infine, si suggerisce di illustrare – come previsto per la redazione del bilancio - le sole informazioni che si ritengono significative e rilevanti ai fini di una corretta ed esaustiva interpretazione della situazione della società, per non appesantire eccessivamente e rendere complessivamente meno leggibile l’informativa di bilancio12. A tale proposito, non si deve dimenticare che il legislatore comunitario sta intervenendo sulla comunicazione economico-finanziaria delle società di minori dimensioni individuando e, se del caso, eliminando le informazioni che forniscono meno benefici rispetto ai costi necessari per il loro reperimento. Questa ragionevole filosofia deve rappresentare un principio di comportamento utile per l’applicazione di tutte le richieste informative di matrice comunitaria. 11 Quando da un esercizio all’altro si modificano gli indicatori utilizzati, è opportuno motivare la scelta compiuta. 12 Si veda: OIC, OIC 11, Bilancio d’esercizio – finalità e postulati. 10 4. Gli indicatori finanziari L’art. 2428 c.c. dispone che il bilancio sia corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi dell’andamento della società; il novellato disposto normativo precisa che detta analisi “è coerente con l’entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, …” Il termine “indicatori finanziari” è, per quanto detto nel paragrafo 3, utilizzato in modo improprio dal legislatore e si ritiene che, più correttamente, esso comprenda gli indicatori desumibili dalla contabilità generale, atti a illustrare in modo più completo la situazione aziendale. In tal senso, si ritiene opportuno esporre, fatta eccezione per il primo esercizio in cui sono applicate le nuove disposizioni, gli indicatori relativi almeno a due esercizi consecutivi, quello in corso e quello dell’esercizio precedente. Inoltre, solo se ritenuto necessario al fine del più generale equilibrio dell’informativa, è possibile riportare alcuni indicatori economico - reddituali, anche per settore di attività/settore geografico; di contro gli indicatori patrimoniali e di liquidità sono solitamente riferiti all’intera impresa. L’allegato I analizza di seguito gli indicatori di risultato più frequentemente impiegati nell’ambito dell’analisi di bilancio. 11 5. Gli indicatori “non finanziari” Per “indicatori non finanziari” si intendono dati quantitativi, normalmente di natura non monetaria, in grado di spiegare, in maniera sintetica, i fattori che influenzano la situazione aziendale. Se ritenuti necessari secondo quanto già indicato all’inizio del documento, quindi, gli indicatori non finanziari sono individuati a seconda del settore di appartenenza della società, avendo riguardo all’entità e complessità degli affari della società. L’art. 2428 prevede il ricorso agli indicatori “non finanziari” quando essi siano necessari per la comprensione della situazione della società e dell’andamento e del risultato della sua gestione, cioè qualora gli indicatori “finanziari” non siano ritenuti adeguati allo scopo, o, comunque, non consentano di raggiungere il risultato di una adeguata comprensione. Ad esempio, una società che ha chiuso il bilancio con un risultato economico positivo, avendo, però, perso parte del mercato con cui sviluppava la parte più rilevante del fatturato, senza riuscire a sostituirlo, non potrà limitarsi a commentare ROE e ROI poiché l'accadimento citato produrrà senz'altro effetti anche sul reddito dei futuri esercizi e può essere meglio rappresentato anche nella relazione sulla gestione attuale attraverso il ricorso all'indicatore fatturato per cliente, fatturato perso, market share, ecc. Nella formulazione dei menzionati indicatori, possono essere tenuti in considerazione i seguenti aspetti: - posizionamento sul mercato; - customer satisfaction; - efficienza dei fattori produttivi e dei processi produttivi; - innovazione. Tali elementi segnalano, talvolta con anticipo rispetto agli indicatori di matrice contabile, le tendenze dei risultati economico-finanziari, soprattutto in una prospettiva di lungo periodo. Non si è ritenuto opportuno produrre esemplificazioni di tali indicatori data la loro grande abbondanza ed eterogeneità nella dottrina aziendalistica. Sarà cura del redattore del bilancio non solo valutare la necessità di tale informativa, ma anche di stabilirne la migliore modalità e forma esplicativa. 12 6. La descrizione dei principali rischi ed incertezze Il legislatore richiede, tra le altre informazioni, di fornire “una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta”. Anche in questo caso, fatte salve le eccezioni che il redattore di bilancio dovrà fare in relazione alla peculiarità della società interessata, nonché in relazione ad altre norme di legge che prevedano l’obbligo di informativa, si ritiene che l’obbligo riguardi soltanto le società di maggiori dimensioni, salvo quanto in appresso specificato; nelle società di minori dimensioni, nel caso in cui i conti d’ordine o le informazioni fornite in nota integrativa risultino in grado di esprimere in modo appropriato i rischi e le incertezze dell’attività sociale, si ritiene che non si debbano fornire obbligatoriamente ulteriori informazioni. Si deve rilevare che, a differenza di quanto previsto per gli indicatori finanziari e non finanziari, il legislatore richiede, con riferimento ai principali rischi e incertezze, una “descrizione”, ossia un’illustrazione che può essere proposta in forma discorsiva. In linea generale, devono essere inseriti e descritti i rischi che presentano un impatto rilevante sotto il profilo informativo e un’alta probabilità di accadimento; ulteriori rischi possono essere descritti se il loro inserimento fornisce informazioni utili al lettore del bilancio. Devono essere oggetto di analisi soltanto eventuali rischi specifici corsi dalla società, diversi da tutti quei fenomeni connessi con la sua natura d’impresa: in altre parole, non si devono descrivere i rischi che corrono tutte le società in quanto tali, ovvero le società di quel particolare settore13. Nell’allegato II si esaminano alcune procedure che possono essere di esempio nell’analisi degli eventuali rischi specifici: in particolare, nel secondo, saranno esaminati i rischi connessi con gli strumenti finanziari. 13 E’ opportuno segnalare che questi adempimenti possono essere intesi anche come una opportunità di incrementare la trasparenza e la visibilità verso gli stakeholder ed in particolare gli istituti bancari e finanziari; infatti, le novità da tempo introdotte nei meccanismi interni delle banche di accesso al credito a seguito di Basilea II., attribuiscono alla variabile rischio una importanza fondamentale ai fini dei parametri qualitativi e quantitativi di determinazione del rating bancario. 13 7. Informazioni attinenti all’ambiente e al personale Il legislatore comunitario, che con il Libro Verde promosse già nel 2001 l’informativa ambientale, ha inteso ulteriormente sollecitare gli Stati membri ad adeguare i quadri normativi nazionali per rendere obbligatoria l’informativa ambientale nel bilancio di esercizio e nella relazione sulla gestione in una prospettiva di complementarietà dell’informativa ambientale con quella economico-finanziaria. A tale proposito, il par. 4.2 della Raccomandazione 2001/453/CE prevede che: “Le informazioni sugli aspetti ambientali vanno rese pubbliche nella misura in cui sono rilevanti per i risultati finanziari o la situazione finanziaria dell'impresa. Le informazioni da divulgare devono essere incluse, a seconda della loro natura, nella relazione annuale e consolidata sulla 14 gestione o nell'allegato ai conti annuali e consolidati.” . Si evince, perciò, che l’informativa ambientale e relativa al personale della comunicazione economico-finanziaria d’impresa non deve essere intesa come un obiettivo in sé, bensì come una delle molteplici e possibili analisi che possono essere necessarie ai fini della comprensione dell’andamento della società. Per analogia, considerata la rilevanza che anche a livello europeo assume (ed assumerà sempre più) la Corporate Social Responsibility (CSR), le tematiche inerenti la sostenibilità acquisiscono una dignità che prescinde dai prospetti contabili: la responsabilità sociale deve, per questo, concretizzarsi almeno nell’indicazione di alcune informazioni attinenti all’ambiente e al personale. Il CNDCEC ritiene – come illustrato anche nei precedenti capitoli - che vi sia una gerarchia nell’informativa da fornire nella relazione sulla gestione e che si debba ricorrere agli indicatori non finanziari solo se questi siano realmente necessari per comprendere la situazione della società e l’andamento del risultato della gestione, ovvero se in assenza di tali indicatori non finanziari il bilancio risulti non trasparente e/o veritiero e, quindi, fuorviante per i suoi utilizzatori. Tuttavia, avendo il legislatore voluto enucleare, fra tutte, le “informazioni attinenti all’ambiente e al personale”, il CNDCEC ritiene che questa specifica identificazione debba essere intesa nell’ottica di rafforzare il ruolo sociale dell’impresa e, perciò, ritiene che obbligatoriamente – e, quindi, indipendentemente dalla rilevanza degli 14 Si veda: Commissione delle Comunità europee, Raccomandazione 2001/453/Ce Informazioni ambientali nei conti annuali e nella relazioni sulla gestione delle società. 14 effetti economici prodotti sulla gestione - vadano fornite nella relazione sulla gestione, se si sono verificati gli eventi correlati, le informazioni riportate nell’Allegato III. Tali informazioni sono distinte in “obbligatorie” e “facoltative”: ‐ le informazioni obbligatorie devono essere riportate, nei casi in cui gli eventi sottostanti si verifichino, da tutte le società, indipendentemente dalla loro dimensione; ‐ le informazioni facoltative possono essere ritenute importanti e il CNDCEC auspica che molte società forniranno tali informazioni, visto che esse comunicano ai terzi una politica sociale e ambientale pro-attiva e un atteggiamento positivo di CSR: Si segnala anche che nell’informativa facoltativa potrebbero essere opportunamente comprese le informazioni inerenti la strategia di sostenibilità e le politiche attinenti all’ambiente e al personale, come indicato nella menzionata Raccomandazione 2001/453/CE. 15 Allegato I – Gli indicatori finanziari* 1° LIVELLO DI RICHIESTE INFORMATIVE – DATI NECESSARI Analisi della situazione reddituale Le società di dimensioni non grandi sono tenute a fornire, laddove siano soddisfatte le condizioni esaminate nel corpo del testo, gli indicatori desumibili dalla contabilità generale che siano in grado di arricchire l’informativa già contenuta nei prospetti del bilancio. In questo contesto, appare necessario, per esempio, inserire alcune serie storiche concernenti i principali aggregati economici, quali il fatturato (Voce A1) “Ricavi delle vendite” del conto economico) o il valore della produzione (macro-classe A “Valore della produzione” del conto economico) o il Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) almeno degli ultimi due esercizi. L’analisi dello sviluppo di tali indicatori evidenzia il trend dei principali veicoli di produzione del reddito della società. Potrebbe essere utile, qualora la società lo ritenga opportuno, inserire le serie degli aggregati economici sopra menzionati per un arco temporale riferito agli ultimi 3 o 5 esercizi, come nel prospetto riportato di seguito. Esercizio (t-4) Esercizio (t-3) Esercizio (t-2) Esercizio (t-1) Esercizio (t) Fatturato (Valore della produzione o Risultato prima delle imposte) Allo stesso tempo, potrebbe essere opportuno indicare, sempre riportando i risultati degli ultimi due esercizi, alcuni risultati parziali ritenuti significativi. Per procedere alla costruzione dei risultati parziali e dei correlati indici, è necessario riclassificare il conto economico civilistico secondo altre strutture adatte all’analisi di * Si segnala che gli indicatori finanziari illustrati nel presente allegato sono calcolabili anche per mezzo di un supporto elettronico disponibile all’indirizzo: http://www.cndcec.it/PORTAL/home/jsp/cndc.jsp?cndct=0000003676&cndcp=0000000217 . 16 bilancio. Allo scopo di suggerire una procedura valida ed ottenibile in modo agevole, facciamo riferimento agli schemi di stato patrimoniale e conto economico redatti 15 secondo il criterio funzionale o della pertinenza gestionale . Nel conto economico “riclassificato”, il criterio della pertinenza gestionale individua le seguenti aree della gestione, desumibili all’interno degli schemi di bilancio previsti dal codice civile: - l’area operativa, inerente l’attività tipica e caratteristica della società, comprende i valori relativi all’attuazione e alla vendita della produzione; - l’area accessoria accoglie i componenti di reddito positivi e negativi relativi ad una attività, eventuale, collaterale a quella operativa (per esempio: in un’impresa commerciale, la gestione degli investimenti immobiliari); - l’area finanziaria, inerente la gestione degli investimenti finanziari e dei debiti di finanziamento, comprende i proventi e gli oneri finanziari. Si precisa, tuttavia, che nel prospetto di seguito riportato gli oneri finanziari sui debiti di finanziamento (voce C 17 del conto economico) sono indicati separatamente dagli 16 altri componenti reddituali dell’area finanziaria . - l’area straordinaria comprende i proventi e gli oneri non collegati alla gestione ordinaria dell’impresa; - l’area tributaria comprende le imposte dell’esercizio. Pertanto, il conto economico riclassificato secondo il criterio della pertinenza gestionale 17 presenta il seguente schema : Macroclassi o voci del conto economico Aggregati civilistico Ricavi delle vendite (Rv) A1 Produzione interna (Pi) A2 + A3 + A4 VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA (VP) A (al netto di A5) Costi esterni operativi (C-esterni) B6 + B7* + B8 + B11 VALORE AGGIUNTO (VA) A – (B6 + B7* + B8 + B11) Costi del personale (Cp) B9 15 Sulle istruzioni che consentono il “passaggio” dagli schemi civilistici agli schemi “funzionali”, si rimanda al documento Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, Il sistema delle informazioni aziendali alla luce di Basilea 2 e del nuovo diritto societario, Marzo 2004. Si veda: http://www.cndc.it/CMS/Documenti/761_blmfteztfm.pdf . 16 L’area finanziaria è esposta al lordo dei proventi finanziari e al netto degli oneri finanziari, poiché in tal modo è possibile esporre il risultato lordo di gestione indipendentemente dalle scelte di finanziamento dell’impresa. 17 Lo schema di riclassificazione potrebbe costituire per le società di non grandi dimensioni esclusivamente un processo logico per analizzare in maniera più corretta la situazione reddituale della società. Si reputa non necessario riportare lo schema nella relazione sulla gestione. 17 MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) [A – (B6 + B7 + B8 + B9 + B11 )] Ammortamenti e accantonamenti (Am e Ac) B10 + B12 + B13 (A1 + A2 + A3 + A4) – (B6 + B7 + B8 + B9 + B10 RISULTATO OPERATIVO + B11 + B12 + B13) Risultato dell’area accessoria A5 – B14 Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri C (al netto di C17) + D finanziari) EBIT NORMALIZZATO A- B +/- C (al netto di C17) +/- D Risultato dell'area straordinaria E20 – E21 EBIT INTEGRALE A – B +/- C (al netto di C17) +/- D +/- E Oneri finanziari (Of) C17 RISULTATO LORDO (RL) A – B +/- C +/- D +/- E Imposte sul reddito 22 RISULTATO NETTO (RN) 23 * La voce B7, laddove ritenuto rilevante, dovrebbe essere interpretata in relazione alla natura dei servizi fruiti nelle voci pertinenti; per esempio, laddove la società avesse incluso nella voce in parola costi rappresentativi di importi corrisposti a collaboratori e/o consulenti in virtù dei servizi forniti, sembrerebbe opportuno imputare tale quota nella voce inerente ai “costi del personale”. Lo schema sopra riportato consente di mettere in evidenza i risultati di area, atti ad essere rapportati al pertinente capitale investito. Su questa base possono essere calcolati i seguenti margini intermedi di reddito: Macroclassi o voci del conto economico Aggregati civilistico [(A1 + A2 + A3 + A4) – (B6 + B7 + B8 + B9 + MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) B11)] (A1 + A2 + A3 + A4) – (B6 + B7 + B8 + B9 + B10 RISULTATO OPERATIVO + B11 + B12 + B13) EBIT NORMALIZZATO A- B +/- C (al netto di C17) +/- D EBIT INTEGRALE A – B +/- C (al netto di C17) +/- D +/- E Analisi della situazione finanziaria Laddove la società risulti capitalizzata adeguatamente e dimostri di essere in grado di mantenere un equilibrio finanziario nel medio-lungo termine, non sembra necessario fornire ulteriori indicazioni in merito alla situazione finanziaria della società. In questa prospettiva, si deve considerare che non esistono indicatori o valori generalmente 18 accettati che siano in grado di accertare in modo assoluto se la società risulta sottocapitalizzata; ciascun caso deve essere studiato separatamente in funzione di taluni fattori caratteristici, quali: il settore operativo, le dimensioni della società, la credibilità creditizia, le possibilità di intervento dei soci nonché la storia e l’esperienza della struttura aziendale. Qualora, in base a tale analisi, la società dimostrasse di non avere problemi di copertura degli impegni presi, potrebbe non essere necessario esprimere ulteriori indicatori riguardanti la situazione finanziaria. Indicatori di solidità L’analisi di solidità patrimoniale ha, come detto, lo scopo di studiare la capacità della società di mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine. Detta capacità dipende da due ordini di ragioni: - la modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine; - la composizione delle fonti di finanziamento; Con riferimento al primo aspetto, sull’assunto che il tempo di recupero degli impieghi debba essere correlato “logicamente” al tempo di recupero delle fonti, gli indicatori volti a studiare tale correlazione sono: INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI Indicatore Macroclassi o classi dello stato patrimoniale civilistico Margine primario di struttura Mezzi Propri Apass – (Batt - BIII1 + CII1) - Attivo fisso Mezzi Quoziente primario di struttura Propri/Attivo Apass/(Batt - BIII1 + CII1) fisso (Mezzi Propri + Passività Margine secondario di struttura consolidate) Apass + (B + C +D)1 – (Batt - BIII1 + CII1) - Attivo fisso (Mezzi Propri + Passività [Apass + (B + C +D)1]/(Batt - BIII1 + CII1) Quoziente secondario di struttura consolidate) / Attivo fisso Attivo patrimoniale BIII1 accoglie quella parte dei crediti che, iscritta tra le immobilizzazioni, è destinata ad essere incassata entro i 12 mesi 19 CII1 accoglie quella parte dei crediti che, iscritta nell’attivo circolante, è destinata ad essere incassata oltre i 12 mesi Passivo patrimoniale (B + C +D)1 rappresenta le passività della società destinate ad essere regolate oltre i 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. Si precisa che gli aggregati “Attivo fisso” e “Passività consolidate” dovrebbero includere, se rilevanti, la quota di ratei e risconti a medio-lungo Con riferimento al secondo aspetto, concernente la composizione delle fonti di finanziamento, si suggeriscono, tra gli altri, i seguenti indicatori facoltativi: INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI Macroclassi o classi dello stato Indicatore patrimoniale civilistico (Passività consolidate + Quoziente di indebitamento Passività correnti) / Mezzi complessivo Propri [Bpass + Cpass + Dpass + Epass]/Apass Quoziente di indebitamento Passività di finanziamento / finanziario Mezzi Propri D1pass/Apass D1 accoglie gli importi ottenuti a titolo di finanziamento 20 2° LIVELLO DI RICHIESTE INFORMATIVE – DATI FACOLTATIVI Analisi della situazione reddituale Le società di grandi dimensioni dovrebbero illustrare lo schema di conto economico riclassificato secondo il criterio della pertinenza gestionale. Oltre alle indicazioni fornite, si ritiene che la società debba indicare il ROI e il ROS con riferimento a ciascun rilevante settore di intervento. Il criterio di suddivisione in aree del conto economico, per quanto desumibile dagli schemi del codice civile, può inoltre essere esteso anche agli impieghi e alle fonti del capitale della società, al fine di costruire appropriati e corretti indicatori di redditività. Premettendo che la classificazione delle “zone” dello stato patrimoniale può essere effettuata correttamente solo avendo una esaustiva conoscenza degli investimenti e delle fonti di finanziamento, si riporta di seguito lo schema di stato patrimoniale per “aree funzionali”: Aggregato Macroclassi Aggregato Macroclassi dello stato dello stato patrimoniale patrimoniale civilistico civilistico CAPITALE INVESTITO OPERATIVO (Cio) B1 + C1 + D1 MEZZI PROPRI (Mp) A IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI (I e-o) A + B2 + C2 + PASSIVITA' DI FINANZIAMENTO (Pf) D1 + E2 D2 PASSIVITA' OPERATIVE (Po) B + C+ D2 + E1 CAPITALE INVESTITO (Cio + I e-o) Attivo CAPITALE DI FINANZIAMENTO (Mp + Pf + Po) Passivo patrimoniale patrimoniale Attivo patrimoniale B1 e C1 accolgono gli investimenti operativi relativi rispettivamente alla dimensione strutturale (iscritti nelle immobilizzazioni) e al ciclo operativo della società (iscritti nell’attivo circolante) B2 e C2 accolgono gli impieghi relativi all’area extra-operativa destinati a perdurare all’interno della struttura rispettivamente per un periodo pluriennale (iscritti nelle immobilizzazioni) e per un periodo breve (iscritti nell’attivo circolante) D1 e D2 rappresentano i ratei e risconti attivi relativi, rispettivamente, alla gestione operativa e alla gestione extra-operativa 21 Passivo patrimoniale D1 accoglie gli importi monetari ottenuti a titolo di finanziamento D2 accoglie i finanziamenti “spontanei” derivanti dall’attività operativa (per es., i debiti verso fornitori per le imprese manifatturiere o di servizi) E1 ed E2 rappresentano i ratei e risconti passivi relativi, rispettivamente, alla gestione operativa e alla gestione finanziaria Si precisa che le azioni proprie (soprattutto quelle iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie) dovrebbero, se rilevanti, essere detratte dai mezzi propri. Con riferimento agli schemi di conto economico e stato patrimoniale “funzionali”, gli indici di redditività più frequentemente utilizzati nell’ambito della prassi aziendale, sono i seguenti: INDICI DI REDDITIVITA'* Indicatore Macroclassi, classi o voci del bilancio civilistico ROE netto Risultato netto/Mezzi 23) utile (perdite) dell'esercizio/Apass propri ROE lordo Risultato lordo/Mezzi [A-B+-C+-D+-E(classi del conto economico)]/Apass propri [(A1 + A2 + A3 + A4) – (B6 + B7 + B8 + B9 + B10 + B11 + B12 + B13) (classi ROI Risultato del conto economico]/ operativo/(CIO - [( (B1att + C1att + D1att) – (Bpass + Cpass + D2pass + E1pass)] Passività operative) [(A1 + A2 + A3 + A4) – (B6 + B7 + B8 + B9 + B10 + B11 + B12 + B13) (classi ROS Risultato operativo/ del conto economico] /A1 (classe del conto economico) Ricavi di vendite * La simbologia utilizzata è coerente con quella adottata nell’illustrazione dello stato patrimoniale per “aree funzionali” Solo qualora la società operi su più settori estremamente eterogenei, e “disponga” dei risultati di ciascun settore (reddito, vendite e capitale investito medio), il ROI e il ROS potrebbero essere riferiti a ciascun settore. Analisi della situazione finanziaria Le società di grandi dimensioni dovrebbero illustrare lo schema dello stato patrimoniale finanziario. Sulla base di detto schema sono costruiti, come precedentemente evidenziato, gli indicatori di natura finanziaria; questi, strumentali a valutare la situazione finanziaria 22 dell’impresa, possono analizzare oltre alla solidità (precedentemente esaminata) anche la solvibilità (o liquidità) finanziaria. Per verificare la capacità della società di far fronte ai propri impegni, è necessario esaminare la solidità finanziaria della stessa. A tale fine, è opportuno rileggere lo stato 18 patrimoniale civilistico secondo una logica di tipo “finanziaria” . Di seguito viene riportato lo schema di stato patrimoniale finanziario:19 ATTIVO FISSO (Af) MEZZI PROPRI (MP) Macroclassi o Macroclassi o Aggregato classi dello Aggregato classi dello stato stato patrimoniale patrimoniale civilistico civilistico Immobilizzazioni immateriali BI Capitale sociale AI Immobilizzazioni materiali BII Riserve A (al netto di AI) Immobilizzazioni finanziarie (BIII al netto di BIII1) + CII1 PASSIVITA' CONSOLIDATE (Pml) (B + C +D)1 ATTIVO CORRENTE (Ac) Magazzino CI + D1 Liquidità differite A + BIII1 + CII PASSIVITA' CORRENTI (Pc) (B + C + D)2 + E (al netto di CII1) + CIII + D2 Liquidità immediate CIV CAPITALE INVESTITO (Af + Ac) CAPITALE DI FINANZIAMENTO (MP + Attivo Pml + Pc) Passivo 18 Lo schema di riclassificazione potrebbe costituire per le società di non grandi dimensioni esclusivamente un processo logico per analizzare in maniera più corretta la solidità finanziaria della società. Si reputa non necessario riportare lo schema nella relazione sulla gestione. 19 Con riferimento alle tecniche di riclassificazione che consentono di rielaborare lo stato patrimoniale civilistico nello stato patrimoniale finanziario, si rimanda al documento: CNDC, Il sistema delle informazioni aziendali, op. cit., cap. 4. 23 patrimoniale patrimoniale Attivo patrimoniale BIII1 accoglie quella parte dei crediti che, iscritta tra le immobilizzazioni, è destinata ad essere incassata entro i 12 mesi D1 rappresenta la parte della macro classe D riferita ai risconti attivi. Si assume che i risconti siano a breve termine; qualora i risconti a medio-lungo termine dovessero essere di importo rilevante, si suggerisce di imputare detta parte nell’attivo fisso tra le immobilizzazioni immateriali D2 rappresenta la parte della macro classe D riferita ai ratei attivi. Si assume che i ratei siano a breve termine; qualora i ratei a medio-lungo termine dovessero essere di importo rilevante, si suggerisce di imputare detta parte nell’attivo fisso tra le immobilizzazioni finanziarie CII1 accoglie quella parte dei crediti che, iscritta nell’attivo circolante, è destinata ad essere incassata oltre i 12 mesi Passivo patrimoniale (B + C +D)1 rappresenta le passività della società destinate ad essere regolate oltre i 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. (B + C + D)2 accoglie le passività della società destinate ad essere regolate entro 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio E rappresenta la macro classe dei ratei e risconti passivi. Si assume che i ratei e i risconti siano a breve termine; qualora i ratei e i risconti a medio-lungo termine dovessero essere di importo rilevante, si suggerisce di imputare detta parte nelle passività consolidate Indicatori di solvibilità ( o liquidità) L’analisi di liquidità si propone di studiare la capacità della società di mantenere l’equilibrio finanziario nel breve termine, cioè di fronteggiare le uscite attese nel breve termine (passività correnti) con la liquidità esistente (liquidità immediate) e le entrate attese per il breve periodo (liquidità differite). Pertanto, sull’assunto che il tempo di recupero degli impieghi debba essere correlato “logicamente” al tempo di recupero delle fonti, gli indicatori atti a studiare tale correlazione sono: INDICATORI DI SOLVIBILITA' * Indicatore Macroclassi o classi dello stato patrimoniale civilistico Attivo corrente - Margine di disponibilità Passività (Aatt + Catt + BIII1- CII1 + Datt) – [(B + C + D)2 pass + Epass] correnti Attivo Quoziente di corrente / disponibilità Passività (Aatt + Catt + BIII1- CII1 + Datt)/[(B + C + D)2 pass + Epass] correnti Margine di tesoreria (Liquidità [A + BIII1 + CII (al netto di CII1) + CIII + D2 + CIV]–[(B + C + D)2 pass + Epass] differite + 24 Liquidità immediate) - Passività correnti (Liquidità differite + Liquidità [A + BIII1 + CII (al netto di CII1) + CIII + D2 + CIV)]/[(B + C + D)2 pass + Quoziente di tesoreria immediate) Epass] / Passività correnti * La simbologia utilizzata è coerente con quella adottata nell’illustrazione dello stato patrimoniale per “finanziario” 25 Allegato II – Informazioni relative ai rischi ed alle incertezze Incertezze e rischi Il rischio è definibile tipicamente come un evento che può produrre effetti negativi; esso indica pertanto una misura dell’eventualità di subire un danno derivante da processi in corso o da eventi futuri. I rischi possono essere distinti in rischi esterni e rischi interni: • i rischi esterni sono provocati da eventi esogeni all’azienda quali la competizione, il contesto socio-economico e geo-politico, il contesto normativo e regolamentare, gli eventi naturali, ecc. • i rischi interni sono invece eventi dipendenti da fattori endogeni, quali la strategia aziendale, i modelli organizzativi e di governance ed in generale collegati alle azioni poste in essere dall’azienda per il perseguimento dei propri obiettivi. Nell’ambito dei rischi esterni ed interni è possibile ritrovare ulteriori classificazioni utili per la loro individuazione. Ulteriori definizioni collegate ai rischi riguardano il concetto di rischio inerente e di rischio residuo: • i rischi inerenti sono i rischi ipotizzabili in assenza di qualsiasi attività di controllo e mitigazione del rischio stesso. Sono quindi quei rischi che esistono indipendentemente alle azioni mitigatrici poste in essere; • I rischi residui sono i rischi che rimangono in capo all’azienda successivamente alla messa in atto delle azioni di mitigazione. L’identificazione delle informazioni da inserire nella relazione sulla gestione avviene attraverso un percorso che comprende i seguenti passi logici: 1) Comprendere il contesto in cui si opera: è importante comprendere il contesto ambientale, al fine di individuare i rischi e le incertezze a cui si è maggiormente esposti. La gestione di tali rischi deve essere coerente con il raggiungimento dei propri obiettivi strategici; 2) Identificare i rischi: successivamente alla comprensione del contesto, la società deve identificare i rischi inerenti (o rischi potenziali). Esistono numerose metodologie a supporto di tale attività, ma in generale l’identificazione dei rischi può avvenire partendo da mappe di rischi standard che costituiscono un punto di riferimento di 26 partenza. L’individuazione del contesto di cui al punto precedente è importante per identificare, rispetto all’elenco di partenza, se la società è esposta ad uno o più di tali rischi; 3) Valutare i rischi: la successiva analisi deve portare, da parte della direzione delle società, alla valutazione di ogni singolo rischio in termini di impatto e probabilità di accadimento (ad esempio attribuendo i valori alto-medio-basso), non considerando, in questa fase, l’effetto di eventuali azioni di mitigazione poste in essere. Può essere utile posizionare, in un grafico, i rischi così valutati come riportato nell’esempio sottostante: Alto Impatto Medio Basso Bassa Media Alta Probabilità Figura 1 – Grafico di posizionamento dei rischi rispetto all’impatto e alla probabilità di accadimento In linea generale nella relazione sulla gestione devono essere riportati i rischi con alto impatto e con alta probabilità di accadimento. La società può comunque valutare l’inserimento di ulteriori rischi che possano portare benefici informativi al lettore del bilancio; 4) Individuare le azioni di mitigazione: sebbene il comma 1 dell’art. 2428 c.c. non richieda esplicitamente di inserire le azioni di mitigazione attuate dalla società con riferimento ai rischi descritti, la loro indicazione, come detto, può rappresentare un’opportunità per rendere le informazioni pubblicate maggiormente complete ed esaustive aumentando nel contempo la loro trasparenza e qualità e la reputazione aziendale. Le azioni di mitigazione sono intese come le risposte al rischio inerente che la direzione ha individuato e che possono agire sulla probabilità di accadimento e/o sull’impatto. L’azione di mitigazione, contrastando il rischio inerente, permette di ridurre il 27 cosiddetto rischio residuo. Tanto più l’azione di mitigazione è efficace tanto più il rischio residuo è basso. Nella relazione dovrebbero essere elencati i rischi, suddivisi per categoria, con una breve descrizione degli stessi e delle azioni di mitigazione intraprese dalla società; dalla descrizione del rischio deve emergere la valutazione che la direzione attribuisce al rischio sia a livello inerente sia residuale senza necessariamente esplicitare un indicatore oggettivo dell’impatto/probabilità di accadimento. Incertezze e rischi finanziari Le informazioni richieste nella relazione sulla gestione sui rischi finanziari (lettera 6-bis dell’art.2428 c. c.) possono suddividersi in due classi: ‐ informazioni qualitative, volte a descrivere gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per fronteggiare i rischi finanziari; ‐ informazioni quantitative, volte a fornire indicazioni circa la dimensione dell’esposizione ai rischi finanziari da parte della società. Le informazioni quantitative devono essere fornite soltanto se quelle contenute nella nota integrativa si considerano insufficienti. L’informativa deve essere fornita “in relazione all’uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio”. Agli amministratori è in sostanza richiesto di operare una valutazione sul grado di dettaglio dell’informativa da fornire basandosi sia sulla quantità che sulla qualità degli strumenti finanziari utilizzati dalla società, in dipendenza delle caratteristiche di gestione operativa dell’oggetto sociale esercitato. L’OIC 3, Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione (artt. 2427-bis e 2428, comma 2, n. 6-bis c.c.), individua nell’IFRS 7, Strumenti finanziari: informazioni integrative, la principale fonte interpretativa del dettato normativo codicistico, anche per ciò che riguarda le fondamentali definizioni di “rischio di prezzo”, “rischio di credito”, “rischio di liquidità” e “rischio di variazione dei flussi finanziari”. L’attuale IFRS 7 riconduce, rispetto a versioni precedenti e senza tuttavia cambiarne il significato e la portata, il rischio di prezzo e il rischio di variazione dei flussi finanziari nell’unica categoria del rischio di mercato: ‐ il rischio di mercato è il rischio che il fair value o i flussi finanziari futuri di uno 28 strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei prezzi di mercato. Il rischio di mercato comprende tre tipi di rischio: il rischio di valuta, il rischio di tasso d’interesse e altro rischio di prezzo; ‐ il rischio di credito è il rischio che una delle parti di uno strumento finanziario causi una perdita finanziaria all’altra parte non adempiendo a un’obbligazione; ‐ il rischio di liquidità è il rischio che un’entità abbia difficoltà ad adempiere alle obbligazioni conseguenti alle passività finanziarie. Con riferimento alle informazioni qualitative sulle politiche di gestione dei rischi finanziari le informazioni rilevanti a definirle compiutamente dovrebbero avere ad oggetto20: ‐ il grado di utilizzo degli strumenti finanziari; ‐ la struttura e l’organizzazione delle funzioni di risk management; ‐ lo scopo e la natura dei sistemi di misurazione e valutazione dei rischi finanziari; ‐ le strategie di copertura o di attenuazione dei rischi finanziari; ‐ i processi posti in essere dalla società per monitorare l’efficienza di tali strategie; ‐ le politiche e i criteri utilizzati dalla direzione per evitare le eccessive concentrazioni di rischio ed ottenere garanzie atte ad attenuarlo. Con riferimento, invece, agli aspetti quantitativi sul grado di esposizione della società ai rischi finanziari, in relazione al rischio di credito relativo a ciascuna classe di strumenti finanziari si devono fornire: ‐ informazioni sulla qualità creditizia delle attività finanziarie; ‐ l’ammontare che, alla data di riferimento del bilancio, rappresenta la massima esposizione al rischio di credito, senza prendere in considerazione le eventuali garanzie accessorie o altri elementi che migliorano la qualità del credito; ‐ laddove opportuno, occorre fornire una descrizione delle garanzie accessorie ottenute (es. pegni, ipoteche, fidejussioni, etc.) e degli altri strumenti di sostanziale garanzia ottenuti (es. canalizzazione di pagamenti da parte del debitore). In relazione al rischio di liquidità, si presentano le analisi sulle scadenze contrattuali relative alle attività e passività finanziarie classificate in un appropriato numero di fasce 20 Si veda: IASB, IFRS 7, Strumenti finanziari: informazioni integrative, par. IG 15. 29 temporali di scadenze21. Si osserva che, differentemente da quanto richiesto dall’OIC 3, l’IFRS 7, par. 39 (a), non prevede l’obbligo di informazione sulle scadenze contrattuali delle attività finanziarie, ma solo delle passività. Se la società fronteggia il rischio di liquidità in base alle date di scadenze attese, che possono anche essere diverse da quelle contrattuali, cercando di abbinare entrate ed uscite finanziarie per scadenze temporali, occorrerebbe illustrare per ciascuna scadenza attesa sia le passività finanziarie che le attività finanziarie interessate. Nell’ambito di tali analisi occorre chiarire se le date attese sono basate su stime fatte dalla direzione aziendale, illustrare come sono state determinate, ed indicare le principali ragioni delle 22 differenze tra le scadenze contrattuali e le scadenze attese . In relazione al rischio di mercato, la società fornisce le informazioni rilevanti in coerenza con i dati prodotti internamente ai fini della gestione del rischio. Qualora il rischio sia significativo è opportuno illustrare un’analisi di sensitività alla data di bilancio, mostrando in tal modo gli effetti di possibili variazioni sul conto economico in relazione alla variazione, ragionevolmente possibile, di una o più delle seguenti componenti: ‐ rischio sui tassi di interesse: l’analisi di sensitività indica separatamente l’effetto di una variazione nei tassi di interesse su interessi attivi e passivi nonché sulle altre componenti di reddito connesse; ‐ rischio sui tassi di cambio: l’analisi di sensitività sugli strumenti finanziari denominati in valuta estera può essere fornita per le principali valute alle quali la società è esposta ed indica gli effetti sul conto economico di una variazione dei tassi di cambio; ‐ rischio di prezzo: con riferimento a tale rischio, relativo ad esempio alle fluttuazioni dei prezzi di beni all’ingrosso, dei prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale o degli strumenti finanziari, l’analisi di sensitività può essere modulata mostrando gli effetti a conto economico di una diminuzione, per esempio, di un indice di borsa o dei prezzi all’ingrosso dei beni. 21 Si veda: IASB, IFRS 7, par. B11, Appendice B, parte integrante del Principio. 22 Si veda: IASB, IFRS 7, par. IG 30. 30 Allegato III – Informazioni attinenti all’ambiente e al personale Informazioni obbligatorie sul personale: - morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola, per i quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale; - infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola per i quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale; - addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile, descrivendo la natura e l’entità di tali addebiti. Informazioni obbligatorie sull’ambiente - danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole in via definitiva; - sanzioni o pene definitive inflitte all’impresa per reati o danni ambientali; - emissioni gas ad effetto serra ex legge 316/2004 (obbligatoria per gli impianti soggetti ad Emissions Trading Scheme (ETS) ed opzionale per le altre società). Informazioni facoltative sul personale e sull’ambiente - iniziative volte a trasformare precedenti forme di lavoro “precario” in contratti di lavoro a tempo indeterminato; - investimenti in personale (sicurezza) e relativi costi di esercizio; - investimenti ambientali e costi ambientali ( ai sensi della Raccomandazione 2001/453/CE, ovvero investimenti e costi che migliorano l’impatto ambientale, distinguendoli da quelli invece necessari per rispettare i parametri fissati dalla legge); - politiche di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti, se rilevanti; - certificazioni (Sa 8000; Emas; Iso 14000; Dm Sas); - emissioni gas ad effetto serra ex legge 316/2004 ed eventuali certificazioni verdi, se la società non rientra in un settore per il qual e tale informativa è obbligatoria. 31