Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 73 del 28 marzo 2014 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art.- 1,art.comma 2, comma 1 20/b 23-12-1996,n. n. Legge 27-02-2004, 46 -662 - Filiale Filiale di Romadi Roma GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA TUTTI I PA R T E P R I M A Roma - Venerdì, 28 marzo 2014 GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA N. 30/L DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2014, n. 49. Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettro- niche (RAEE). 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 SOMMARIO DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2014, n. 49. Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). (14G00064) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1 ALLEGATO I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 18 ALLEGATO II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 19 ALLEGATO III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 24 ALLEGATO IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 25 ALLEGATO V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 28 ALLEGATO VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30 ALLEGATO VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 32 ALLEGATO VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 36 ALLEGATO IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 38 ALLEGATO X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 39 — III — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2014, n. 49. EMANA il seguente decreto legislativo: Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di appa- recchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). TITOLO I PRINCIPI GENERALI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art. 1. Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Finalità Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme 1. Il presente decreto legislativo stabilisce misure e pro- generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e cedure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana: all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unio- a) prevenendo o riducendo gli impatti negativi de- ne europea; rivanti dalla progettazione e dalla produzione delle ap- parecchiature elettriche ed elettroniche e dalla produzio- Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al ne e gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed Governo per il recepimento delle direttive europee e l’at- elettroniche; tuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di dele- b) riducendo gli impatti negativi e migliorando l’ef- gazione europea 2013, e, in particolare, l’allegato B; ficacia dell’uso delle risorse per conseguire obiettivi di sviluppo sostenibile, in applicazione dei principi e dei cri- Vista la direttiva 2012/19/Ue del Parlamento europeo teri di cui agli articoli 177, 178, 178-bis, 179, 180, 180- e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui Rifiuti da apparec- bis e 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. chiature elettriche ed elettroniche (RAEE); Art. 2. Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, re- cante attuazione della direttiva 2002/96/CE e della di- Ambito di applicazione rettiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed applicano: elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti; a) alle apparecchiature elettriche ed elettroniche ri- entranti nelle categorie di cui all’Allegato I ed elencate a Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e suc- titolo esemplificativo all’Allegato II, dalla data di entrata cessive modificazioni, recante norme in materia ambien- in vigore del presente decreto legislativo sino al 14 ago- tale e, in particolare, la Parte Quarta recante norme in ma- sto 2018; teria di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati; b) a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroni- che, come classificate nelle categorie dell’Allegato III Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ed elencate a titolo esemplificativo nell’Allegato IV dal 15 agosto 2018. ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2013; 2. Il presente decreto legislativo non pregiudica l’ap- Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui plicazione della normativa nazionale di recepimento del- all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, le disposizioni europee in materia di sicurezza, di salu- te, di sostanze chimiche, nonché del regolamento (CE) n. 281, reso nella seduta del 6 febbraio 2013; n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valu- Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della tazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; chimiche (REACH), del decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, di recepimento della direttiva 2009/125/CE Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot- del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre tata nella riunione del 14 marzo 2014; 2009 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, della normativa nazionale di rece- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri pimento della direttiva 2011/65/UE del Parlamento euro- e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e peo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle appa- del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del- recchiature elettriche ed elettroniche e della Parte Quarta la giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive economico, della salute e per gli affari regionali; modificazioni. — 1 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 Art. 3. c) ‘installazioni fisse di grandi dimensioni’: una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo Esclusioni ed, eventualmente, di altri dispositivi, che: 1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente 1) sono assemblati, installati e disinstallati da decreto legislativo: professionisti; a) le apparecchiature necessarie per la tutela degli 2) sono destinati ad essere utilizzati in modo per- interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le manente come parti di un edificio o di una struttura in un armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate luogo prestabilito e apposito; a fini specificamente militari; 3) possono essere sostituiti unicamente con le b) le apparecchiature progettate e installate spe- stesse apparecchiature appositamente progettate; cificamente come parte di un’altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell’ambito di applica- d) ‘macchine mobili non stradali’: le macchine do- zione del presente decreto legislativo, purché possano tate di una fonte di alimentazione a bordo, il cui funzio- svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale namento richiede mobilità o movimento continuo o semi- apparecchiatura; continuo durante il lavoro, tra una serie di postazioni di c) le lampade a incandescenza. lavoro fisse; 2. A far data dal 15 agosto 2018 sono altresì escluse dal e) ‘rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroni- campo di applicazione del presente decreto legislativo: che’ o ‘RAEE’: le apparecchiature elettriche o elettroni- a) le apparecchiature destinate ad essere inviate nel- che che sono rifiuti ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lo spazio; lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di con- b) gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni; sumo che sono parte integrante del prodotto al momento c) le installazioni fisse di grandi dimensioni, ad in cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo eccezione delle apparecchiature che non sono proget- disfarsene; tate e installate specificamente per essere parte di dette f) ‘RAEE di piccolissime dimensioni’: i RAEE di installazioni; dimensioni esterne inferiori a 25 cm; d) i mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati; g) ‘produttore’: la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa e) le macchine mobili non stradali destinate ad esclu- la comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del sivo uso professionale; Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre f) le apparecchiature appositamente concepite a fini 2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori in di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell’ambito materia di contratti a distanza: di rapporti tra imprese; 1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica g) i dispositivi medici ed i dispositivi medico-dia- AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure gnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE siano infetti, ai sensi del decreto del Presidente della Re- e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi pubblica 15 luglio 2003, n. 254, prima della fine del ciclo il proprio nome o marchio di fabbrica; di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi. 2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul Art. 4. mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore Definizioni non viene considerato ‘produttore’, se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1); 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: 3) è stabilita nel territorio nazionale ed immette a) ‘apparecchiature elettriche ed elettroniche’ o sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attività profes- ‘AEE’: le apparecchiature che dipendono, per un corretto sionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettro- dell’Unione europea; magnetici e le apparecchiature di generazione, trasferi- mento e misurazione di queste correnti e campi e pro- 4) è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione gettate per essere usate con una tensione non superiore europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza di- corrente continua; rettamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai b) ‘utensili industriali fissi di grandi dimensioni’: nuclei domestici; un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparec- h) ‘distributore’: persona fisica o giuridica iscritta chiature e componenti, o entrambi che funzionano con- al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre giuntamente per un’applicazione specifica, installati e di- 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, operando sinstallati in maniera permanente da professionisti in un nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti mercato un’AEE. Tale definizione non osta a che un di- presso un impianto di produzione industriale o un centro stributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi della di ricerca e sviluppo; lettera g); — 2 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 i) ‘distributore al dettaglio’: una persona fisica o giu- z) ‘rifiuto pericoloso’: i rifiuti che presentano le ca- ridica come definita nella lettera h), che rende disponibile ratteristiche indicate nell’articolo 183, comma 1, lettera un’AEE all’utilizzatore finale; b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; l) ‘RAEE provenienti dai nuclei domestici’: i RAEE aa) ‘prevenzione’: le misure indicate nell’artico- originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine com- lo 183, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 apri- merciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analo- le 2006, n. 152; ghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei do- bb) ‘raccolta’: le operazioni definite all’articolo 183, mestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei n. 152, compresa la cernita e il deposito preliminare alla domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenien- raccolta e la gestione dei centri di raccolta di cui alla let- ti dai nuclei domestici; tera mm); m) ‘RAEE professionali’: i RAEE diversi da quelli cc) ‘deposito preliminare alla raccolta’: il deposito provenienti dai nuclei domestici di cui alla lettera l); temporaneo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 10, n) ‘RAEE equivalenti’: i RAEE ritirati a fronte della e alle note al punto D15 dell’Allegato I e al punto R13 fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbiano svol- dell’Allegato II della direttiva 2008/98/CE del Parlamen- to la stessa funzione dell’apparecchiatura fornita; to europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008; o) ‘RAEE storici’: i RAEE derivanti da apparecchia- dd) ‘raccolta differenziata’: la raccolta definita ture elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima nell’articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legisla- del 13 agosto 2005; tivo 3 aprile 2006, n. 152; p) ‘accordo finanziario’: qualsiasi contratto o ac- ee) ‘riutilizzo’: le operazioni indicate nell’artico- cordo di prestito, noleggio, affitto o vendita dilazionata lo 183, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 apri- relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente le 2006, n. 152; dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un ff) ‘preparazione per il riutilizzo’: le operazioni in- contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento dicate nell’articolo 183, comma 1, lettera q), del decreto o la possibilità del trasferimento della proprietà di tale legislativo 3 aprile 2006, n. 152; apparecchiatura; gg) ‘recupero’: le operazioni indicate nell’artico- q) ‘messa a disposizione sul mercato’: la fornitura lo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul 2006, n. 152; mercato nazionale nel corso di un’attività commerciale, a hh) ‘riciclaggio’: le operazioni di recupero indicate titolo oneroso o gratuito; nell’articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legisla- r) ‘immissione sul mercato’: la prima messa a dispo- tivo 3 aprile 2006, n. 152; sizione di un prodotto sul mercato nazionale nell’ambito ii) ‘smaltimento’: le operazioni indicate nell’artico- di un’attività professionale; lo 183, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 3 apri- s) ‘rimozione’: l’operazione manuale, meccanica, le 2006, n. 152; chimica o metallurgica in seguito alla quale le sostanze, ll) ‘trattamento’: le operazioni indicate nell’artico- le miscele e le componenti pericolose sono confinate in lo 183, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 apri- un flusso identificabile o sono una parte identificabile di le 2006, n. 152; un flusso nel processo di trattamento. Una sostanza, una mm) ‘centro di raccolta dei RAEE’: centro di raccol- miscela o una componente è identificabile se può essere ta definito e disciplinato ai sensi dell’articolo 183, com- monitorata per verificare che il trattamento è sicuro per ma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, l’ambiente; n. 152, e successive modificazioni, presso il quale sono t) ‘dispositivo medico’: un dispositivo medico o un raccolti, mediante raggruppamento differenziato, anche accessorio ai sensi rispettivamente delle lettere a) o b) le diverse tipologie di RAEE; dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 feb- nn) ‘marchio’: immagine, simbolo o iscrizione ap- braio 1997, n. 46, recante attuazione della direttiva 93/42/ posta sulla apparecchiatura elettrica ed elettronica ai CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, sui dispositivi sensi dell’articolo 28, che permette l’identificazione del medici, che costituisca un’AEE; produttore; u) ‘dispositivo medico-diagnostico in vitro’: un oo) ‘raggruppamento’: ciascuno dei raggruppamenti dispositivo diagnostico in vitro o un accessorio ai sen- di RAEE definiti all’Allegato 1 del regolamento 25 set- si rispettivamente delle lettere b) o c), dell’articolo 1, tembre 2007, n. 185; comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37, pp) ‘luogo di raggruppamento’: deposito prelimina- recante attuazione della direttiva 98/79/CE del Parlamen- re alla raccolta dei RAEE domestici organizzato dai di- to europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa stributori ai sensi dell’articolo 11; ai dispositivi medico-diagnostici in vitro che costituisca qq) ‘rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici’: sono un’AEE; considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici i rifiu- v) ‘dispositivo medico impiantabile attivo’: un di- ti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di spositivo medico impiantabile attivo ai sensi, dell’artico- potenza nominale inferiore a 10 KW. Detti pannelli vanno lo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 14 di- conferiti ai “Centri di raccolta” nel raggruppamento n. 4 cembre 1992, n. 507, che costituisca un’AEE; dell’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185; — 3 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in 2. Ove non sia possibile rispettare i criteri di priorità di impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 KW cui al comma 1, i RAEE raccolti separatamente sono av- sono considerati RAEE professionali. viati al recupero secondo le modalità di cui all’articolo 18. 2. Non è ‘produttore’ ai sensi della lettera g) chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o a nor- Art. 7. ma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei numeri da 1) a 4) della Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo lettera g). 1. I RAEE sono prioritariamente avviati ai centri ac- 3. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche de- creditati di preparazione per il riutilizzo, costituiti in stinate all’esportazione il produttore è considerato tale conformità al decreto di cui all’articolo 180-bis, com- solo ai fini degli articoli 5, 26, 28 e 29. ma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pre- via separazione dai RAEE destinati a trattamento ai sensi Art. 5. dell’articolo 18. Progettazione dei prodotti 2. Nei centri di raccolta sono individuate apposite aree adibite al “deposito preliminare alla raccolta” dei RAEE 1. In coerenza con le misure previste dal Programma domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo. nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all’articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il Ministro dell’am- TITOLO II biente e della tutela del territorio e del mare, di concerto GESTIONE DEI RAEE col Ministro dello sviluppo economico, disciplina le mi- sure dirette a: a) promuovere la cooperazione tra produttori e ope- Capo I ratori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio; SISTEMI DI GESTIONE DEI RAEE b) favorire la progettazione e la produzione ecocom- patibili di AEE, al fine di facilitare le operazioni di smon- Art. 8. taggio, riparazione, nonché le operazioni di preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, recupero e smaltimento dei Obblighi dei produttori di AEE RAEE, loro componenti e materiali, con particolare ri- guardo per quei prodotti che introducono soluzioni inno- 1. I produttori devono conseguire gli obiettivi minimi vative per la diminuzione dei carichi ambientali associati di recupero e di riciclaggio di cui all’Allegato V. al ciclo di vita; 2. I produttori adempiono ai propri obblighi derivan- c) sostenere il mercato dei materiali riciclati anche ti dalle disposizioni del presente decreto legislativo me- per la produzione di nuove AEE. diante sistemi di gestione individuali o collettivi, operanti 2. Le misure di cui al comma 1 tengono conto dell’inte- in modo uniforme sull’intero territorio nazionale. ro ciclo di vita delle apparecchiature e delle migliori tec- 3. I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di niche disponibili, e sono volte, in particolare, a favorire la gestione di cui al comma 2, determinano annualmente e corretta applicazione dei requisiti di progettazione ecolo- comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del gica di cui al decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, territorio e del mare l’ammontare del contributo neces- nonché ad evitare che le caratteristiche specifiche della sario per adempiere, nell’anno solare di riferimento, agli progettazione o i processi di fabbricazione possano osta- obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento colare o limitare il riutilizzo e il trattamento dei RAEE, imposti dal presente decreto legislativo, in misura tale da salvo che gli stessi presentino vantaggi di primaria impor- non superare la migliore stima dei costi effettivamente tanza in relazione ad interessi di rilevanza costituzionale, sostenuti. Il produttore, al momento della messa a dispo- quali la protezione dell’ambiente e la sicurezza. sizione sul mercato nazionale di un’AEE, può applicare 3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell’am- sul prezzo di vendita della stessa il contributo, indican- biente e della tutela del territorio e del mare, di concerto dolo separatamente nelle proprie fatture di vendita ai di- con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia stributori. La presenza del contributo può essere resa nota e delle finanze, individua e promuove politiche di soste- nell’indicazione del prezzo del prodotto all’utilizzatore gno e di incentivazione, nei limiti degli ordinari stanzia- finale. menti di bilancio previsti. Art. 9. Art. 6. I sistemi individuali Criteri di priorità nella gestione dei RAEE 1. I produttori che intendono adempiere ai propri obbli- 1. La gestione dei RAEE deve privilegiare le operazio- ghi in forma individuale organizzano un sistema autosuf- ni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE, ficiente operante in modo uniforme sull’intero territorio dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo nazionale per la gestione dei RAEE che derivano dal con- in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, sumo delle proprie AEE e ne chiedono il riconoscimento e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse. al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e — 4 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 del mare. L’istanza è corredata da un progetto descrittivo, 2. I sistemi collettivi sono organizzati in forma consor- idoneo a dimostrare che il sistema: tile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile a) è organizzato secondo criteri di efficienza, effica- in quanto applicabili e salvo quanto previsto dal presente cia, economicità e trasparenza; decreto legislativo. b) è effettivamente in grado di operare su tutto il 3. I consorzi di cui al comma 2 hanno autonoma perso- territorio nazionale e di conseguire, nell’ambito delle at- nalità giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro tività svolte, gli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all’Allegato V; ed operano sotto la vigilanza del Ministero dell’ambien- te e della tutela del territorio e del mare e del Ministero c) opera attraverso modalità di gestione idonee a dello sviluppo economico, che entro 6 mesi dall’entrata garantire che gli utilizzatori finali siano adeguatamente informati sulle modalità di funzionamento del sistema e in vigore del presente decreto legislativo approvano lo sui metodi di raccolta dei RAEE. statuto-tipo. 2. Costituisce parte integrante del progetto di cui al 4. Ciascun sistema collettivo deve garantire il ritiro comma 1, un piano di raccolta, attestante che il sistema di RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il ter- proposto sia in grado di intercettare tutti i RAEE generati ritorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di dalle proprie AEE sull’intero territorio nazionale, secon- coordinamento. do una delle seguenti modalità: a) la predisposizione di un efficiente sistema di resti- 5. I consorzi esistenti e quelli di nuova costituzione tuzione dei RAEE generati dalle proprie AEE; conformano la loro attività ai criteri direttivi dei sistemi b) la stipula di apposite convenzioni con i soggetti di gestione di cui all’articolo 237 del decreto legislativo responsabili della raccolta sull’intero territorio nazionale, 3 aprile 2006, n. 152, e il loro statuto allo statuto-tipo, da redigere al fine di assicurare che il produttore contraen- secondo le modalità indicate ai commi 6, 7 e 8. te effettui il ritiro presso i centri di raccolta ed altri luoghi di raggruppamento dei soli RAEE derivanti dalle proprie 6. I sistemi collettivi esistenti adeguano il proprio sta- AEE immesse sul mercato, identificate tramite il marchio tuto entro 90 giorni dall’approvazione dello statuto-tipo di cui all’articolo 28 e appositamente selezionate. e lo trasmettono entro 15 giorni al Ministero dell’am- 3. Il riconoscimento da parte del Ministero dell’am- biente e della tutela del territorio e del mare ai fini biente e della tutela del territorio e del mare avviene entro dell’approvazione. 90 giorni dalla presentazione del progetto ed è requisi- 7. I sistemi collettivi di nuova costituzione trasmetto- to essenziale per l’iscrizione al Registro nazionale di cui no lo statuto al Ministro dell’ambiente e della tutela del all’articolo 29 del presente decreto legislativo. Qualora il territorio e del mare entro 15 giorni dall’adozione, ai fini riconoscimento di un sistema individuale sia richiesto a seguito di recesso da un sistema collettivo, tale recesso ha dell’approvazione. effetto solo dalla data indicata nel provvedimento di rico- 8. Lo statuto è approvato nei successivi 90 giorni alla noscimento del sistema. I sistemi riconosciuti trasmettono trasmissione, con decreto del Ministro dell’ambiente e annualmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del della tutela del territorio e del mare di concerto con il Mi- territorio e del mare un programma specifico di gestione dei propri RAEE relativo all’anno solare successivo, co- nistro dello sviluppo economico, salvo motivate osserva- pia del bilancio di esercizio corredato da una relazione zioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sulla gestione relativa all’anno solare precedente con l’in- 60 giorni. L’approvazione dello statuto è condizione es- dicazione degli obiettivi raggiunti. La revoca del ricono- senziale ai fini dell’iscrizione al Registro nazionale. scimento disposta nel caso in cui non siano raggiunti gli 9. I sistemi collettivi trasmettono annualmente al Mini- obiettivi di recupero stabiliti nell’articolo 19 determina la cancellazione automatica dal Registro nazionale e l’ap- stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare plicazione della sanzione di cui all’articolo 38, comma 7, il piano di prevenzione e gestione relativo all’anno solare del presente decreto legislativo. I sistemi devono dimo- successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse strare, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso economiche che verranno impiegate e di una copia del bi- delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS, o altro si- lancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestio- stema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad ne relativa all’anno solare precedente con l’indicazione audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed degli obiettivi raggiunti. il monitoraggio interno all’azienda. 10. I sistemi collettivi sono tenuti a garantire l’equi- Art. 10. librio della propria gestione finanziaria e gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del I sistemi collettivi reddito e non possono essere divisi tra i consorziati. I 1. I produttori che non adempiono ai propri obblighi sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle mediante un sistema individuale devono aderire a un si- certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS, o altro sistema stema collettivo. Possono partecipare ai sistemi collettivi equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i che comprenda anche i processi di trattamento ed il mo- recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE. nitoraggio interno all’azienda. — 5 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 Capo II e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di DEPOSITO PRELIMINARE ALLA RACCOLTA, RACCOLTA, copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura TRATTAMENTO ADEGUATO E RECUPERO di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della di- sposizione di cui all’articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire Art. 11. l’integrità delle apparecchiature, adottando tutte le pre- Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori cauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose. 1. I distributori assicurano, al momento della fornitura 3. I distributori possono effettuare all’interno dei lo- di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica de- cali del proprio punto vendita o in prossimità immediata stinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragio- di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti ne di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata di tipo dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti equivalente. I distributori, compresi coloro che effettuano dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE le televendite e le vendite elettroniche, hanno l’obbligo di tipo equivalente. Tale attività è obbligatoria per i di- di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con stributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite almeno 400 mq. I predetti punti di raccolta non sono su- avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmen- bordinati ai requisiti in materia di registrazione o autoriz- te leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet. zazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del decreto 2. Rientra nella fase della raccolta, come definita all’ar- legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nelle more dell’adozio- ticolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo ne del decreto di cui al comma 4, deve essere garantita la 3 aprile 2006, n. 152, il deposito preliminare alla raccol- raccolta separata dei RAEE di illuminazione dalle altre ta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del categorie di RAEE tramite appositi contenitori, idonei proprio punto vendita e presso altri luoghi risultanti dalla alla raccolta in sicurezza dei RAEE conferiti, allo scopo comunicazione di cui all’articolo 3 del decreto del Mini- di preservarne l’integrità anche in fase di trasporto fino al stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare loro conferimento presso gli impianti di trattamento. 8 marzo 2010, n. 65, al fine del loro trasporto presso i 4. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tu- centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base delle dispo- tela del territorio e del mare, di concerto col Ministero sizioni adottate in attuazione dell’articolo 183, comma 1, dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, o semplificate per l’attività di ritiro gratuito da parte dei di- presso i centri di raccolta autorizzati ai sensi degli arti- stributori di cui al comma 3 in ragione dell’uno contro coli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, zero, nonché i requisiti tecnici per lo svolgimento del de- n. 152, o presso impianti autorizzati al trattamento ade- posito preliminare alla raccolta presso i distributori e per guato. Il deposito preliminare alla raccolta consiste nel il trasporto. raggruppamento dei RAEE provenienti dai nuclei dome- stici effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni: Art. 12. a) i RAEE ritirati dai distributori devono essere av- viati ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base delle Raccolta differenziata dei RAEE domestici disposizioni adottate in attuazione dell’articolo 183, com- ma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, 1. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei n. 152, e successive modificazioni e a quelli autorizzati ai RAEE provenienti dai nuclei domestici come rifiuti urba- sensi degli articoli 208, 213 e 216 del medesimo decreto ni misti, mediante il raggiungimento di un elevato livello legislativo, secondo una delle seguenti modalità alterna- di raccolta differenziata idoneo a realizzare gli obiettivi tive a scelta del distributore: ogni tre mesi o quando il indicati nell’articolo 14, e di sottoporre i RAEE raccolti al quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessiva- trattamento adeguato di cui all’articolo 18, devono essere mente i 3.500 chilogrammi. In ogni caso, anche qualora attivate le seguenti misure ed azioni: non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata a) i Comuni assicurano la funzionalità e l’adeguatez- del deposito non deve superare un anno. Tale quantitativo za, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggrup- di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei pamenti 1, 2 e 3 dell’Allegato 1 al regolamento 25 set- domestici e l’accessibilità ai relativi centri di raccolta, al tembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi fine di permettere ai detentori finali, ai distributori, agli per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo Allegato 1, installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo dei RAEE di conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di loro territorio o detenuti presso luoghi di raggruppamento trattamento adeguato da trasportatori iscritti all’Albo dei organizzati dai distributori nel loro territorio. Il conferi- gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del mento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Co- b) il deposito preliminare alla raccolta è effettua- mune di destinazione. Detta convenzione è obbligatoria to in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato per i Comuni che non abbiano allestito un centro di rac- ed in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche colta idoneo a ricevere i RAEE. — 6 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 b) fatto salvo quanto stabilito alla lettera a) e ai com- calcolato sulla base del peso totale dei RAEE raccolti mi 1 e 3 dell’articolo 11, i produttori, individualmente o conformemente alle previsioni del presente decreto in un attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, possono or- dato anno ed espresso come percentuale del peso medio ganizzare e gestire sistemi di raccolta o di restituzione dei delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti. RAEE provenienti dai nuclei domestici per realizzare gli Nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 il obiettivi definiti dal presente decreto legislativo. quantitativo dei RAEE raccolti deve aumentare gradual- 2. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di mente fino al conseguimento del tasso finale di raccolta di cui alle lettere a) e b) si svolge con le modalità previste cui alla lettera c); dalle disposizioni adottate in attuazione dell’articolo 183, c) al 1° gennaio 2019 deve essere conseguito un tas- comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile so minimo di raccolta pari al 65 per cento del peso medio 2006, n. 152, ovvero, in alternativa, con le modalità pre- delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti o viste agli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo in alternativa, deve, essere conseguito un tasso minimo di 3 aprile 2006, n. 152. raccolta pari all’85 per cento del peso dei RAEE prodotti 3. La raccolta differenziata deve riguardare in via prio- nel territorio nazionale. ritaria le apparecchiature per lo scambio di temperatura 2. In attesa che la Commissione definisca una metodo- contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas logia comune per calcolare il volume misurato in base al fluorurati ad effetto serra, lampade fluorescenti contenen- peso di RAEE prodotti, il Ministro dell’ambiente e della ti mercurio, pannelli fotovoltaici e apparecchiature di pic- tutela del territorio e del mare, sentita l’ISPRA, e di con- cole dimensioni di cui alle categorie 5 e 6 dell’Allegato certo col Ministro dello sviluppo economico, può definire III. una metodologia di calcolo del peso totale dei RAEE pro- 4. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di dotti da applicarsi sull’intero territorio nazionale, tenendo tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro in debita considerazione i differenti cicli di vita e di riuti- gratuito di una apparecchiatura elettrica ed elettronica ai lizzazione delle AEE e nel rispetto delle migliori tecniche sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 11 del presente decreto disponibili. legislativo può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un 3. Il monitoraggio sul raggiungimento del tasso di rac- rischio di contaminazione del personale incaricato dello colta di cui al presente articolo è affidato all’ISPRA. stesso ritiro o nel caso in cui risulti evidente che l’appa- recchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Al fine di Art. 15. garantire il corretto smaltimento di tali RAEE, essi do- Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta vranno essere consegnati dal detentore finale ai centri di raccolta, che provvedono alla gestione degli stessi sulla 1. I produttori assicurano il ritiro su tutto il territorio base delle modalità concordate ai sensi dell’articolo 15, nazionale dei RAEE depositati nei centri di raccolta di comma 3, lettera c). cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), sulla base delle modalità definite: Art. 13. a) da apposite convenzioni stipulate ai sensi Raccolta differenziata dei RAEE professionali dell’articolo 9, comma 2, lettera b), nel caso dei sistemi individuali; 1. Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 24 del pre- sente decreto, i produttori, individualmente o attraverso i b) dal Centro di Coordinamento, nel caso dei sistemi sistemi collettivi cui aderiscono, organizzano e gestiscono collettivi. sistemi di raccolta differenziata dei RAEE professionali, 2. Le associazioni di categoria rappresentative dei pro- sostenendone i relativi costi. A tal fine possono avvalersi duttori iscritti al Centro di coordinamento, le associazioni delle strutture di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), di categoria a livello nazionale delle imprese che effettua- previa convenzione con il Comune interessato, con oneri no la raccolta, ciascuna tramite un unico delegato, l’As- a proprio carico. sociazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e il Centro di coordinamento stipulano un Accordo di programma, Art. 14. con validità triennale, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Tale accordo è rinnovato Tasso di raccolta differenziata entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza 1. Ogni anno devono essere raggiunti i seguenti obiet- del primo triennio. tivi di raccolta differenziata: 3. L’accordo di cui al comma 2 disciplina le modalità a) fino al 31 dicembre 2015 deve essere conseguito e i tempi di ritiro dei RAEE dai centri di raccolta, l’orga- un tasso medio di raccolta differenziata dei RAEE prove- nizzazione della raccolta in modo omogeneo sull’intero nienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 chilogrammi territorio nazionale e gli oneri per lo svolgimento delle l’anno per abitante; relative attività, con particolare riferimento a: b) dal 1° gennaio 2016 deve essere conseguito un a) condizioni generali di ritiro da parte sistemi col- tasso minimo di raccolta pari almeno al 45 per cento, lettivi dei RAEE conferiti ai centri di raccolta comunali; — 7 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 b) modalità necessarie affinché il ritiro sia effettua- b) le modalità di supporto ai distributori, da parte del to in modo razionale ed omogeneo su tutto il territorio Centro di coordinamento, ai fini dello svolgimento delle nazionale; procedure amministrative di cui alla Parte Quarta del de- c) modalità di gestione dei rifiuti di cui al comma 4 creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. dell’articolo 12, conferiti ai centri di raccolta, attraverso 3. L’accordo ha validità triennale, è stipulato entro sei l’individuazione di impianti idonei, con oneri a carico dei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo produttori; e rinnovato entro il termine del 31 dicembre che prece- de la scadenza del primo triennio. Si applica il comma 5 d) premi di efficienza, ovvero gli importi che i pro- dell’articolo 15. duttori sono tenuti ad erogare ai centri di raccolta comu- nali al verificarsi di condizioni di buona operatività, sulla base dei quantitativi di RAEE ritirati dai sistemi collettivi; Art. 17. e) l’adeguamento e l’implementazione dei centri di Trasporto e avvio al trattamento dei RAEE raccolti raccolta comunali. 1. La raccolta differenziata e il trasporto dei RAEE 4. Tali convenzioni non danno origine ad alcun diritto devono essere effettuati in modo da non pregiudicare la di esclusiva in favore dei produttori. preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio e in modo da 5. In caso di mancata stipula dell’accordo di cui al garantire l’integrità dei RAEE al fine di consentire che il comma 2 nei termini previsti, il Ministro dell’ambiente confinamento delle sostanze pericolose possa essere ef- e della tutela del territorio e del mare invita le parti a tro- fettuato in condizioni ottimali. vare un’intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, sen- 2. I RAEE raccolti separatamente secondo le modalità za esito positivo, provvede direttamente di concerto con di cui agli articoli 11 e 12 sono avviati agli impianti di il Ministro dello sviluppo economico. Nelle more della trattamento adeguato o alle operazioni di preparazione stipula del primo accordo restano validi tra le parti gli per il riutilizzo sempreché tale riutilizzo non costituisca accordi di programma già stipulati. un’elusione degli obblighi stabiliti di cui all’articolo 18, comma 2. Art. 16. 3. È vietato lo smaltimento dei RAEE raccolti che non sono ancora stati sottoposti al trattamento adeguato, an- Ritiro e trasporto dei RAEE che ai sensi e agli effetti dell’articolo 7, comma 1, del conferiti presso i distributori decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 1. I RAEE provenienti dai nuclei domestici e conferiti Art. 18. presso i luoghi di raggruppamento gestiti dai distributori sono trasportati dai distributori: Trattamento adeguato a) ai centri di raccolta di cui all’articolo 12, com- 1. Tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere ma 1, lettera a), nelle modalità indicate dal regolamento sottoposti ad un trattamento adeguato. 25 settembre 2007, n. 185; 2. Il trattamento adeguato e le operazioni di recupero b) agli impianti di trattamento adeguato o presso i e di riciclaggio, salvo il caso di rifiuti avviati alla prepa- centri di raccolta di cui all’articolo 12, comma 1, lettera razione per il riutilizzo, includono almeno l’eliminazione b), nel rispetto delle formalità e degli adempimenti previ- di tutti i liquidi e un trattamento selettivo effettuato in sti dalla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia, n. 152. nonché ai requisiti tecnici e alle modalità di gestione e di 2. Le associazioni di categoria maggiormente rappre- stoccaggio stabilite negli Allegati VII e VIII. A tal fine i sentative a livello nazionale della distribuzione, le asso- produttori istituiscono sistemi per il trattamento adeguato ciazioni di categoria maggiormente rappresentative a li- dei RAEE, utilizzando le migliori tecniche di trattamento, vello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta e di recupero e di riciclaggio disponibili. le associazioni di categoria rappresentative dei produttori 3. Nel caso di RAEE contenenti sostanze lesive iscritti al Centro di coordinamento, ciascuna tramite un dell’ozono alle operazioni di trattamento si applicano le unico delegato, l’Associazione nazionale comuni italiani disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Par- (ANCI) e il Centro di coordinamento, sentito il Comita- lamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, to di indirizzo, definiscono con accordo di programma le sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché del modalità di ritiro e raccolta dei RAEE conferiti ai distri- regolamento (CE) n. 842/2006, del Parlamento europeo e butori ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 3, e i rispettivi del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorura- oneri, con particolare riferimento a: ti ad effetto serra. a) i premi di efficienza, ovvero gli importi che i pro- 4. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio duttori sono tenuti ad erogare ai distributori al verificarsi e del mare, avvalendosi del Centro di Coordinamento e di condizioni di buona operatività del raggruppamento, dell’ISPRA, determina con decreto i criteri e le modalità sulla base dei quantitativi di RAEE ritirati dai sistemi tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti collettivi; agli allegati VII e VIII, e le relative modalità di verifica, — 8 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 in conformità alle norme minime di qualità definite dalla all’articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile Commissione europea ai sensi di quanto disposto dall’ar- 2006, n. 152, il peso dei RAEE, i loro componenti, i ma- ticolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE, entro tre teriali e le sostanze in entrata (input) e il peso dei RAEE, mesi dalla loro adozione. i loro componenti, i materiali e le sostanze, ovvero il peso 5. Entro tre mesi dall’adozione del decreto ministeriale dei prodotti e dei materiali effettivamente recuperati in di cui al comma 4, i soggetti che effettuano le operazioni uscita (output) dagli impianti. di trattamento devono presentare istanza per l’adegua- 6. Sulla base delle informazioni acquisite in adempi- mento dell’autorizzazione, ed entro i successivi quattro mento agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 i titolari degli mesi la Regione o la Provincia delegata rilasciano il prov- impianti comunicano annualmente i dati relativi ai quan- vedimento. In ogni caso, fino all’adozione del provvedi- titativi di RAEE gestiti tramite il Modello unico di di- mento da parte della Regione o della Provincia delegata, i chiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, soggetti istanti possono proseguire l’attività. n. 70, che viene opportunamente modificato. Le Camere 6. A seguito dell’adozione del decreto ministeriale di di commercio comunicano i dati relativi ai RAEE raccol- cui al comma 4 ed in ragione di quanto nello stesso dispo- ti ai sensi degli articoli 11 e 12 al Catasto telematico di sto, il Centro di Coordinamento procede all’adeguamento cui all’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, degli Accordi di programma stipulati ai sensi dell’artico- n. 152, ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70. lo 33, comma 5, lettera g). 7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto 7. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tute- legislativo e fino al 15 agosto 2018, le annotazioni di cui la del territorio e del mare, d’intesa con i Ministri dello ai commi 4 e 5 del presente articolo sono effettuate su sviluppo economico, della salute e dell’economia e delle una sezione del registro suddivisa nelle categorie di cui finanze, da adottare entro tre mesi dalla data dell’entra- all’Allegato I. A far data dal 16 agosto 2018 le annotazio- ta in vigore del presente decreto, sono definite, nei limi- ni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono effet- ti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli tuate su una sezione del registro suddivisa nelle categorie scopi di cui al presente articolo, misure per incentivare di cui all’Allegato III. l’introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le 8. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti operazioni di trattamento dei RAEE, dei sistemi certifi- (SISTRI) di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo cati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento 3 aprile 2006, n. 152, si applica alla gestione dei RAEE (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consi- con specifico riferimento agli adempimenti di cui al com- glio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria del- ma 7, solo se previsto dalla normativa di settore, nei limiti le organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e con le modalità dalla stessa disciplinati. e audit (EMAS). 9. L’ISPRA assicura il monitoraggio del raggiungi- mento degli obiettivi di cui all’Allegato V e trasmette Art. 19. annualmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del Obiettivi di recupero territorio e del mare una relazione sulla base delle infor- mazioni acquisite ai sensi del comma 6. 1. Per conseguire gli obiettivi minimi di recupero di 10. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio cui all’Allegato V, i produttori sono tenuti ad avviare al e del mare, con decreto di concerto con il Ministri dello trattamento adeguato e al recupero i RAEE raccolti, pri- sviluppo economico, della salute e dell’economia e del- vilegiando la preparazione per il riutilizzo. le finanze, sentita la Conferenza unificata, definisce, nei 2. Il raggiungimento degli obiettivi di recupero di cui limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per Allegato V è calcolato, per ciascuna categoria, dividendo gli scopi di cui al presente articolo, misure volte a pro- il peso dei RAEE che entrano nell’impianto di recupero, muovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di di riciclaggio o di preparazione per il riutilizzo, dopo aver riciclaggio e di trattamento. effettuato il trattamento adeguato ai sensi dell’articolo 18, con riguardo al recupero o al riciclaggio, per il peso di tut- Capo III ti i RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria, espresso come percentuale. AUTORIZZAZIONI, SPEDIZIONI E VENDITA A DISTANZA 3. Le attività preliminari tra cui la cernita e il deposito che precedono il recupero non sono considerate ai fini del Art. 20. raggiungimento di tali obiettivi. Autorizzazioni 4. I titolari dei centri di raccolta annotano su apposi- ta sezione del registro di cui all’articolo 190, comma 1, 1. Gli impianti o le imprese che effettuano operazio- del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il peso dei ni di trattamento di RAEE devono essere autorizzate ai RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in usci- sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile ta dai centri di raccolta (output). 2006, n. 152. L’autorizzazione garantisce l’utilizzo del- 5. I titolari degli impianti di trattamento adeguato, di le migliori tecniche di trattamento adeguato, di recupe- recupero, di riciclaggio o di preparazione per il riutilizzo ro e di riciclaggio disponibili e stabilisce le condizioni di RAEE annotano su apposita sezione del registro di cui necessarie per garantire osservanza dei requisiti previsti — 9 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 all’articolo 18 per il trattamento adeguato e per il conse- Art. 22. guimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero di cui Obblighi inerenti la vendita a distanza all’Allegato V. 2. Con decreto adottato ai sensi dell’articolo 214 del 1. Il produttore che fornisce AEE sul territorio nazio- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono discipli- nale mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel nate le operazioni di recupero dei RAEE non pericolosi, caso in cui non abbia sede nel territorio italiano, effettua sottoposte alle procedure semplificate ai sensi dell’artico- l’iscrizione al Registro nazionale di cui all’articolo 29 lo 216 di detto decreto legislativo. personalmente o tramite un rappresentante autorizzato ai sensi dell’articolo 30 del presente decreto legislativo. In 3. La visita preventiva di cui al primo comma dell’ar- tal caso il rappresentante autorizzato è responsabile anche ticolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dell’organizzazione del ritiro dei RAEE equivalenti, in ra- deve verificare anche la conformità delle attività di recu- gione dell’uno contro uno, su tutto il territorio nazionale. pero alle prescrizioni tecniche stabilite dagli Allegati VII e VIII ed alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicu- 2. I distributori che effettuano la vendita mediante rezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del tecniche di comunicazione a distanza, comprese la te- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. levendita e la vendita elettronica, al fine di adempiere all’obbligo di ritiro gratuito dell’apparecchiatura di tipo 4. Per gli impianti autorizzati secondo procedura ordi- equivalente ai sensi dell’articolo 11, comma 1, indicano naria, l’ispezione da parte degli organi competenti è effet- in modo chiaro: tuata, dopo l’inizio dell’attività, almeno una volta all’an- no. Per gli impianti autorizzati mediante le procedure di a) i propri luoghi di raggruppamento o i luoghi con- cui all’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, venzionati presso i quali l’utilizzatore finale può conferire n. 152, le Province competenti trasmettono, secondo mo- gratuitamente i RAEE di tipo equivalente, senza maggiori dalità dalle stesse definite e, comunque, almeno una volta oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopportereb- l’anno, i risultati delle ispezioni svolte ai sensi del pre- be in caso di vendita non a distanza, oppure; sente articolo all’ISPRA, che li elabora e li trasmette al b) le modalità di ritiro presso lo stesso luogo di con- Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del segna, gratuitamente e senza maggiori oneri di quelli che mare per la successiva comunicazione alla Commissione ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di ven- europea. dita non a distanza. 3. Tale indicazione costituisce elemento essenziale del Art. 21. contratto di vendita, a pena di nullità dello stesso e la sua assenza dà diritto alla richiesta dell’integrale restituzione Spedizione di RAEE della somma pagata. 1. L’operazione di trattamento può essere effettuata al di fuori del territorio nazionale a condizione che la TITOLO III spedizione di RAEE sia conforme al regolamento (CE) FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RAEE n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e al regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, Art. 23. del 29 novembre 2007, relativo all’esportazione di alcuni Modalità di finanziamento dei RAEE rifiuti destinati al recupero, elencati all’Allegato III o III provenienti dai nuclei domestici A al regolamento (CE) n. 1013/2006 verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’Organizzazione 1. Per i RAEE storici il finanziamento delle operazioni per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sul di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti. centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento 2. I RAEE esportati sono presi in considerazione ai fini adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente dell’adempimento degli obblighi e del conseguimento compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori pre- degli obiettivi di cui all’articolo 19 solo se l’esportato- senti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano re, conformemente al regolamento (CE) n. 1013/2006 e i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di al regolamento (CE) n. 1418/2007 può dimostrare che il mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul trattamento ha avuto luogo in condizioni che siano equi- mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun valenti ai requisiti stabiliti dal presente decreto. raggruppamento, nell’anno solare di riferimento. 3. Le spedizioni all’estero di AEE usate sono effettuate in conformità ai requisiti minimi di cui all’Allegato VI. 2. Per i RAEE derivanti da AEE immesse sul mercato Le spese per le analisi e per le ispezioni relative alle spe- dopo il 13 agosto 2005, il finanziamento delle operazioni dizioni di AEE usate sospettate di essere RAEE, compre- di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei se le spese di deposito, sono poste a carico dei soggetti centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento responsabili della spedizione di AEE usate sospettate di adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente essere RAEE. compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori pre- — 10 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 senti sul mercato nell’anno in cui si verificano i rispet- del territorio e del mare, di concerto con i Ministri del- tivi costi, che possono adempiere in base alle seguenti lo sviluppo economico e dell’economia e delle finanze. modalità: L’adozione del decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate per la finanza pubblica. a) individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE; b) mediante un sistema collettivo, in proporzione TITOLO IV alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso INFORMAZIONE E MONITORAGGIO delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di ap- parecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell’anno solare di riferimento. Art. 26. 3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio Informazione agli utilizzatori e del mare definisce le misure necessarie per assicurare che siano elaborati appropriati meccanismi o procedure di 1. Il produttore di AEE fornisce, all’interno delle rimborso dei contributi ai produttori qualora le AEE sia- istruzioni per l’uso delle stesse, adeguate informazioni no trasferite per l’immissione sul mercato al di fuori del concernenti: territorio nazionale oppure qualora le stesse siano avviate a) l’obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all’articolo 8, urbani misti e di effettuare, per detti rifiuti, la raccolta comma 2. differenziata; 4. Il finanziamento della gestione dei RAEE rientranti b) i sistemi di ritiro o di raccolta dei RAEE, non- nelle categorie di cui al punto 5 dell’Allegato I, è a carico ché la possibilità e le modalità di consegna al distributore dei produttori indipendentemente dalla data di immissio- del RAEE equivalente all’atto dell’acquisto di una nuova ne sul mercato di dette apparecchiature e dall’origine do- AEE ai sensi dell’articolo 11, comma 1, o di conferimen- mestica o professionale, secondo le modalità individuate dalle disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 10, com- to gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE ma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. di piccolissime dimensioni ai sensi dell’articolo 11, comma 3; Art. 24. c) gli effetti potenziali sull’ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze perico- Modalità di finanziamento della gestione lose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e ad dei RAEE professionali una scorretta gestione delle stesse; 1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, tra- d) il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutiliz- sporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento am- zo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE; bientalmente compatibile dei RAEE storici professionali e) il significato del simbolo riportato all’Allegato IX. è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuo- 2. Nel caso in cui, tenuto conto della tipologia dell’AEE, va apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione non è prevista la fornitura delle istruzioni, le informazioni di un prodotto di tipo equivalente ovvero è a carico del di cui al comma 1 sono fornite dal distributore al dettaglio detentore negli altri casi. presso il punto di vendita mediante opportune pubblica- 2. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, traspor- zioni o l’esposizione di materiale informativo, ai sensi to, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambien- dell’articolo 11, comma 1. talmente compatibile dei RAEE professionali originati da 3. Il gestore del servizio pubblico di raccolta informa apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul gli utilizzatori finali su: mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l’onere per le AEE che ha immesso sul a) le misure adottate dalla Pubblica Amministrazio- mercato a partire dalla predetta data. ne affinché gli utenti finali contribuiscano alla raccolta dei RAEE e ad agevolare il processo di trattamento degli 3. I produttori possono sottoscrivere accordi volontari stessi; con utenti diversi dai nuclei domestici al fine di prevedere modalità alternative di finanziamento della gestione dei b) il ruolo dell’utilizzatore finale nella preparazione RAEE professionali, purché siano rispettate le finalità e per il riutilizzo, nel riciclaggio e nelle altre forme di recu- le prescrizioni del presente decreto. pero dei RAEE. Art. 25. Art. 27. Garanzie finanziarie Informazione agli impianti di trattamento 1. Il produttore, nel momento in cui immette un’AEE 1. Per agevolare la manutenzione, l’ammodernamento sul mercato, presta adeguata garanzia finanziaria. La e la riparazione, nonché la preparazione per il riutilizzo e garanzia è prestata dal singolo produttore, nel caso in il trattamento dei RAEE, i produttori forniscono agli im- cui adempia ai propri obblighi individualmente, oppure pianti di trattamento adeguato e di riciclaggio, nonché ai dal sistema collettivo cui il produttore aderisce, secon- centri di preparazione per il riutilizzo accreditati in con- do quanto previsto dall’articolo 1 della legge 10 giugno formità al decreto di cui all’articolo 180-bis, comma 2, 1982, n. 348, e secondo modalità equivalenti definite en- del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, informazioni tro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente de- gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di creto legislativo dal Ministro dell’ambiente e della tutela trattamento adeguato. — 11 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 2. Per ogni nuova tipologia di AEE immessa per la pri- Art. 29. ma volta sul mercato e rientrante nel campo di applicazio- ne del presente decreto le informazioni devono essere for- Registro nazionale dei soggetti obbligati nite entro un anno dalla data di immissione sul mercato. al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE 3. Per i consentire ai centri di preparazione per il ri- 1. Il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finan- utilizzo e agli impianti di trattamento e di riciclaggio di ziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e conformarsi alle disposizioni del presente decreto, le in- funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, formazioni di cui al comma 1 del presente articolo indi- n. 185, garantisce la raccolta e la tenuta delle informa- cano almeno le diverse componenti e i diversi materiali zioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni delle AEE, nonché il punto dell’AEE in cui si trovano le del presente decreto legislativo e il corretto trattamen- sostanze e le miscele pericolose. to dei RAEE, nonché idonee a consentire la definizione delle quote di mercato di cui all’articolo 35, comma 1, 4. Le informazioni vengono messe a disposizione dei lettera c). centri di preparazione per il riutilizzo e degli impianti di trattamento e di riciclaggio da parte dei produttori di AEE 2. Sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale, i pro- in forma di manuali o attraverso strumenti elettronici (ad duttori prima che inizino ad operare nel territorio italiano, esempio CD-Rom e servizi on line), anche tramite la ban- secondo le modalità indicate all’articolo 1 del regolamen- ca dati predisposta dal Centro di Coordinamento. to 25 settembre 2007, n. 185. 3. All’interno di tale Registro, oltre alla sezione relati- va ai sistemi collettivi di gestione dei RAEE domestici, è Art. 28. istituita una apposita sezione relativa ai sistemi individua- Marchio di identificazione del produttore li riconosciuti ai sensi dell’articolo 9. 4. Il produttore di AEE soggetto agli obblighi di cui 1. Il produttore appone sulle apparecchiature elettriche al comma 1 può immettere sul mercato dette apparec- ed elettroniche da immettere sul mercato un marchio. Il chiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera marchio apposto deve consentire di individuare in manie- di commercio di competenza. All’atto dell’iscrizione, il ra inequivocabile il produttore delle AEE e che le stes- produttore deve indicare, qualora il codice di attività non se sono state immesse sul mercato successivamente al individui esplicitamente la natura di produttore di AAE, 13 agosto 2005. anche lo specifico codice di attività che lo individua come tale, nonché il sistema attraverso il quale intende adem- 2. Il marchio di cui al comma 1, conformemente a piere agli obblighi di finanziamento della gestione dei quanto stabilito nella norma tecnica CEI EN 50419:2006- RAEE e di garanzia previsti dal presente decreto. 05, che adotta senza alcuna modifica la norma europea CENELEC EN 50419:2006-03, deve contenere almeno 5. L’iscrizione al registro, con l’indicazione delle perti- una delle seguenti indicazioni: nome del produttore, logo nenti informazioni, è effettuata esclusivamente per via te- del produttore (se registrato), numero di registrazione al lematica dal produttore o dal rappresentante autorizzato ai Registro nazionale di cui all’articolo 29. sensi dell’articolo 30, secondo le modalità indicate all’ar- ticolo 3 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185. Nel 3. In aggiunta ad una delle opzioni di marcatura di cui caso in cui l’iscrizione sia effettuata dal rappresentate au- al comma 2, il produttore può utilizzare sistemi di identi- torizzato, tale soggetto risponde degli obblighi gravanti ficazione a radio frequenza (RFID), previa comunicazio- sul produttore che lo ha incaricato anche con riferimento ne ed approvazione da parte del Comitato di vigilanza e agli oneri di registrazione di cui al presente comma. controllo. 6. All’atto dell’iscrizione al Registro nazionale il pro- 4. Il marchio deve essere visibile, leggibile ed indele- duttore o il suo rappresentante autorizzato fornisce le in- bile. Per verificare se la marcatura è duratura, essa deve formazioni previste all’Allegato X e si impegna ad ag- risultare leggibile dopo la procedura indicata dalla norma giornarle opportunamente. tecnica CEI EN 50419:2006-05, al punto 4.2. 7. Per facilitare l’iscrizione anche negli altri Stati, il Registro nazionale predispone all’interno del proprio sito 5. Per assicurare che i RAEE non vengano smaltiti web istituzionale, appositi rimandi (link) agli altri registri come rifiuti urbani misti e facilitarne la raccolta differen- nazionali. ziata, il produttore appone sulle apparecchiature il simbo- lo riportato all’Allegato IX. 8. Ai fini della predisposizione e dell’aggiornamento del Registro, le Camere di commercio, industria, artigia- 6. Il marchio ed il simbolo sono apposti sulla superficie nato e agricoltura comunicano al Comitato di vigilanza e dell’AEE, o su una superficie visibile dopo la rimozione controllo l’elenco delle imprese iscritte al Registro come di un coperchio o di una componente dell’apparecchiatu- produttori di AEE. ra stessa. Tale operazione deve, comunque, poter essere effettuata senza l’utilizzo di utensili. Art. 30. 7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o Rappresentante autorizzato della funzione del prodotto, apporre il marchio e il simbo- lo sull’apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi 1. Il produttore avente sede legale in un altro Stato sono apposti sull’imballaggio e sulle istruzioni per l’uso membro dell’Unione europea può, in deroga quanto di- dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica. sposto all’articolo 4, comma 1, lettera g), numeri da 1) — 12 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 a 3), designare con mandato scritto un rappresentante TITOLO V autorizzato, inteso come persona giuridica stabilita sul COORDINAMENTO, CONTROLLO E VIGILANZA territorio italiano o persona fisica, in qualità di legale rap- presentante di una società stabilita nel territorio italiano, responsabile per l’adempimento degli obblighi ricadenti Art. 33. sul produttore, ai sensi della presente decreto legislativo. 2. Il produttore di cui all’articolo 4, comma 1, lettera Centro di coordinamento g), numero 4), stabilito nel territorio nazionale, il quale 1. Il Centro di coordinamento, istituito e disciplinato vende AEE in un altro Stato membro dell’Unione europea ai sensi degli articoli 9, commi 1 e 3, 11 e 12 del regola- nel quale non è stabilito, deve nominare un rappresentante mento 25 settembre 2007, n. 185, ha la forma del consor- autorizzato presso quello Stato, responsabile dell’adem- zio con personalità giuridica di diritto privato ed è disci- pimento degli obblighi ricadenti sul produttore ai sensi plinato ai sensi dell’articolo 2602 e seguenti del codice della disciplina dello Stato in cui è effettuata la vendita. civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto nel presente decreto legislativo. Il consorzio è composto da Art. 31. tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, che vi aderiscono entro 30 giorni Monitoraggio e comunicazioni dalla loro costituzione, e da due componenti nominati ri- spettivamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela 1. L’ISPRA assicura il monitoraggio del raggiungi- del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo mento degli obiettivi indicati all’Allegato V e trasmette economico. annualmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione contenente infor- 2. Entro sei mesi dalla data dell’entrata in vigore del mazioni, comprese stime circostanziate, sulle quantità e presente decreto, il Centro di coordinamento predispone sulle categorie di AEE immesse sul mercato, raccolte at- apposito elenco, in cui i titolari degli impianti di tratta- traverso tutti i canali, preparate per il riutilizzo, riciclate mento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi mediante sem- e recuperate, nonché sui RAEE raccolti separatamente plice comunicazione e senza ulteriori oneri, ed a comu- esportati, per peso. nicare annualmente le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno. 2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare invia ogni tre anni alla Commissione europea 3. Al Centro di coordinamento possono altresì parteci- una relazione sull’attuazione della direttiva 2012/19/UE e pare i sistemi individuali di gestione dei RAEE domesti- sulle informazioni di cui al comma 1. La relazione sull’at- ci, nonché i sistemi individuali e collettivi di gestione dei tuazione è redatta sulla base di un questionario di cui alle RAEE professionali. decisioni della Commissione 2004/249/CE e 2005/369/ 4. Il Centro di Coordinamento adegua lo statuto alle di- CE. La relazione è trasmessa alla Commissione entro sposizioni del presente decreto legislativo entro 90 giorni nove mesi a decorrere dalla fine del periodo di tre anni in dall’entrata in vigore. Lo statuto e le successive modi- essa esaminato. La prima relazione verte sul periodo dal fiche sono approvate con decreto del Ministro dell’am- 14 febbraio 2014 al 31 dicembre 2015. biente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Mini- Art. 32. stro dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla presentazione. Collaborazione amministrativa 5. Il Centro di coordinamento ottimizza, uniformando e scambio di informazioni le relative modalità e condizioni, la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE in modo omogeneo su tutto il territo- 1. Nell’attuazione del presente decreto legislativo le rio nazionale da parte dei sistemi collettivi per il conferi- competenti autorità nazionali collaborano tra loro, con le mento agli impianti di trattamento. In particolare il Cen- competenti autorità degli altri Stati membri dell’Unione tro di coordinamento ha il compito di: europea, nonché con quelle della stessa Unione europea, per stabilire un adeguato flusso di informazioni volto ad a) garantire il ritiro dei RAEE conferiti ai centri di assicurare che i produttori rispettino le disposizioni del raccolta comunali in modo omogeneo su tutto il territorio presente decreto. La collaborazione amministrativa e lo nazionale da parte di ogni sistema collettivo, nel rispet- scambio di informazioni, in particolare tra i registri nazio- to del principio di concorrenza e non discriminazione, al nali, comprendono il ricorso ai mezzi di comunicazione fine di incrementare la raccolta dei RAEE da parte dei elettronica. Comuni e di conseguire gli obiettivi di raccolta differen- ziata, riciclaggio, recupero stabiliti dal presente decreto 2. La cooperazione comprende, altresì, il diritto di ac- legislativo; cesso ai documenti e alle pertinenti informazioni, tra cui l’esito di ispezioni, subordinato alle disposizioni legisla- b) collaborare alla definizione della metodologia di tive in materia di protezione dei dati personali applica- cui al decreto ministeriale dell’articolo 18, comma 4; te nello Stato membro dell’Unione europea in cui opera c) supportare il Comitato di vigilanza nella defini- l’autorità cui si chiede la cooperazione. zione criteri oggettivi di quantificazione delle quote di — 13 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 mercato, promuovendo a tal fine studi da parte di istituti comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, scientifici e di ricerca; e ridefinito dall’articolo 19 del decreto legislativo 20 no- d) assicurare risposte tempestive alle richieste di ri- vembre 2008, n. 188, svolge i seguenti compiti: tiro da parte dei centri di raccolta, utilizzando a tal fine a) predispone ed aggiorna il Registro nazionale di metodologie telematiche; cui all’articolo 29, sulla base delle comunicazioni delle e) raccogliere e rendicontare i dati relativi alla rac- Camere di commercio previste allo stesso articolo 29, colta e al trattamento sulla base delle informazioni acqui- comma 8; site ai sensi dell’articolo 34; b) raccoglie, esclusivamente in formato elettronico, f) trasmettere annualmente all’ISPRA le informazio- i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garan- ni di cui alla lettera d) ai fini della predisposizione della zie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare relazione di cui all’articolo 31, comma 1; al Registro nazionale ai sensi dell’articolo 29, comma 6; g) stipulare specifici accordi con le associazioni di c) calcola, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le categoria dei soggetti recuperatori, sentito il Comitato di rispettive quote di mercato dei produttori; indirizzo, al fine di assicurare adeguati ed omogenei livel- li di trattamento e qualificazione delle aziende di settore; d) programma e dispone, sulla base di apposito pia- h) assicurare il monitoraggio dei flussi di RAEE di- no, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettua- stinti per categoria di cui agli Allegati I e III del presente no le comunicazioni di cui alla lettera b) e, su campione, decreto legislativo smistati ai sistemi collettivi sulla base sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b); di modalità da definire d’intesa con l’ISPRA e il Comitato e) vigila affinché le apparecchiature immesse sul di vigilanza e controllo; mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l’identificativo i) predisporre per ciascun raggruppamento di RAEE del produttore ed il simbolo di cui all’Allegato IX ed af- un programma annuale di prevenzione e attività da tra- finché i produttori che forniscono apparecchiature elettri- smettere al Comitato di vigilanza e controllo. Tale pro- che ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a gramma deve contenere indicazioni specifiche anche con distanza informino il Registro sulla conformità alle dispo- riguardo agli obiettivi di recupero dei RAEE stabilite per sizioni di cui all’articolo 29; ogni categoria; f) assicura il monitoraggio sull’attuazione del pre- l) coordinare e garantire il corretto trasferimento del- sente decreto legislativo; le informazioni di cui all’articolo 27 fornite dai produttori agli impianti di preparazione per il riutilizzo, trattamento g) funge da punto di riferimento per la rappresenta- e riciclaggio attraverso strumenti elettronici, mediante la zione di diverse problematiche da parte degli interessati, predisposizione di un’apposita banca dati. e del Centro di coordinamento ed in particolare, in man- canza di una specifica valutazione a livello europeo, si 6. Il Centro di coordinamento può svolgere i propri esprime circa l’applicabilità o meno del presente decreto compiti anche mediante il ricorso a società di servizi ed legislativo a tipologie di AEE non elencate agli Allegati altri soggetti esterni purché venga garantita la riservatez- II e IV; za dei dati trattati. h) favorisce l’adozione di iniziative finalizzate a ga- Art. 34. rantire l’uniforme applicazione del presente decreto legi- slativo e dei suoi provvedimenti attuativi, anche sottopo- Informazioni al Centro di coordinamento nendo eventuali proposte di modifica della normativa ai 1. Ai fini dello svolgimento delle competenze di cui Ministeri competenti; all’articolo 33, il Centro di coordinamento acquisisce an- i) fornisce al Ministero dell’ambiente e della tutela nualmente le seguenti informazioni: del territorio e del mare le informazioni in suo possesso a) i dati inerenti i RAEE gestiti dagli impianti di che siano necessarie ai fini della predisposizione delle re- trattamento; lazioni di cui all’articolo 31, comma 2. b) i dati inerenti i RAEE ricevuti dai distributori. 2. Con apposita delibera, il Comitato definisce i cri- 2. Tali informazioni possono essere utilizzati anche al teri di determinazione delle quote di mercato di cui alla fine della trasmissione delle informazioni agli altri Stati lettera c) del comma 1, anche in considerazione, ove membri dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 7, pa- possibile, del diverso impatto ambientale delle singole ragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE. tipologie di AEE. A tal fine, il Comitato valuta l’anali- si del ciclo di vita dei beni che può essere facoltativa- Art. 35. mente presentata da ciascun produttore con riferimento Comitato di vigilanza e di controllo alle proprie apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le quote sono comunicate ai produttori di AEE mediante il 1. Il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione sito www.registroraee.it, previo avviso pubblicato nella dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi ri- Gazzetta Ufficiale. Ai fini della definizione delle quote di fiuti, già istituito presso il Ministero dell’ambiente e della mercato, il Comitato di vigilanza si avvale del Centro di tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 15, coordinamento. — 14 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 3. Per le finalità di cui al comma 1 il Comitato si avva- Art. 37. le dell’ISPRA e, in particolare, per le ispezioni di cui al comma 1, lettera d), il Comitato può avvalersi anche della Ispezione e monitoraggio collaborazione della Guardia di finanza. 1. Le autorità competenti svolgono ispezioni e moni- 4. L’attività e il funzionamento del Comitato sono di- toraggi per verificare la corretta attuazione del presente sciplinati con regolamento interno adottato dal medesimo decreto. Tali ispezioni comprendono almeno: Comitato, nel rispetto delle disposizioni del presente de- a) le informazioni fornite dal produttore al Registro creto. La Segreteria del Comitato è assicurata dall’ISPRA. nazionale in fase di iscrizione e in fase di comunicazione annuale; Art. 36. b) le spedizioni, in particolare le esportazioni di RAEE al di fuori dell’Unione europea, conformemente Comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE al regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007; 1. Il Comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE isti- tuito e disciplinato ai sensi degli articoli 13 e 15 del re- c) le operazioni svolte presso gli impianti di trat- golamento 25 settembre 2007, n. 185, è ricostituito entro tamento, come previsto dalla direttiva 2008/98/CE e 180 giorni dalla data dell’entrata in vigore del presente dall’Allegato VII alla stessa direttiva. decreto legislativo ed opera in base alle disposizioni del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, salvo quanto pre- TITOLO VI visto dal presente decreto. SANZIONI, DISPOSIZIONI 2. Il Comitato è composto da tredici membri, di cui: TRANSITORIE E FINALI a) tre designati dalle Organizzazioni nazionali dell’industria scelti tra le categorie maggiormente rap- Art. 38. presentative, dei quali almeno uno in rappresentanza del settore del recupero e trattamento; Sanzioni b) due designati dalle Organizzazioni nazionali delle 1. Il distributore che, nell’ipotesi di cui all’articolo 11, categorie del commercio; commi 1 e 3, indebitamente non ritira, a titolo gratuito, c) uno dalle Organizzazioni nazionali delle categorie un’AEE è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla dell’artigianato; sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a d) uno dalle Organizzazioni nazionali delle categorie titolo oneroso. della cooperazione; 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, il produttore: e) due dalle Regioni; a) che non provvede ad organizzare il sistema di f) uno dall’ANCI; raccolta separata dei RAEE professionali di cui all’arti- colo 13, ed i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di g) uno dall’UPI; recupero dei RAEE di cui agli articoli 18, comma 2, e 19, comma 1, ed a finanziare le relative operazioni, nelle ipo- h) uno da Confservizi; tesi e secondo le modalità di cui agli articoli 23 e 24, fatti i) uno dalle Associazioni dei consumatori. salvi, per tali ultime operazioni, gli accordi eventualmen- te conclusi ai sensi dell’articolo 24, comma 3, è soggetto 3. I membri del Comitato restano in carica quattro anni. alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 4. Il Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE ad euro 100.000; svolge un compito di supporto al Comitato di vigilanza e b) che, nel momento in cui immette una apparecchia- controllo ed al Centro di coordinamento. tura elettrica od elettronica sul mercato, non provvede a 5. In particolare il Comitato di indirizzo: costituire la garanzia finanziaria di cui all’articolo 25, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro a) monitora l’operatività, la funzionalità logistica e 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa l’economicità del sistema di gestione dei RAEE; sul mercato; resta ferma la sanzionabilità delle identiche condotte commesse dopo il 10 luglio 2010; b) funge da punto di riferimento degli interessi delle categorie rappresentate; c) che non fornisce, nelle istruzioni per l’uso di AEE, le informazioni di cui all’articolo 26, è soggetto c) svolge una funzione di coordinamento tra gli in- alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad teressi delle categorie in esso rappresentate e l’attività del euro 5.000; Centro di coordinamento e del Comitato di vigilanza e controllo, mediante la trasmissione di atti di indirizzo; d) che, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE, non mette a disposizione degli d) trasmette annualmente al Ministero dell’ambiente impianti di trattamento le informazioni di cui all’artico- una relazione sull’andamento del sistema di raccolta, re- lo 27, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria cupero e riciclaggio dei RAEE. da euro 5.000 ad euro 30.000; — 15 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 e) che, dopo il termine di cui all’articolo 40, com- Art. 39. ma 4, immette sul mercato AEE prive del marchio di cui all’articolo 28, è soggetto alla sanzione amministrativa Modifica degli allegati pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna appa- recchiatura immessa sul mercato; 1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tute- la del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute f) che, immette sul mercato AEE prive del simbolo e dello sviluppo economico, si provvede al recepimento di cui all’articolo 28, comma 5, è soggetto alla sanzione delle direttive tecniche di modifica degli allegati, al fine amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 500 per di dare attuazione a successive disposizioni europee. ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato; resta fer- ma la sanzionabilità delle identiche condotte commesse 2. Qualora tali direttive tecniche prevedano poteri di- dopo il 31 dicembre 2010; screzionali per il proprio recepimento, il provvedimento è emanato di concerto con i Ministri della salute e dello g) che, senza avere provveduto all’iscrizione pres- sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata. so la Camera di Commercio ai sensi dell’articolo 29, comma 8, immette sul mercato AEE, è soggetto alla san- zione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro Art. 40. 100.000; Disposizioni transitorie e finali h) che, entro il termine stabilito dall’articolo 29, comma 2, non effettua l’iscrizione al Registro naziona- 1. Sino all’approvazione da parte del Ministero le o non effettua le comunicazioni delle informazioni ivi dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare degli previste, ovvero le comunica in modo incompleto o ine- statuti dei sistemi collettivi già esistenti ed operanti, te- satto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nuti all’adeguamento ai sensi dell’articolo 10, comma 6, da euro 2.000 ad euro 20.000. i sistemi collettivi continuano ad operare secondo le mo- dalità previgenti. 3. La mancata iscrizione degli impianti di trattamento al registro predisposto dal Centro di Coordinamento ai 2. Sino all’adozione del decreto ministeriale di cui sensi dell’articolo 33, comma 2, comporta l’applicazione all’articolo 25, comma 1, la garanzia può assumere la for- della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ma dell’adesione del produttore ad uno dei sistemi collet- ad euro 20.000. In caso di mancata registrazione, l’autori- tivi esistenti. tà diffida a provvedere entro e non oltre 30 giorni, decorsi 3. Il finanziamento della gestione dei rifiuti derivan- inutilmente i quali l’autorizzazione è revocata. ti dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima 4. La violazione dell’obbligo di comunicazione di cui dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, av- all’articolo 33, comma 2, comporta l’applicazione del- viene secondo le modalità definite agli articoli 23, com- la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad ma 1, e 24, comma 1, fatta salva la ripartizione degli oneri euro 20.000. L’inesatta o incompleta comunicazione dei che sia stata eventualmente già definita in conformità alle medesimi dati comporta l’applicazione delle suddette disposizioni di cui all’articolo 25, comma 10, del decreto sanzioni amministrative ridotte alla metà. La violazione legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Per la gestione dei ri- dell’obbligo di comunicazione delle informazioni da par- fiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano te dei sistemi individuali e collettivi per due anni, anche dei meccanismi incentivanti di cui al decreto legislativo non consecutivi, in un triennio comporta la cancellazione 29 dicembre 2003, n. 387, e successivi decreti e delibere d’ufficio dal Registro nazionale di cui all’articolo 29. Le attuativi, al fine di garantire il finanziamento delle opera- persone fisiche e giuridiche cancellate per la violazione zioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupe- dell’obbligo di comunicazione non possono essere iscrit- ro e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti te al Registro nazionale di cui all’articolo 29 per i due prodotti da tali pannelli fotovoltaici, il Gestore Servizi anni successivi. Energetici (GSE) trattiene dai meccanismi incentivanti 5. Il mancato adempimento all’obbligo di cui all’arti- negli ultimi dieci anni di diritto all’incentivo una quota colo 30, comma 2, comporta l’irrogazione della sanzione finalizzata a garantire la copertura dei costi di gestione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per dei predetti rifiuti. La somma trattenuta, determinata sulla ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato estero. base dei costi medi di adesione ai consorzi previsti dai decreti ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, viene 6. Nelle ipotesi di cui all’articolo 21, qualora la spedi- restituita al detentore, laddove sia accertato l’avvenuto zione di AEE usate sospettate di essere RAEE avvenga adempimento agli obblighi previsti dal presente decreto, in difformità dalle prescrizioni di cui all’Allegato VI, si oppure qualora, a seguito di fornitura di un nuovo pannel- applicano le sanzioni di cui agli articoli 259 e 260 del lo, la responsabilità ricada sul produttore. In caso contra- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. rio il GSE provvede direttamente, utilizzando gli importi 7. Per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni trattenuti. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del previste dal presente decreto legislativo, nonché per la presente decreto legislativo, il GSE definisce il metodo destinazione dei proventi delle stesse si applicano le di- di calcolo della quota da trattenere e le relative modali- sposizioni degli articoli 262 e 263 del decreto legislativo tà operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da 3 aprile 2006, n. 152. pannelli fotovoltaici. — 16 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 4. Le prescrizioni di cui all’articolo 28 diventano vin- Art. 42. colanti per i produttori dopo 180 giorni dall’entrata in vi- gore del presente decreto legislativo. Abrogazioni 5. Le modalità di finanziamento previste agli articoli 23, comma 2, e 24, comma 2, anche ai fini di quanto di- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presen- sposto dall’articolo 38, comma 2, lettera b), e dall’artico- te decreto, ogni riferimento alla direttiva 2002/96/CE del lo 35, comma 1, lettera e), si intendono riferite al termine Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, indicato nell’articolo 20, comma 4 del decreto legislativo sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 25 luglio 2005, n. 151. (RAEE), in qualunque atto normativo contenuto, si inten- 6. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al de effettuato alla direttiva 2012/19/UE, del Parlamento comma 2 dell’articolo 20, ai fini dell’applicazione del- europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di le procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i RAEE gestiti nell’ambito delle operazioni di recupero indicate 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presen- nell’Allegato 1, sub allegato 1 del decreto del Ministe- te decreto sono abrogati: ro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gaz- a) il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e zetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, con le tipologie n. 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.16, 5.19, 6.2, 7.20 e 13.20, la co- successive modificazioni, ad eccezione dell’articolo 6, municazione di inizio attività contiene l’indicazione delle comma 1-bis, dell’articolo 10, comma 4, dell’articolo 13, misure adottate per garantire il trattamento adeguato ai comma 8, dell’articolo 15, commi 1 e 4, e dell’artico- sensi dell’articolo 18, nonché il rispetto delle prescrizioni lo 20, comma 4; tecniche stabilite agli Allegati VII e VIII e dei requisiti b) l’articolo 9, commi 2 e 4, l’articolo 10, l’artico- necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all’Allegato V. lo 13, comma 2, e l’articolo 14 del regolamento 25 set- tembre 2007, n. 185; Art. 41. c) il comma 1 dell’articolo 21 della legge 4 giugno Disposizioni finanziarie 2010, n. 96; d) l’articolo 22 della legge 6 agosto 2013, n. 97. 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà pubblica. inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 2. Le amministrazioni pubbliche competenti provve- Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di dono agli adempimenti previsti dal presente decreto con osservarlo e di farlo osservare. le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dato a Roma, addì 14 marzo 2014 3. Gli oneri per lo svolgimento della visita preventiva e delle ispezioni di cui all’articolo 20, commi 3 e 4, nonché quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei NAPOLITANO controlli effettuati da parte dei pubblici uffici territoriali in applicazione del presente decreto sono posti a carico R ENZI, Presidente del Consi- dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla glio dei ministri base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe da GALLETTI, Ministro dell’am- stabilirsi con disposizioni regionali. biente e della tutela del 4. Gli oneri relativi alle attività di monitoraggio di cui territorio e del mare all’articolo 14, comma 3, e 19, comma 9, nonché gli oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, MOGHERINI, Ministro degli del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE e di affari esteri tenuta del Registro nazionale di cui all’articolo 29 sono a ORLANDO, Ministro della carico dei produttori di AEE in base alle rispettive quote giustizia di mercato. 5. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tu- PADOAN, Ministro dell’eco- tela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro nomia e delle finanze dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta GUIDI, Ministro dello svilup- giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, po economico sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 4, nonché le relative modalità di versamento. LORENZIN, Ministro della salute Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interes- LANZETTA, Ministro per gli sati, sono determinate le tariffe per la copertura degli affari regionali oneri di cui al comma 3, nonché le relative modalità di versamento. Visto, il Guardasigilli: ORLANDO — 17 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 ALLEGATO I Categorie di AEE rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nell'articolo 2, comma 1, lettera a). 1. Grandi elettrodomestici 2. Piccoli elettrodomestici 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici 5. Apparecchiature di illuminazione 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati) 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo 10. Distributori automatici — 18 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 ALLEGATO II Elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell'Allegato I 1. GRANDI ELETTRODOMESTICI 1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione 1.2 Frigoriferi 1.3 Congelatori 1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti 1.5 Lavatrici 1.6 Asciugatrici 1.7 Lavastoviglie 1.8 Apparecchi di cottura 1.9 Stufe elettriche 1.10 Piastre riscaldanti elettriche 1.11 Forni a microonde 1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti 1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento 1.14 Radiatori elettrici 1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi 1.16 Ventilatori elettrici 1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell'8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico 1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento 2. PICCOLI ELETTRODOMESTICI 2.1 Aspirapolvere 2.2 Scope meccaniche 2.3 Altre apparecchiature per la pulizia — 19 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili 2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti 2.6 Tostapane 2.7 Friggitrici 2.8 Frullatori , macina caffè elettrici e apparecchiature utilizzate per aprire o sigillare contenitori o pacchetti 2.9 Coltelli elettrici 2.10 Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo 2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo 2.12 Bilance 3. APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER TELECOMUNICAZIONI 3.1.Trattamento dati centralizzato: 3.1.1. Mainframe 3.1.2 Minicomputer 3.1.3. Stampanti 3.2.Informatica individuale: 3.2.1. Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi) 3.2.2. Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi) 3.2.3. Notebook 3.2.4 Agende elettroniche 3.2.5.Stampanti 3.2.6 Copiatrici 3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche 3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo ed altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici 3.2.9 Terminali e sistemi utenti 3.2.10 Fax 3.2.11 Telex 3.2.12 Telefoni — 20 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento 3.2.14 Telefoni senza filo 3.2.15 telefoni cellulari 3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione 4. APPARECCHIATURE DI CONSUMO E PANNELLI FOTOVOLTAICI 4.1 Apparecchi radio 4.2 Apparecchi televisivi 4.3 Videocamere 4.4 Videoregistratori 4.5 Registratori hi-fi 4.6 Amplificatori audio 4.7 Strumenti musicali 4.8 altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione 4.9 Pannelli fotovoltaici 5. APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE 5.1 Lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari delle abitazioni 5.2 Tubi fluorescenti 5.3 Lampade fluorescenti compatte 5.4 Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico 5.5 Lampade a vapori di sodio a bassa pressione 5.6 Altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza 6. STRUMENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (AD ECCEZIONE DEGLI UTENSILI INDUSTRIALI FISSI DI GRANDI DIMENSIONI) 6.1 Trapani 6.2 Seghe — 21 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 6.3 Macchine per cucire 6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali 6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo 6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo 6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo 6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio 7. GIOCATTOLI E APPARECCHIATURE PER IL TEMPO LIBERO E LO SPORT 7.1 Treni elettrici o automobiline da corsa giocattolo. 7.2 Console di videogiochi portatili 7.3 Videogiochi 7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc. 7.5 Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici 7.6 Macchine a gettoni 8. DISPOSITIVI MEDICI (AD ECCEZIONE DI TUTTI I PRODOTTI IMPIANTATI E INFETTATI) 8.1 Apparecchi di radioterapia 8.2 Apparecchi di cardiologia 8.3 Apparecchi di dialisi 8.4 Ventilatori polmonari 8.5 Apparecchi di medicina nucleare 8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro 8.7 Analizzatori 8.8 Congelatori 8.9 Test di fecondazione 8.10 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità — 22 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 9. STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO 9.1 Rivelatori di fumo 9.2 Regolatori di calore 9.3 Termostati 9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio 9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali (ad esempio nei pannelli di controllo) 10. DISTRIBUTORI AUTOMATICI 10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi o di : a) bevande calde, fredde, bottiglie e lattine; b) di prodotti solidi 10.2 Distributori automatici di denaro contante 10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto — 23 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 ALLEGATO III Categorie di AEE rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nell'articolo 2, comma 1 , lettera b) . 1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura 2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm2 3. Lampade 4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3. 5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6. 6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm). — 24 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 ALLEGATO IV Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui all'Allegato III 1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura 1.1 Frigoriferi 1.2 congelatori 1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi, 1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore, 1.5 radiatori a olio 1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua. 2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2 2.1 Schermi 2.2 televisori 2.3 cornici digitali LCD 2.4 monitor, 2.5 laptop, notebook. 3. Lampade 3.1 Tubi fluorescenti 3.2 lampade fluorescenti compatte 3.3 lampade fluorescenti 3.4 lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione 3.5 LED. 4. Apparecchiature di grandi dimensioni 4.1 Lavatrici 4.2 asciugatrici 4.3 lavastoviglie 4.4. apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche 4.5 lampadari 4.6 apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese) — 25 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria, 4.7 mainframe 4.6 grandi stampanti 4.9 grandi copiatrici 4.10 grandi macchine a gettoni 4.11 grandi dispositivi medici 4..12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo 4.13 grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro 4.14 pannelli fotovoltaici. 5. Apparecchiature di piccole dimensioni 5.1 Aspirapolvere 5.2 scope meccaniche 5.3 macchine per cucire 5.4 lampadari 5.5 forni a microonde 5.6 ventilatori elettrici 5.7 ferri da stiro 5.8 tostapane 5.9 coltelli elettrici 5.10 bollitori elettrici 5.11 sveglie e orologi 5.12 rasoi elettrici 5.13 bilance 5.14 apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo 5.15 calcolatrici 5.16 apparecchi radio 5.17 videocamere, videoregistratori 5.18 apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini 5.19 giocattoli elettrici ed elettronici 5.20 apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc., 5.21.rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo, — 26 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 5.22 piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti 5.23 piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati. 6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) 6.1 Telefoni cellulari 6.2 navigatori satellitari (GPS), 6.3 calcolatrici tascabili 6.4 router 6.5 PC 6.6 stampanti 6.7 telefoni. — 27 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 ALLEGATO V OBIETTIVI DI RECUPERO MINIMI DI CUI ALL'ARTICOLO 15 Parte 1: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal sino al 14 agosto 2015 con riferimento alle categorie elencate nell'allegato I: a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell'allegato I, - recupero dell'80 %, e - riciclaggio del 75 %; b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell'allegato I, - recupero dell'75 %, e - riciclaggio del 65 %; c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, 8 o 9 dell'allegato I, - recupero dell'70 %, e - riciclaggio del 50 %; d) per le lampade a scarica, il riciclaggio dell'80 %. Parte 2: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 15 agosto 2015 fino al 14 agosto 2018 con riferimento alle categorie elencate nell'allegato I: a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell'allegato I, - recupero dell'85 %, e - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell’80 %; b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell'allegato I, - recupero dell'80 %, e - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70 %; c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, 8 o 9 dell'allegato I, - recupero dell'75 %, e - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55 %; d) per le lampade a scarica, il riciclaggio dell'80 %. Parte 3: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 15 agosto 2018 con riferimento alle categorie elencate nell'allegato III: a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 4 dell'allegato III, - recupero dell'85 %, e — 28 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell’80 %; b) per i RAEE che rientrano nella categoria 2 dell'allegato III, - recupero dell'80 %, e - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70 %; c) per i RAEE che rientrano nell'allegato III, categorie 5 o 6, - recupero dell'75 %, e - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55 %; d) per i RAEE che rientrano nella categoria 3 dell'allegato III, riciclaggio dell'80 %. — 29 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 ALLEGATO VI REQUISITI MINIMI PER LE SPEDIZIONI 1. Al fine di distinguere le AEE dai RAEE, qualora il detentore dell'articolo dichiari di voler spedire o di spedire AEE usate e non RAEE, il detentore a sostegno della propria dichiarazione deve allegare i seguenti documenti: a) copia della fattura e del contratto relativi alla vendita e/o al trasferimento della proprietà dell'AEE, che attestano che l'apparecchiatura è pienamente funzionante e destinata direttamente al riutilizzo; b) prove della valutazione o dei test condotti, sotto forma di copie della documentazione (certificato di prova, prova di funzionalità) su ogni articolo della spedizione e un protocollo contenente tutte le informazioni indicate al punto 3; c) una dichiarazione del detentore che organizza il trasporto dell'AEE, dalla quale risulti che nessun materiale e nessuna apparecchiatura della spedizione è classificabile come "rifiuto" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, e d) un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio adeguato e un adeguato accatastamento del carico. 2. I documenti indicati al punto 1 del presente allegato alle lettere a) e b), ed al punto 3 non sono richiesti qualora sia documentato da prove concludenti che la spedizione avviene nel contesto di un accordo di trasferimento tra imprese e che: a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto garanzia o contratto di riparazione ai fini del riutilizzo; o b) le AEE ad uso professionale usate sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome o ad un impianto di un terzo in paesi in cui trova applicazione la decisione C(2001) 107/def. del consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92) 39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero, per rinnovo o riparazione in base a un contratto valido a fini di riutilizzo; o c) le AEE ad uso professionale usate difettose, quali dispositivi medici e loro parti, sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per un'analisi delle cause profonde in base a un contratto valido, nei casi in cui tale analisi possa essere effettuata solo dal produttore. 3. Per dimostrare che gli articoli spediti costituiscono AEE usate e non RAEE, è necessario che siano effettuate sulle AEE oggetto di spedizione le prove indicate al punto 1 e che sia redatta la documentazione prevista al punto 2: — 30 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 1. Prove a) Testare la funzionalità e valutare la presenza di sostanze pericolose. Le prove svolte dipendono dal tipo di AEE. Per la maggior parte delle AEE è sufficiente un test delle funzioni principali. b) Registrare i risultati della valutazione e delle prove. 2. Documentazione a) La documentazione deve essere apposta saldamente, ma non fissata in via permanente, sull'AEE stessa (se non è imballata) o sull'imballaggio, in modo da poter essere letta senza disimballare l'apparecchiatura. b) La documentazione contiene le seguenti informazioni: - nome dell'articolo (nome dell'apparecchiatura se elencata nell'allegato II o nell'allegato IV, se del caso, e categoria di cui all'allegato I o all'allegato III, se del caso), - numero di identificazione dell'articolo (n. matr.) ove appropriato, - anno di produzione (se disponibile), - nome e indirizzo dell'azienda responsabile delle prove di funzionalità, - risultato delle prove di cui al punto 1 (compresa la data della prova di funzionalità), - tipo di prove svolte. 4. In aggiunta alla documentazione richiesta ai punti 1, 2 e 3, ogni carico (ad esempio ogni container o autocarro) di AEE usate deve essere accompagnato da: a) pertinente documento di trasporto, ad esempio CMR, o foglio di viaggio, b) dichiarazione della persona responsabile sotto la propria responsabilità. 5. In mancanza della prova che un oggetto sia un'AEE usata e non un RAEE mediante l'appropriata documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 e di un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un idoneo imballaggio e un adeguato accatastamento del carico, che costituiscono obblighi a carico del detentore che organizza il trasporto, le autorità dello Stato membro considerano l'articolo un RAEE e presumono che il carico contenga una spedizione illecita. In tali circostanze vengono informate le autorità competenti e il carico viene trattato come previsto dagli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1013/2006. — 31 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 ALLEGATO VII MODALITA' DI GESTIONE DEI RAEE NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 18, COMMA 2 1. Modalità di raccolta e conferimento 1.1 La raccolta dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico. 1.2 Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero. 1.3 devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonchè ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer, Le sorgenti luminose ci cui al punto 5 dell'allegato 1B, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità. 1.4 Devono essere: a) scelte idonee apparecchiature di sollevamento; b) rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature; c) assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili; d) mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti; e) evitare operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza; f) utilizzare modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto. 2. Gestione dei rifiuti in ingresso 2.1 I materiali da sottoporre a trattamento devono essere caratterizzati e separati per singola tipologia al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento. 2.2 un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti. 3. Criteri per lo stoccaggio dei rifiuti — 32 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 3.1. Lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero. 3.2. I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. 3.3. I serbatoio contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e di dispositivi di contenimento. 3.4. I contenitori dei fluidi volatili devono essere a tenuta stagna e mantenuti in condizioni di temperatura controllata. 3.5. Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di: a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato; b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento; c) mezzi di presa per rendere sicure ad agevoli le operazioni di movimentazione. 3.6. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato. 3.7. Lo stoccaggio del CFC e degli HCFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico. 3.8. Lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392. 3.9. Lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose o radioattive deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. 3.10. La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi. 3.11. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri. 3.12. Il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate. nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, — 33 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. 3.13. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. 4. Messa in sicurezza dei RAEE 4.1. L'attività consiste nel complesso delle operazioni necessarie a rendere l'apparecchiatura ambientalmente sicura e pronta per le operazioni successive. 4.2. La messa in sicurezza deve comprendere, preventivamente, la rimozione di tutti i fluidi e delle seguenti sostanze, preparati ei componenti: a) condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB) da trattare ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209; b) componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatori; c) pile; d) circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cm2; e) cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner colore; f) plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati; g) rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto; h) tubi catodici; i) colorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluoroclorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC); l) sorgenti luminose a scarica; m) schermi a cristalli liquidi , se del caso con il rivestimento, di superficie superiore a 100 cm2 e tutti quello retroilluminati mediante sorgenti luminose a scarica; n) cavi elettrici esterni; o) componenti contenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose; p) componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione previste all'articolo 3 e all'allegato I alla direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla — 34 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti; q) condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza > 25 mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume). 4.3 Le sostanze e i componenti elencati sono eliminati o recuperati senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente. 4.4. I seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue: a) tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente; b) apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i gas devono essere estratti e trattati in maniera adeguata. I gas che riducono l'ozono devono essere trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 2037 del 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e nel rispetto delle disposizioni previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico; c) sorgenti luminose a scarica: rimuovere il mercurio, evitando la dispersione di polveri e vapori. 5. Presidi ambientali 5.1 Gli impianti di trattamento dei RAEE devono essere eserciti in modo tale da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e/o profondi. 5.2 Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri 5.3 Nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto, deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse. 5.4 Per gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico i valori limite di emissione ed i relativi controlli sono previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico. — 35 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 ALLEGATO VIII REQUISITI TECNICI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 18, COMMA 2 DEL PRESENTE DECRETO 1.1 Gli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto non sono caratterizzati da impatti ambientali superiori a quelli di un qualsiasi impianti industriale e non comportano, quindi, particolari precauzioni dovute alla natura dei materiali trattati. 1.2 L'impianto di trattamento deve essere delimitato da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro. La barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature e schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione ambientale. L'impianto deve essere opportunamente attrezzato per: a) trattare lo specifico flusso di apparecchiature dimesse; b) identificare e gestire le componenti pericolose che devono essere rimosse preventivamente ala fase di trattamento. 1.3 Deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro. 1.4 A chiusura dell'impianti deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. 1.5 Organizzazione e dotazioni dell'impianto di trattamento. 1.5.1 L’impianto deve essere dotato di aree adibite allo stoccaggio temporaneo dei RAEE, realizzate nel rispetto dei requisiti indicati al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti . Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei materiali da avviare a recupero. L'impianto deve essere organizzato nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto applicabile, alle rispettive fasi di trattamento: a) settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi; b) settore di messa in sicurezza; c) settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili; d) settore di frantumazione delle carcasse; e) settore di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche; f) settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili; — 36 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 g) settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi allo smaltimento 1.5.2 L'impianto per lo stoccaggio ed il trattamento deve essere dotato di: a) bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati; b) adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne; c) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento; d) adeguato sistema di raccolta dei reflui; n caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti; e) superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti; f) copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero. g) container adeguati per lo stoccaggio di pile , condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi 1.5.3. I settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi, di messa in sicurezza e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. 1.5.4 L'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita. 1.5.5 Gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico devono rispettare i requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico. — 37 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 ALLEGATO IX SIMBOLO PER LA MARCATURA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 28 Il simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è un contenitore di spazzatura su ruote barrato come indicato sotto, accompagnato da una barra piena orizzontale che identifica le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005. L’unione del simbolo (bidone e barra) deve avere una altezza minima di 7 mm (a = 3,33 mm), mentre l’altezza della barra deve essere superiore a 0,3 a o 1 mm. La barra non deve contenere alcun tipo di testo. — 38 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 ALLEGATO X INFORMAZIONI PER LA REGISTRAZIONE E LE COMUNICAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 29 A. Informazioni da fornire all'atto della registrazione: 1. Nome e indirizzo del produttore o del rappresentante autorizzato, se designato a norma dell'articolo 30 (codice postale e località, via e numero civico, paese, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica nonché una persona di contatto). Nel caso di un rappresentante autorizzato quale definito all'articolo 30, anche i dati relativi al produttore che viene rappresentato. 2. Codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di codice fiscale europeo o nazionale del produttore. 3. Categoria di AEE di cui all'allegato I e III, nonché la tipologia specifica di AEE indicata nell’allegato II e IV. 4. Tipo di AEE (apparecchiatura per uso domestico o per altri usi). 5. Marchio commerciale dell'AEE. 6. Informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: individualmente o mediante un regime collettivo, comprese informazioni sulla garanzia finanziaria. 7. Tecnica di vendita utilizzata (ad esempio vendita a distanza). 8. Dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere. B. Informazioni da fornire per le comunicazioni: 1. Codice di identificazione nazionale del produttore. 2. Periodo di riferimento. 3. Categoria di AEE di cui all'allegato I o all'allegato III, nonché la tipologia specifica di AEE indicata agli allegati II e IV. 4. Quantità di AEE immesse nel mercato nazionale, in peso. 5. Quantità, in peso, di rifiuti di AEE raccolti separatamente, riciclati (anche preparati per il riutilizzo), recuperati ed eliminati all'interno dello Stato membro o spediti all'interno o al di fuori dell'Unione. Nota: le informazioni di cui ai punti 4 e 5 devono essere fornite per categoria. — 39 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 NOTE 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 mag- gio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per esten- AVVERTENZA: derne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internaziona- le (termine di recepimento 20 maggio 2013); — Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministra- zione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3 del 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’ema- 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le nazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente (UE) n. 1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013); della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comuni- rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui tario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso trascritti. di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (termine di rece- — Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazio- pimento 2 gennaio 2013); ne nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di recepi- Note alle premesse: mento 2 gennaio 2013); 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce — L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della fun- un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combu- zione legislativa non può essere delegato al Governo se non con deter- stibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e 23 agosto 2013); per oggetti definiti. 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 set- — L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente tembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassa- della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti zione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per aventi valore di legge ed i regolamenti. l’uso di talune infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013); — La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla par- 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 set- tecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa tembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la du- e delle politiche dell’Unione europea) è pubblicata nella Gazzetta Uffi- rata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (termine ciale 4 gennaio 2013, n. 3. di recepimento 1° novembre 2013); — Il testo dell’allegato B della legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2013), sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, così recita: 7 novembre 2013); 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 otto- “Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) bre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva In vigore dal 4 settembre 2013 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Con- 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 set- siglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio tembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie (termine di recepimento 13 dicembre 2013); che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’artico- lo 48, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requi- e dei terzi (senza termine di recepimento); siti per i quadri di bilancio degli Stati membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013); 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 set- tembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a re- 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 no- sponsabilità limitata con un unico socio (senza termine di recepimento); vembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/ CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sul- 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle le imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (ter- norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importa- mine di recepimento 10 giugno 2013); zioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (senza termine di recepimento); 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicem- bre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l’accor- minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro do quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione 2004/68/GAI del Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013); delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (ter- mine di recepimento 11 maggio 2013); 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicem- bre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 set- apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su tembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a benefi- (termine di recepimento 10 novembre 2012); ciare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 otto- riconosciuta (rifusione) (termine di recepimento 21 dicembre 2013); bre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedi- 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicem- menti penali (termine di recepimento 27 ottobre 2013); bre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 no- permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e vembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e ridu- lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di zione integrate dell’inquinamento) (rifusione) (termine di recepimento diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno 7 gennaio 2013); Stato membro (termine di recepimento 25 dicembre 2013); 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla co- 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 di- operazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva cembre 2011, sull’ordine di protezione europeo (termine di recepimento 77/799/CEE (termine di recepimento 1° gennaio 2013); 11 gennaio 2015); 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’as- la direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione, a norma della direttiva sistenza sanitaria transfrontaliera (termine di recepimento 25 ottobre 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità 2013); degli esplosivi per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012); 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernen- umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro te i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione del Consiglio 2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013); umana (termine di recepimento 28 ottobre 2013); — 40 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 mag- 4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e gio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (termine senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio di recepimento 2 giugno 2014); all’ambiente e, in particolare: 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con so- la fauna e la flora; stanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della diret- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; tiva 96/82/CE del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per l’articolo 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014); c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente. 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 5. Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a (rifusione) (termine di recepimento 14 febbraio 2014); 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 otto- rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente bre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportu- farmacovigilanza (termine di recepimento 28 ottobre 2013); no, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d’intesa anche 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 otto- sperimentali, di soggetti pubblici o privati. bre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/ 6. I soggetti di cui al comma 5 costituiscono, altresì, un sistema CEe 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (termi- compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativa- ne di recepimento finale 5 giugno 2014); mente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 otto- i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti diret- bre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (termine di recepi- tamente o indirettamente le materie ambientali, con particolare riferi- mento 29 ottobre 2014); mento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalità di cui all’articolo 195, comma 2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 otto- informazione nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e delle bre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e regole relative ai servizi della società dell’informazione, previste dalle protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro direttive comunitarie e relative norme di attuazione, con particolare ri- 2001/220/GAI (termine di recepimento 16 novembre 2015); ferimento alla legge 21 giugno 1986, n. 317. 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 no- 7. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordina- vembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio re- menti alle disposizioni di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema conte- lativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (termine di nute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di recepimento 18 giugno 2014); entrata in vigore della presente disposizione. 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 no- 8. Ai fini dell’attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dal- vembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifu- le disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro sione) (termine di recepimento 16 giugno 2015); dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi del 2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, compor- supporto tecnico dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca am- tante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette medi- bientale (ISPRA), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.” che emesse in un altro Stato membro (termine di recepimento 25 ottobre “Art. 178. (Principi) 2013); 1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modifica precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di re- della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio sponsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cit- produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da tadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine cittadini (termine di recepimento 28 gennaio 2014).”. la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel — La direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso ed elettroniche (RAEE) (rifusione) è pubblicata nella G.U.U.E. 24 lu- alle informazioni ambientali.” glio 2012, n. L 197. “Art. 178-BIS. (Responsabilità estesa del produttore) — Il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione del- la direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 1. Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l’utilizzo effi- 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nel- ciente delle risorse durante l’intero ciclo di vita, comprese le fasi di le apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere dei rifiuti) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175, la libera circolazione delle merci sul mercato, possono essere adottati, S.O.. previa consultazione delle parti interessate, con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aventi na- — Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia tura regolamentare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 ambientale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità e i criteri S.O. n. 96. di introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente Note all’art. 1: sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell’or- ganizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell’accettazione dei Il testo degli articoli 177, 178, 178-bis, 179, 180, 180-bis e 181 del prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo. Ai me- citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così recita: desimi fini possono essere adottati con uno o più decreti del Ministro “Art. 177. (Campo di applicazione e finalità) dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le modalità e i criteri: 1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive a) di gestione dei rifiuti e della relativa responsabilità finanziaria comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo mi- dei produttori del prodotto. I decreti della presente lettera sono adottati sure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, prevenendo o ri- di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze; ducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, b) di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone il prodotto è riutilizzabile e riciclabile; l’efficacia. c) della progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti 2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse. ambientali; 3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o comple- d) di progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiu- mentari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto ti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti, assicurando adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestio- che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti ne di determinate categorie di rifiuti. avvengano in conformità ai criteri di cui agli articoli 177 e 179; — 41 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 e) volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la sto 2005, n. 195, l’uso di strumenti economici, di criteri in materia di commercializzazione di prodotti adatti all’uso multiplo, tecnicamente procedure di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie. durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero 8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l’ambiente. cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie 2. La responsabilità estesa del produttore del prodotto è applica- disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico bile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all’arti- della finanza pubblica.” colo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente “Art. 180. (Prevenzione della produzione di rifiuti) flussi di rifiuti e prodotti specifici. 1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la ri- 3. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere altresì che i costi duzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal all’articolo 179 riguardano in particolare: produttore del prodotto causa dei rifiuti. Nel caso il produttore del pro- dotto partecipi parzialmente, il distributore del prodotto concorre per la a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di differenza fino all’intera copertura di tali costi. certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensi- 4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi bilizzazione dei consumatori, l’uso di sistemi di qualità, nonché lo svi- o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.” luppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione “Art. 179. (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti) dell’impatto di uno specifico prodotto sull’ambiente durante l’intero 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente ciclo di vita del prodotto medesimo; gerarchia: b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d’invito che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di preven- a) prevenzione; zione della produzione di rifiuti; b) preparazione per il riutilizzo; c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli c) riciclaggio; d’intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; della quantità e della pericolosità dei rifiuti; e) smaltimento. d). 2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò 1-bis. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della ge- mare adotta entro il 31 dicembre 2012, a norma degli articoli 177, 178, rarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a in- 178-bis e 179, un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed coraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, elabora indicazioni affinché tale programma sia integrato nei piani di commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199. In caso di integrazione nel impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica piano di gestione, sono chiaramente identificate le misure di prevenzio- e la praticabilità economica. ne dei rifiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta 3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, alle Camere una relazione recante l’aggiornamento del programma na- in via eccezionale, dall’ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò zionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l’indicazione dei sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzio- degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti. ne e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi 1-ter. I programmi di cui al comma 1-bis fissano gli obiettivi di compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse. prevenzione. Il Ministero descrive le misure di prevenzione esistenti e valuta l’utilità degli esempi di misure di cui all’allegato L o di altre 4. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela misure adeguate. del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, posso- no essere individuate, con riferimento a singoli flussi di rifiuti specifici, 1-quater. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio le opzioni che garantiscono, in conformità a quanto stabilito dai commi e del mare individua gli appropriati specifici parametri qualitativi o da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate per mo- e dell’ambiente. nitorare e valutare i progressi realizzati nell’attuazione delle misure di prevenzione e può stabilire specifici traguardi e indicatori qualitativi o 5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell’esercizio delle quantitativi. rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerar- chia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante: 1-quinquies. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura la disponibilità di informazioni sulle migliori pra- a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permet- tiche in materia di prevenzione dei rifiuti e, se del caso, elabora linee tano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali; guida per assistere le regioni nella preparazione dei programmi di cui b) la promozione della messa a punto tecnica e dell’immissione all’articolo 199, comma 3, lett. r). sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da con- 1-sexies. Le amministrazioni interessate provvedono agli adem- tribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro pimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori di inquinamento; oneri a carico della finanza pubblica.” c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l’elimi- “Art. 180-bis. (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo nazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne dei rifiuti) il recupero; 1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell’esercizio delle d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l’im- rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei pro- piego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, dotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire consistere anche in: il mercato dei materiali medesimi; a) uso di strumenti economici; e) l’impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il suc- b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e cessivo utilizzo e, più in generale, l’impiego dei rifiuti come altro mezzo reti accreditati di riparazione/riutilizzo; per produrre energia. c) adozione, nell’ambito delle procedure di affidamento dei con- 6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure tratti pubblici, di idonei criteri, ai sensi dell’ articolo 83, comma 1, let- dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il tera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e previsione delle riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate condizioni di cui agli articoli 68, comma 3, lettera b), e 69 del medesimo con priorità rispetto all’uso dei rifiuti come fonte di energia. decreto; a tale fine il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l’analisi del ciclo di e del mare adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della vita dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie presente disposizione i decreti attuativi di cui all’ articolo 2 del Ministro di prodotti stabilite mediante linee guida dall’ISPRA, eco-bilanci, la di- dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 aprile vulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto legislativo 19 ago- 2008, pubblicato nella G.U. n. 107 dell’8 maggio 2008; — 42 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 d) definizione di obiettivi quantitativi; Note all’art. 2: e) misure educative; Il Regolamento (CE) 18-12-2006 n. 1907/2006 del Parlamento f) promozione di accordi di programma. europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che 2. Con uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del de- Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le ulteriori misure la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, è pubblicato nella dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso l’introduzione della respon- sabilità estesa del produttore del prodotto. Con uno o più decreti del G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15 (Attuazione della di- Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 ago- rettiva 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elabora- sto 1997, n. 281, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore zione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti con- della presente disposizione, sono definite le modalità operative per la nessi all’energia) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2011, costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di cui al comma 1, n. 55. lett. b), ivi compresa la definizione di procedure autorizzative semplifi- cate e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che La direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle appa- per il riutilizzo. recchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) è pubblicata nella G.U.U.E. 1 luglio 2011, n. L 174. 3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie La Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico nelle note alle premesse, è così rubricata: della finanza pubblica.” “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti “Art. 181. (Riciclaggio e recupero dei rifiuti) inquinati”. 1. Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare Note all’art. 3: i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell’ambiente e della tutela Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 del territorio e del mare, le regioni stabiliscono i criteri con i quali i (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a nor- comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a ma dell’articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179) è pubblicato nella quanto previsto dall’articolo 205. Le autorità competenti realizzano, al- Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2003, n. 211. tresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano le misure Note all’art. 4: necessarie per conseguire i seguenti obiettivi: a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di Il testo dell’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai n. 152, citato nelle note alle premesse, così recita: nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali “Art. 183. (Definizioni) flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessi- vamente almeno al 50% in termini di peso; 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi; utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzio- ne e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o più caratteristiche definito alla voce 17 05 04 dell’elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto; al 70 per cento in termini di peso. c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o 2. Fino alla definizione, da parte della Commissione europea, delle sintetico, divenuto improprio all’uso cui era inizialmente destinato, qua- modalità di attuazione e calcolo degli obiettivi di cui al comma 1, il Mi- li gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nistero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare può adottare nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici; decreti che determinino tali modalità. d) «rifiuto organico»: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, ri- 3. Con uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela fiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, ser- del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo eco- vizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti nomico, sentita la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato; legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate misure per promuo- e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti organici dei vere il recupero dei rifiuti in conformità ai criteri di priorità di cui all’ articolo 179 e alle modalità di cui all’ articolo 177, comma 4, nonché propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell’utilizzo misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità, privilegiando la in sito del materiale prodotto; raccolta differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti. f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui attività produce rifiuti 4. Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti sepa- (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, ratamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, econo- di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la mico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); aventi proprietà diverse. g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona fisica o giuridica 5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o im- destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera cir- porti prodotti; colazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle ap- h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridi- posite categorie dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’ar- ca che ne è in possesso; ticolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce in qualità di com- privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero. mittente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compre- 6. Al fine di favorire l’educazione ambientale e contribuire alla rac- si i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; colta differenziata dei rifiuti, i sistemi di raccolta differenziata di carta l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo e plastica negli istituti scolastici sono esentati dall’obbligo di autorizza- zione in quanto presentano rischi non elevati e non sono gestiti su base smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che professionale. non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti; m) «prevenzione»: misure adottate prima che una sostanza, un ma- 7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di teriale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o della finanza pubblica.”. l’estensione del loro ciclo di vita; — 43 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Mi- umana; nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo; n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi succes- cc) «combustibile solido secondario (CSS)»: il combustibile soli- sivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate do prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e in qualità di commerciante o intermediario; di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l’applicazione dell’ o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla rifiuto speciale; lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal trattamento bio- p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è te- logico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di nuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a il trattamento specifico; definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pu- e, in particolare, a definirne i gradi di qualità; lizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di ee) «compost di qualità»: prodotto, ottenuto dal compostaggio di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpie- rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le carat- gati senza altro pretrattamento; teristiche stabilite dall’allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o n. 75, e successive modificazioni; componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità ff) «digestato di qualità»: prodotto ottenuto dalla digestione ana- per la quale erano stati concepiti; erobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisi- s) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la ti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero preparazione prima del recupero o dello smaltimento; dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali gg) «emissioni»: le emissioni in atmosfera di cui all’articolo 268, che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare fun- comma 1, lettera b); zione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque reflue di cui all’artico- o nell’economia in generale. L’allegato C della parte IV del presente lo 74, comma 1, lettera ff); decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero; ii) «inquinamento atmosferico»: ogni modifica atmosferica di cui u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i all’articolo 268, comma 1, lettera a); rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utiliz- zare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento ll) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso delle attività, ivi di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti; riempimento; mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita, senza nuovi v) «rigenerazione degli oli usati»: qualsiasi operazione di riciclag- o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccol- gio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli ta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupe- dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli; ro e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di n. 281; sostanze o di energia. L’Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento; nn) «migliori tecniche disponibili»: le migliori tecniche disponibili aa) «stoccaggio»: le attività di smaltimento consistenti nelle opera- quali definite all’ articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto; zioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato oo) «spazzamento delle strade»: modalità di raccolta dei rifiuti me- B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero diante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede R13 dell’allegato C alla medesima parte quarta; stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei rifiuti effettua- fruibilità e la sicurezza del transito; to, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per pp) «circuito organizzato di raccolta»: sistema di raccolta di spe- gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso cifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pub- condizioni: blica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di tra- l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti confor- sporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. memente al suddetto regolamento; All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recu- della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, pero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione; a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, in- dipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui condizioni di cui all’ articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il stabiliti in base all’ articolo 184-bis, comma 2.”. quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito La Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie della legge 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, 8 ottobre 2005, n. 235, S.O., è così rubricata: per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il depo- “Sezione II Contratti a distanza”. sito delle sostanze pericolose in essi contenute; La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio commercio, industria, artigianato e agricoltura) è pubblicata nella Gaz- e l’etichettatura delle sostanze pericolose; zetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.. — 44 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 Il testo dell’articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, g) destinazione: l’utilizzazione alla quale è destinato il dispositivo n. 46 (Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi secondo le indicazioni fornite dal fabbricante nell’etichetta, nel foglio medici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54, S.O., illustrativo o nel materiale pubblicitario; così recita: h) immissione in commercio: la prima messa a disposizione a titolo “Art. 1. Definizioni. oneroso o gratuito di dispositivi, esclusi quelli destinati alle indagini cliniche, in vista della distribuzione o utilizzazione sul mercato comu- 1. Il presente decreto si applica ai dispositivi medici ed ai relativi nitario, indipendentemente dal fatto che si tratti di dispositivi nuovi o accessori. Ai fini del presente decreto gli accessori sono considerati di- rimessi a nuovo; spositivi medici a pieno titolo. Nel presente decreto e nei suoi allegati i dispositivi medici ed i loro accessori vengono indicati con termine i) messa in servizio: fase in cui il dispositivo è stato reso disponi- «dispositivi». bile all’utilizzatore finale in quanto pronto per la prima utilizzazione sul mercato comunitario secondo la sua destinazione d’uso; 2. Ai fini del presente decreto s’intende per: i-bis) mandatario: la persona fisica o giuridica stabilita nel ter- a) dispositivo medico: qualunque strumento, apparecchio, impian- ritorio dell’Unione europea che, dopo essere stata espressamente de- to, software, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combina- signata dal fabbricante, agisce e può essere interpellata dalle autorità zione, compreso il software destinato dal fabbricante ad essere impiega- nazionali competenti e dagli organismi comunitari in vece del fabbri- to specificamente con finalità diagnostiche o terapeutiche e necessario cante per quanto riguarda gli obblighi che il presente decreto impone a al corretto funzionamento del dispositivo, destinato dal fabbricante ad quest’ultimo; essere impiegato sull’uomo a fini di diagnosi, prevenzione, controllo, i-ter) dati clinici: informazioni sulla sicurezza o sulle prestazioni terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, ricavate dall’impiego di un dispositivo. I dati clinici provengono dalle attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, seguenti fonti: sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l’azione prin- 1) indagini cliniche relative al dispositivo in questione; o cipale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici 2) indagini cliniche o altri studi pubblicati nella letteratura scienti- o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione fica, relativi a un dispositivo analogo di cui è dimostrabile l’equivalenza possa essere coadiuvata da tali mezzi; al dispositivo in questione; o b) accessorio: prodotto che, pur non essendo un dispositivo, sia de- 3) relazioni pubblicate o non pubblicate su altre pratiche cliniche stinato in modo specifico dal fabbricante ad essere utilizzato con un di- relative al dispositivo in questione o a un dispositivo analogo di cui è spositivo per consentirne l’utilizzazione prevista dal fabbricante stesso; dimostrabile l’equivalenza al dispositivo in questione; c) dispositivo medico-diagnostico in vitro: qualsiasi dispositivo i-quater) sottocategoria di dispositivi: serie di dispositivi con setto- medico composto da un reagente, da un prodotto reattivo, da un cali- ri di utilizzo comuni o con tecnologie comuni; bratore, da un materiale di controllo, da un kit, da uno strumento, da un i-quinquies) gruppo generico di dispositivi: serie di dispositivi per apparecchio, un’attrezzatura o un sistema, utilizzato da solo o in combi- i quali è previsto un identico o analogo utilizzo e che condividono la nazione, destinato dal fabbricante ad essere impiegato in vitro per l’esa- stessa tecnologia, cosicché possono essere classificati in modo generico, me di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti senza tenere conto di caratteristiche specifiche; donati, unicamente o principalmente allo scopo di fornire informazioni i-sexies) dispositivo monouso: dispositivo destinato ad essere uti- su uno stato fisiologico o patologico, o su una anomalia congenita, o lizzato una sola volta per un solo paziente.”. informazioni che consentono la determinazione della sicurezza e della compatibilità con potenziali soggetti riceventi, o che consentono il con- Il testo dell’articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, trollo delle misure terapeutiche. I contenitori dei campioni sono consi- n. 37 (Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive derati dispositivi medico-diagnostici in vitro. Si intendono per conteni- 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri tori di campioni i dispositivi, del tipo sottovuoto o no, specificamente relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CEE concernente destinati dai fabbricanti a ricevere direttamente il campione proveniente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei dal corpo umano e a conservarlo ai fini di un esame diagnostico in vitro. biocidi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2010, n. 60, così I prodotti destinati ad usi generici di laboratorio non sono dispositivi recita: medico-diagnostici in vitro a meno che, date le loro caratteristiche, sia- “Art. 1. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 dicem- no specificamente destinati dal fabbricante ad esami diagnostici in vitro; bre 1992, n. 507, recante attuazione della direttiva 90/385/CEE concer- d) dispositivo su misura: qualsiasi dispositivo fabbricato apposi- nente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tamente, sulla base della prescrizione scritta di un medico debitamente dispositivi medici impiantabili attivi. qualificato e indicante, sotto la responsabilità del medesimo, le caratte- 1. Al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive ristiche specifiche di progettazione del dispositivo e destinato ad essere modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: utilizzato solo per un determinato paziente. La prescrizione può essere a) ovunque ricorra, l’espressione: «mandatario stabilito nella Co- redatta anche da altra persona la quale vi sia autorizzata in virtù della munità» è sostituita dalla seguente: «mandatario»; propria qualificazione professionale. I dispositivi fabbricati con metodi di fabbricazione continua od in serie, che devono essere successivamen- b) ovunque ricorra, l’espressione: «organismo designato» è sostitu- te adattati, per soddisfare un’esigenza specifica del medico o di un altro ita dalle seguenti: «organismo notificato»; utilizzatore professionale, non sono considerati dispositivi su misura; c) ovunque ricorrano, le espressioni: «Ministero della sanità» o: e) dispositivi per indagini cliniche: un dispositivo destinato ad es- «Ministro della sanità» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: sere messo a disposizione di un medico debitamente qualificato per lo «Ministero della salute» o: «Ministro della salute»; svolgimento di indagini di cui all’allegato X, punto 2.1, in un ambiente d) ovunque ricorrano, le espressioni: «Ministero dell’industria, clinico umano adeguato. Per l’esecuzione delle indagini cliniche, al me- del commercio e dell’artigianato» o: «Ministro dell’industria, del com- dico debitamente qualificato è assimilata ogni altra persona, la quale, in mercio e dell’artigianato» sono sostituite rispettivamente dalle seguen- base alla propria qualificazione professionale, sia autorizzata a svolgere ti: «Ministero dello sviluppo economico» o: «Ministro dello sviluppo tali indagini; economico»; f) fabbricante: la persona fisica o giuridica responsabile della pro- e) all’articolo 1: gettazione, della fabbricazione, dell’imballaggio e dell’etichettatura di 1) al comma 2: un dispositivo in vista dell’immissione in commercio a proprio nome, 1.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite da questa stessa persona o da un terzo per suo conto. Gli obblighi del pre- «a) dispositivo medico: qualunque strumento, apparecchio, im- sente decreto che si impongono al fabbricante valgono anche per la per- pianto, software, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in com- sona fisica o giuridica che compone, provvede all’imballaggio, tratta, binazione, compresi gli accessori tra cui il software destinato dal fab- rimette a nuovo, etichetta uno o più prodotti prefabbricati o assegna loro bricante ad essere impiegato specificamente con finalità diagnostiche la destinazione di dispositivo in vista dell’immissione in commercio a e/o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del dispositivo proprio nome. I predetti obblighi non si applicano alla persona la quale, stesso, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull’uomo a fini di: senza essere il fabbricante compone o adatta dispositivi già immessi in 1) diagnosi, prevenzione, controllo, trattamento o attenuazione di commercio in funzione della loro destinazione ad un singolo paziente; malattie; — 45 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 2) diagnosi, controllo, trattamento, attenuazione o compensazione 6) è aggiunto, in fine, il seguente comma: di una ferita o di un handicap; «2-quinquies. Il presente decreto non si applica: 3) studio, sostituzione o modifica dell’anatomia oppure di un pro- a) ai medicinali contemplati dal decreto legislativo 24 aprile 2006, cesso fisiologico; n. 219, che recepisce il codice comunitario sui medicinali per uso uma- 4) controllo del concepimento, che non eserciti nel o sul corpo no; nello stabilire se un determinato prodotto rientri nell’ambito di ap- umano l’azione principale cui è destinato con mezzi farmacologici, im- plicazione di tale decreto oppure in quello del presente decreto, si tiene munologici o mediante processi metabolici, ma la cui funzione possa conto in particolare del principale meccanismo d’azione del prodotto essere coadiuvata da tali mezzi;»; stesso; 1.2. le lettere d), e) ed f) sono sostituite dalle seguenti: b) al sangue umano, ai prodotti derivati dal sangue umano, al pla- sma o alle cellule ematiche di origine umana, né ai dispositivi che, al «d) dispositivo su misura: qualsiasi dispositivo fabbricato apposi- momento dell’immissione in commercio, contengono tali prodotti de- tamente sulla base della prescrizione scritta di un medico debitamente rivati da sangue, plasma o cellule, ad eccezione dei dispositivi di cui al qualificato che precisi, sotto la propria responsabilità, le caratteristiche comma 2-ter.1; specifiche di progettazione e destinato ad essere utilizzato solo per un c) a organi, tessuti o cellule di origine umana, né a prodotti com- determinato paziente; i dispositivi fabbricati con metodi di produzione prendenti o derivati da tessuti o cellule di origine umana, ad eccezione in serie che devono essere adattati per soddisfare un’esigenza specifica dei dispositivi di cui al comma 2-ter.1; del medico o di un altro utilizzatore professionale non sono considerati dispositivi su misura; d) a organi, tessuti o cellule di origine animale, a meno che il di- spositivo non sia fabbricato utilizzando tessuti animali resi non vitali o e) dispositivi per indagini cliniche: qualsiasi dispositivo destinato prodotti non vitali derivati da tessuti animali.»; ad essere utilizzato da un medico debitamente qualificato per lo svolgi- mento di indagini cliniche di cui all’allegato 7, punto 2.1, in un ambiente f) all’articolo 2: clinico umano adeguato; per l’esecuzione delle indagini cliniche, al me- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: dico debitamente qualificato è assimilata ogni altra persona la quale, in «1. I dispositivi impiantabili attivi di cui all’articolo 1, comma 2, base alle qualifiche professionali, sia autorizzata a svolgere tali indagini; lettere c) e d), possono essere messi in commercio o messi in servizio f) destinazione: l’utilizzazione alla quale è destinato il dispositivo unicamente se rispondono ai requisiti prescritti dal presente decreto, secondo le indicazioni fornite dal fabbricante sull’etichetta, nelle istru- sono correttamente forniti e installati, sono oggetto di una adeguata ma- zioni per l’uso e/o nei materiali pubblicitari;»; nutenzione e sono utilizzati in conformità alla loro destinazione.»; 1.3. sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I dispositivi medici impiantabili attivi di cui all’articolo 1, com- «g-quater) mandatario: la persona fisica o giuridica stabilita nella ma 2, lettere c), d) ed e), in appresso denominati: «dispositivi», soddi- Comunità che, dopo essere stata espressamente designata dal fabbrican- sfano i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 che sono loro applicabili, te, agisce e può essere interpellata dalle autorità nazionali competenti e tenendo conto della destinazione dei dispositivi in questione. Laddove dagli organismi comunitari in vece del fabbricante per quanto riguarda esista un rischio per la salute dei pazienti, degli operatori o dei terzi, gli obblighi che il presente decreto impone a quest’ultimo; i dispositivi che sono anche macchine ai sensi dell’articolo 2, lettera g-quinquies) dati clinici: le informazioni sulla sicurezza e/o sulle a), della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, prestazioni ricavate dall’impiego di un dispositivo; i dati clinici proven- del 17 maggio 2006, relativa alle macchine, rispettano altresì i requisiti gono dalle seguenti fonti: essenziali in materia di salute e sicurezza stabiliti nell’allegato I di tale 1) indagini cliniche relative al dispositivo in questione; o direttiva, qualora detti requisiti essenziali in materia di salute e sicurez- za siano più specifici dei requisiti essenziali stabiliti nell’allegato I del 2) indagini cliniche o altri studi pubblicati nella letteratura scienti- presente decreto.»; fica relativi a un dispositivo analogo di cui è dimostrabile l’equivalenza 3) il comma 5 è sostituito dal seguente: al dispositivo in questione; o «5. È consentita l’immissione in commercio e la messa in servizio, 3) relazioni pubblicate e/o non pubblicate su altre pratiche cliniche nel territorio italiano, dei dispositivi conformi alle disposizioni del pre- relative al dispositivo in questione o a un dispositivo analogo di cui è sente decreto e recanti la marcatura CE di cui all’articolo 4, che indica dimostrabile l’equivalenza al dispositivo in questione.»; che essi hanno formato oggetto della procedura di valutazione della con- 2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: formità ai sensi dell’articolo 5.»; «2-bis. Quando un dispositivo medico impiantabile attivo è de- 4) dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti: stinato a somministrare una sostanza definita «medicinale» ai sensi «5-bis. I dispositivi destinati ad indagini cliniche possono essere dell’articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che recepi- messi a disposizione dei medici o delle persone debitamente autoriz- sce il codice comunitario sui medicinali per uso umano, tale dispositivo zate se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 7 e all’allegato 6. I è disciplinato dal presente decreto, fatte salve le disposizioni del decreto dispositivi su misura possono essere immessi in commercio o messi in legislativo 24 aprile 2006, n. 219, riguardanti il medicinale.»; servizio se soddisfano le condizioni di cui all’allegato 6 e sono accom- 3) il comma 2-ter è sostituito dal seguente: pagnati dalla dichiarazione prevista in detto allegato, la quale è messa a disposizione del paziente specificamente individuato. Questi dispositivi «2-ter. Quando un dispositivo medico impiantabile attivo incorpo- non recano la marcatura CE. ra come parte integrante una sostanza che, se utilizzata separatamente, può essere considerata un medicinale ai sensi dell’articolo 1 del decreto 5-ter. I dispositivi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere c), d) ed legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e può avere effetti sul corpo umano e), possono essere presentati in occasione di fiere, esposizioni e dimo- con un’azione accessoria a quella del dispositivo, quest’ultimo deve es- strazioni, anche se non conformi alle norme del presente decreto, purché sere valutato e autorizzato conformemente al presente decreto.»; un avviso chiaramente visibile, redatto in lingua italiana, indichi la loro non conformità e l’impossibilità di immettere in commercio o mettere 4) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente: in servizio tali dispositivi prima che il fabbricante o il suo mandatario li «2-ter.1. Quando un dispositivo incorpora come parte integrante abbiano resi conformi alle disposizioni del decreto stesso.»; una sostanza, di seguito denominata: “derivato del sangue umano”, la g) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: quale, se utilizzata separatamente, può essere considerata un componen- «Art. 3 (Presunzione di conformità) - 1. Si presumono conformi te di un medicinale o un medicinale derivato dal sangue o dal plasma ai requisiti essenziali di cui all’articolo 2, comma 3, e all’allegato 1 umano ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, i dispositivi fabbricati in conformità alle norme tecniche armonizzate n. 219, e può avere effetti sul corpo umano con un’azione accessoria a comunitarie e alle norme tecniche nazionali che le recepiscono. quella del dispositivo, quest’ultimo è valutato e autorizzato in base al presente decreto.»; 2. I riferimenti alle norme tecniche nazionali che recepiscono le norme tecniche armonizzate comunitarie sono pubblicati nella Gazzetta 5) il comma 2-quater è sostituito dal seguente: Ufficiale della Repubblica italiana con decreto del Ministro dello svi- «2-quater. Le disposizioni contenute all’articolo 1, comma 4, del luppo economico. decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, che recepisce le direttive 3. Ai fini del presente decreto il rinvio alle norme tecniche armo- comunitarie sulla compatibilità elettromagnetica, non si applicano ai di- nizzate comprende anche le monografie della Farmacopea europea rela- spositivi disciplinati dal presente decreto.»; tive in particolare all’interazione tra medicinali e materiali impiegati in — 46 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 dispositivi contenenti detti medicinali, i cui riferimenti sono stati pub- una indagine clinica, indicandone i motivi in caso di conclusione antici- blicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.»; pata. In caso di conclusione anticipata di una indagine clinica per motivi h) all’articolo 5: di sicurezza, tale notifica è comunicata a tutti gli Stati membri ed alla Commissione. Il fabbricante o il suo mandatario tiene a disposizione del 1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’autoriz- Ministero della salute la relazione di cui all’allegato 7, punto 2.3.7., per zazione ha durata quinquennale rinnovabile ed è revocata se vengono i tempi previsti nell’allegato 6, punto 3-bis. meno i requisiti di cui al comma 2, ovvero se sono accertate gravi o reiterate irregolarità da parte dell’organismo notificato.»; 5. Le indagini cliniche sono svolte secondo le disposizioni dell’al- legato 7. 2) il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente: 6. L’impiego dei dispositivi di cui al comma 1 è limitato alle Azien- «5-quinquies. Le decisioni adottate dagli organismi notificati a nor- de ospedaliere pubbliche, ai Policlinici universitari, alle Aziende ospe- ma degli allegati 2, 3 e 5 hanno una validità massima di cinque anni e daliere ove insistono le facoltà di medicina e chirurgia, di cui all’artico- possono essere prorogati per i successivi di cinque anni al massimo, lo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riordino della su richiesta presentata entro il termine convenuto nel contratto firmato disciplina in materia sanitaria, agli Istituti di ricovero e cura a carattere dalle due parti.»; scientifico, agli Istituti ed Enti ecclesiastici di cui all’articolo 41 della 3) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti: legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario «5-quinquies.1. L’organismo notificato fornisce al Ministero della nazionale, nonché ai presidi ospedalieri gestiti in base ai provvedimen- salute tutte le informazioni sui certificati rilasciati, modificati, integrati, ti regionali assunti ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto legislativo sospesi, ritirati o rifiutati e informa parimenti gli altri organismi, desi- n. 502 del 1992 e che presentano i requisiti dell’alta specialità di cui al gnati in forza del comma 3, sui certificati sospesi, ritirati o rifiutati e, su decreto del Ministro della sanità del 29 gennaio 1992, pubblicato nella richiesta, sui certificati rilasciati. Esso mette inoltre a disposizione, su Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 1992, secondo le procedure e le richiesta, tutte le informazioni supplementari pertinenti. modalità fissate con decreto del Ministero della salute, sentito il Consi- 5-quinquies.2. Qualora un organismo notificato constati che i re- glio superiore di sanità. Con le stesse modalità il Ministero della salute quisiti pertinenti del presente decreto non sono stati o non sono più può stabilire le condizioni nel rispetto delle quali strutture diverse da soddisfatti dal fabbricante, oppure che un certificato non avrebbe do- quelle del precedente periodo possono impiegare i dispositivi di cui al vuto essere rilasciato, esso sospende, ritira o sottopone a limitazioni il comma 1. Le spese derivanti dall’applicazione del presente comma sono certificato rilasciato, tenendo conto del principio della proporzionalità, a carico del fabbricante. a meno che la conformità con tali requisiti non sia assicurata mediante 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 6 non si applicano in l’applicazione di appropriate misure correttive da parte del fabbrican- caso di indagini cliniche svolte con dispositivi medici recanti la marca- te. L’organismo notificato informa il Ministero della salute in caso di tura CE, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato etico sospensione, ritiro o limitazioni del certificato o nei casi in cui risulti competente e della comunicazione dell’avvio dell’indagine al Ministero necessario l’intervento del Ministero. Il Ministero della salute informa della salute, secondo procedure e modalità stabilite con decreto ministe- gli altri Stati membri e la Commissione europea. riale. Le spese ulteriori rispetto alla normale pratica clinica, derivanti 5-quinquies.3. L’organismo notificato fornisce al Ministero del- dalla applicazione del presente comma, sono a carico del fabbricante. I la salute, su richiesta dello stesso, tutte le informazioni e i documenti dispositivi medici occorrenti per le indagini cliniche, che non sono già pertinenti, compresi i documenti di bilancio, necessari per verificare la stati acquisiti nel rispetto delle ordinarie procedure di fornitura dei beni, conformità ai requisiti di cui all’allegato 8.»; sono altresì a carico del fabbricante. Rimangono applicabili le disposi- zioni dell’allegato 7. La presente deroga non si applica se dette indagini 4) il comma 5-sexies è sostituito dal seguente: cliniche riguardano una destinazione d’uso dei dispositivi diversa da «5-sexies. Il Ministero della salute autorizza, su richiesta motivata, quella prevista dal procedimento di valutazione della conformità. l’immissione in commercio e la messa in servizio, nel territorio nazio- 8. Con decreto del Ministero della salute sono disciplinati la com- nale, di singoli dispositivi per i quali le procedure di cui agli articoli 5, posizione, l’organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici in ma- comma 1, e 6, comma 1, non sono state espletate o completate, il cui teria di indagini cliniche di dispositivi medici impiantabili attivi, preve- impiego è nell’interesse della protezione della salute. La domanda d’au- dendo che gli oneri, derivanti dai compensi eventualmente stabiliti per torizzazione deve contenere la descrizione del dispositivo, dell’azione i componenti dei Comitati e dal funzionamento dei medesimi Comitati, principale cui è destinato e dei motivi per i quali la domanda è stata siano posti integralmente a carico dei soggetti promotori dell’indagine presentata. Il Ministero della salute comunica, entro trenta giorni, il clinica. Fino all’adozione del decreto previsto nel precedente periodo, provvedimento in merito alla autorizzazione.»; resta applicabile il decreto del Ministero della salute 12 maggio 2006, 5) dopo il comma 5-sexies è inserito il seguente: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2006, concer- «5-sexies.1. Per il trattamento di singoli pazienti, a scopo compas- nente i requisiti minimi per l’istituzione ed il funzionamento dei comi- sionevole, in casi eccezionali di necessità ed urgenza e con le modalità tati etici per le sperimentazioni. stabilite con successivo decreto ministeriale, il Ministero della salute 9. Il Ministero della salute adotta, ove necessario, le misure oppor- autorizza l’uso di dispositivi medici per i quali le procedure indicate agli tune per garantire la sanità pubblica e l’ordine pubblico.»; articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, non sono state espletate.»; m) dopo l’articolo 7 sono inseriti i seguenti: i) all’articolo 6: «Art. 7-bis (Registrazione delle persone responsabili dell’immis- 1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale sione in commercio). - 1. Il fabbricante che immette in commercio di- dichiarazione è messa a disposizione del paziente specificamente spositivi medici impiantabili attivi a nome proprio, secondo la proce- individuato.»; dura di cui all’articolo 6, comma 1, e che ha sede legale nel territorio 2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per il italiano comunica al Ministero della salute il proprio indirizzo e la de- periodo indicato all’allegato 2, punto 6.1»; scrizione dei dispositivi in questione. l) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: 2. A richiesta, il Ministero della salute informa gli Stati membri e «Art. 7 (Dispositivi impiantabili attivi destinati ad indagini clini- la Commissione circa i dati di cui ai commi 1 e 3. che). - 1. Per i dispositivi impiantabili attivi destinati ad indagini clini- 3. Il fabbricante che immette in commercio dispositivi medici im- che il fabbricante o il mandatario, almeno sessanta giorni prima dell’ini- piantabili attivi a nome proprio, secondo le procedure di cui all’arti- zio previsto per le indagini, notifica la dichiarazione di cui all’allegato 6 colo 5, comma 1, informa il Ministero della salute di tutti i dati atti ad al Ministero della salute. identificare tali dispositivi unitamente all’etichetta e alle istruzioni per 2. I soggetti indicati al comma 1 possono avviare le indagini clini- l’uso, quando i dispositivi sono messi in servizio in Italia. che, trascorsi sessanta giorni dalla notifica, a meno che il Ministero della 4. Se non ha sede in uno Stato membro, il fabbricante che immette salute, abbia comunicato entro detto termine una decisione contraria per in commercio a nome proprio un dispositivo, di cui ai commi 1 o 3, desi- ragioni di sanità pubblica o di ordine pubblico. In caso di decisione con- gna un unico mandatario nell’Unione europea. Il mandatario comunica traria il Ministero della salute consulta il Consiglio superiore di sanità. al Ministero della salute le informazioni richieste al comma 3 e, se ha 3. Il fabbricante o il suo mandatario tiene a disposizione del Mini- sede legale nel territorio italiano, quelle di cui al comma 1. stero della salute la documentazione prevista nell’allegato 6, per i tempi Art. 7-ter (Banca dati europea). - 1. Il Ministero della salute tra- previsti nello stesso. smette alla banca dati europea le seguenti informazioni: 4. Il fabbricante o il mandatario notifica al Ministero della salute ed a) i dati relativi ai certificati rilasciati, modificati, integrati, sospesi, alle autorità competenti degli Stati membri interessati la conclusione di ritirati o rifiutati secondo le procedure di cui agli allegati 2, 3, 4 e 5; — 47 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 b) i dati ottenuti in base alle procedure di vigilanza definite agli signati, gli obblighi di informazione previsti dal presente decreto e di art. 11; diffusione degli avvisi di sicurezza. c) i dati relativi alle indagini cliniche di cui all’articolo 7. 2. Non sono considerate come riservate: 2. L’applicazione del comma 1 non comporta oneri a carico del a) le informazioni sulla registrazione delle persone responsabili bilancio dello Stato.»; dell’immissione in commercio di cui all’articolo 7-bis; n) all’articolo 8, comma 2, dopo le parole: «o di immagazzina- b) le informazioni agli utilizzatori fornite dal fabbricante, dal mento,» sono inserite le seguenti: «e, nella fase di messa in servizio, ai mandatario o dal distributore in relazione a una misura prevista luoghi di impianto ed utilizzo,»; dall’articolo 11; o) dopo l’articolo 8 sono aggiunti i seguenti: c) le informazioni contenute nei certificati rilasciati, modificati, in- «Art. 8-bis (Misure particolari di sorveglianza sanitaria). - 1. Quan- tegrati, sospesi o ritirati.»; do il Ministero della salute ritiene che, per garantire la tutela della salute r) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: e della sicurezza e per assicurare il rispetto delle esigenze di sanità pub- «Art. 10 (Sanzioni). - 1. I fabbricanti o i loro mandatari, gli ope- blica, un dispositivo o un gruppo di dispositivi debba essere ritirato dal ratori sanitari, i legali rappresentanti delle strutture sanitarie o, se no- mercato o che la sua immissione in commercio e la sua messa in servizio minati, i referenti per la vigilanza, che violano le prescrizioni dell’arti- debbano essere vietate, limitate o sottoposte a condizioni particolari, colo 11, commi 2, 3 o 7, sono puniti con l’arresto fino a sei mesi e con esso può adottare tutte le misure transitorie necessarie e giustificate l’ammenda da 7.200 euro a 43.200 euro. informandone la Commissione europea e tutti gli altri Stati membri e 2. Chiunque viola le prescrizioni adottate dal Ministero della sa- indicando le ragioni della sua decisione. lute in attuazione degli articoli 8-bis, comma 1, e 8-ter, comma 1, è Art. 8-ter (Clausola di salvaguardia). - 1. Il Ministero della salute, punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da 10.000 quando accerta che un dispositivo di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a 100.000 euro. Quando le prescrizioni violate riguardano limitazioni o c) o d), ancorché installato e utilizzato correttamente secondo la sua condizioni particolari di immissione in commercio o di messa in servi- destinazione e oggetto di manutenzione regolare, può compromettere la zio la pena è diminuita in misura non eccedente ad un terzo. salute e la sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori o di terzi, ne dispone 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in com- il ritiro dal mercato a cura e spese del fabbricante o del suo mandatario, mercio o vende o mette in servizio dispositivi medici impiantabili at- ne vieta o limita l’immissione in commercio o la messa in servizio, in- tivi privi di marcatura CE di conformità o di attestato di conformità formandone il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero della è soggetto, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 21.400 euro a salute comunica, immediatamente i provvedimenti adottati alla Com- 128.400 euro. Alla stessa sanzione è sottoposto chi viola le prescrizioni missione delle Comunità europee, indicando in particolare se la non dell’articolo 2, comma 5-bis, secondo periodo, e dell’articolo 11, com- conformità del dispositivo al presente decreto deriva: ma 4, nonché l’organismo notificato che viola il disposto dell’articolo 5, a) dalla mancanza dei requisiti essenziali di cui all’articolo 2; comma 5-quinquies.2. b) da una non corretta applicazione delle norme tecniche di cui 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o il suo man- all’articolo 3; datario che appone la marcatura CE di conformità impropriamente, in c) da una lacuna delle norme tecniche indicate all’articolo 3. quanto trattasi di prodotto non ricadente nella definizione di cui all’ar- ticolo 1, comma 2, lettera a), o indebitamente, in quanto il prodotto 2. Quando la Commissione delle Comunità europee comunica che non soddisfa tutti i requisiti essenziali previsti dal presente decreto, o i provvedimenti di cui al comma 1 sono ingiustificati, il Ministero della chi comunque viola le previsioni dell’articolo 2, comma 1, è soggetto salute, può revocarli, salvo che ritenga, in base alle valutazioni degli alla sanzione amministrativa pecuniaria da 21.400 euro a 128.400 euro. organi di consultazione tecnica, che la revoca possa determinare grave rischio per la salute o la sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori o dei 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il disposto terzi.»; dell’articolo 4, comma 6, primo periodo, è soggetto alla sanzione ammi- nistrativa pecuniaria da 7.200 euro a 43.200 euro. p) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: 6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni «Art. 9 (Provvedimenti di diniego o di restrizione). - 1. Ferma re- degli articoli 2, commi 4 e 5-ter; 4, commi 5, 6, secondo periodo, e 7, stando l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 10, il Ministero ultimo periodo; 5, commi 5, 5-quinquies.1, 5-quinquies.3; 7, comma 3 e della salute, quando accerta l’indebita marcatura CE dei dispositivi me- comma 4, ultimo periodo; 7-bis, commi 1, 3 e 4, è soggetto alla sanzione dici, o l’assenza della stessa, in violazione alle disposizioni del presente amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. decreto, ordina al fabbricante o al mandatario di adottare tutte le misure idonee a far venire meno la situazione di infrazione fissando un termine 7. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 2 e non superiore a trenta giorni. 3, ostacolando i controlli, è soggetto alla sanzione amministrativa pe- cuniaria da 3.600 euro a 21.600 euro. Alla stessa sanzione è sottoposto 2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Ministero chi viola le prescrizioni dell’articolo 2, comma 5-bis, primo periodo, della salute ordina l’immediato ritiro dal commercio dei dispositivi me- dell’articolo 4, comma 4, dell’articolo 6, comma 2, dell’articolo 7, dici, a cura e spese del soggetto destinatario dell’ordine. commi 1, 2, 4, primo e secondo periodo, e comma 5 e dell’articolo 11, 3. Nel caso in cui l’infrazione continui il Ministero della salute comma 6. adotta le misure atte a garantire il ritiro dal commercio, a spese del fab- 8. Chiunque viola gli obblighi previsti dall’articolo 9-bis, com- bricante o del mandatario. ma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 o 3, si applicano anche se a 36.000 euro. la marcatura CE è stata apposta in base alle procedure di cui al presente 9. All’accertamento delle violazioni e alla contestazione delle san- decreto, ma impropriamente, su prodotti che non sono contemplati dal zioni amministrative, di cui al presente articolo, provvedono gli organi decreto stesso. di vigilanza e gli uffici del Ministero della salute, competenti in tema di 5. Ogni provvedimento di diniego o di limitazione dell’immissione dispositivi medici. È fatta salva la competenza del giudice penale per in commercio, della messa in servizio di un dispositivo, o dello svolgi- l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni ammi- mento di indagini cliniche, ovvero di ritiro dei dispositivi dal mercato, nistrative per illeciti commessi in connessione obiettiva con un reato. deve essere motivato. Il provvedimento è notificato all’interessato con Qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione in forma l’indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso ge- ridotta, l’autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’arti- rarchico al Ministro della salute o ricorso giurisdizionale al Tribunale colo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al amministrativo regionale. sistema penale, è il Prefetto.»; 6. Prima dell’adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 il s) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: fabbricante o il mandatario deve essere invitato a presentare le proprie «Art. 11 (Vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l’immissione controdeduzioni, a meno che tale consultazione sia resa impossibile in commercio). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per incidente: dall’urgenza del provvedimento.» ; a) qualsiasi malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche e q) l’articolo 9-bis è sostituito dal seguente: delle prestazioni di un dispositivo medico impiantabile attivo, nonché «Art. 9-bis (Riservatezza). - 1. Chiunque svolge attività connesse qualsiasi inadeguatezza nell’etichettatura o nelle istruzioni per l’uso che all’applicazione del presente decreto è obbligato a mantenere riservate possono essere o essere stati causa di decesso o grave peggioramento le informazioni acquisite, fatti salvi, per le autorità e gli organismi de- delle condizioni di salute di un paziente o di un utilizzatore; — 48 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 b) qualsiasi motivo di ordine tecnico o medico connesso alle carat- preso il profilo clinico rischi/benefici relativo all’incorporazione della teristiche o alle prestazioni di un dispositivo medico impiantabile attivo sostanza nel dispositivo. Nell’esprimere il parere, l’autorità o l’EMEA che, per le ragioni di cui alla lettera a), comporti il ritiro sistematico dei tengono conto del processo di fabbricazione e dei dati relativi all’uti- dispositivi dello stesso tipo da parte del fabbricante. lità dell’incorporazione della sostanza nel dispositivo come stabiliti 2. Gli operatori sanitari pubblici o privati che nell’esercizio della dall’organismo notificato. Quando un dispositivo incorpora, come parte loro attività rilevano un incidente, come definito dal comma 1, lettera integrante, un derivato del sangue umano, l’organismo notificato, previa a), che coinvolga un dispositivo medico impiantabile attivo, sono tenuti verifica dell’utilità della sostanza come parte del dispositivo medico e a darne comunicazione al Ministero della salute, nei termini e con le tenuto conto della destinazione del dispositivo, chiede all’EMEA, che modalità stabilite con uno o più decreti ministeriali. opera in particolare attraverso il suo comitato, un parere scientifico sulla qualità e sulla sicurezza della sostanza, ivi compreso il profilo clinico 3. La comunicazione di cui al comma 2, è effettuata direttamente rischi/benefici dell’incorporazione del derivato del sangue umano nel o tramite la struttura sanitaria ove avviene l’incidente segnalato, nel ri- dispositivo medico. Nell’esprimere il parere, l’EMEA tiene conto del spetto di eventuali disposizioni regionali che prevedano la presenza di processo di fabbricazione e dei dati relativi all’utilità dell’incorporazio- referenti per la vigilanza sui dispositivi medici. ne della sostanza nel dispositivo, come stabiliti dall’organismo notifica- 4. La comunicazione di cui ai commi 2 e 3 deve essere inviata al- to. Le modifiche apportate a una sostanza accessoria incorporata in un tresì al fabbricante o al suo mandatario, anche per il tramite del fornitore dispositivo, in particolare quelle connesse al processo di fabbricazione, del dispositivo medico impiantabile attivo. sono comunicate all’organismo notificato, il quale consulta l’autorità 5. Fatto salvo l’obbligo di comunicazione previsto al comma 4, il per i medicinali competente (cioè quella che ha partecipato alla consul- Ministero della salute assicura la comunicazione al fabbricante o al suo tazione iniziale), per confermare il mantenimento della qualità e della mandatario delle informazioni ricevute ai sensi dei commi 2 e 3, anche sicurezza della sostanza accessoria. L’autorità competente tiene conto per il tramite del fornitore del dispositivo medico impiantabile attivo. dei dati relativi all’utilità dell’incorporazione della sostanza nel dispo- 6. Gli operatori sanitari pubblici o privati sono tenuti a comunicare sitivo come stabiliti dall’organismo notificato, al fine di assicurare che al fabbricante o al mandatario, direttamente o tramite la struttura sanita- le modifiche non hanno alcuna ripercussione negativa sul profilo costi/ ria di appartenenza e, quindi, anche per il tramite del fornitore del dispo- benefici definito relativo all’inclusione della sostanza nel dispositivo sitivo medico impiantabile attivo, ogni altro inconveniente che, pur non medico. Allorché la pertinente autorità medica competente, ossia quella integrando le caratteristiche dell’incidente di cui al comma 1, lettera a), che ha partecipato alla consultazione iniziale, ha avuto informazioni sul- possa consentire l’adozione delle misure atte a garantire la protezione e la sostanza accessoria che potrebbe avere un impatto sul profilo rischi/ la salute dei pazienti e degli utilizzatori. benefici definito relativo all’inclusione della sostanza nel dispositivo, fornisce all’organismo notificato un parere in cui stabilisce se tale in- 7. Nei termini e con le modalità stabilite con uno o più decreti formazione abbia o meno un impatto sul profilo rischi/benefici definito ministeriali, il fabbricante o il suo mandatario hanno l’obbligo di dare relativo all’aggiunta di tale sostanza nel dispositivo. L’organismo no- immediata comunicazione al Ministero della salute di qualsiasi inciden- tificato tiene conto del parere scientifico aggiornato riconsiderando la te, come definito al comma 1, di cui siano venuti a conoscenza, nonché propria valutazione della procedura di valutazione di conformità.»; delle azioni correttive di campo intraprese per ridurre i rischi di decesso o di grave peggioramento dello stato di salute associati all’utilizzo di un 5) al punto 14.2: dispositivo medico impiantabile attivo. a) al primo capoverso sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e 8. Il Ministero della salute registra i dati relativi agli incidenti, nome e indirizzo del mandatario qualora il fabbricante non abbia sede come definiti al comma 1, riguardanti i dispositivi medici impiantabili nella Comunità»; attivi. b) è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «- nel caso di un di- 9. Il Ministero della salute dopo aver effettuato una valutazione, se spositivo ai sensi dell’articolo 1, comma 2-ter.1, l’indicazione che il possibile insieme al fabbricante o al suo mandatario, informa immedia- dispositivo incorpora un derivato del sangue umano.»; tamente la Commissione europea e gli altri Stati membri in merito alle 6) al punto 15 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: misure adottate o previste per ridurre al minimo il ripetersi di incidenti, ivi incluse le informazioni sugli incidenti dai quali la valutazione ha «- data di emissione dell’ultima versione delle istruzioni per avuto origine»; l’uso.»; t) all’allegato I: u) all’allegato 2: 1) dopo il punto 5 è aggiunto il seguente: 1) il terzo capoverso del punto 2 è sostituito dal seguente: «Det- «5-bis. La dimostrazione della conformità con i requisiti essenziali ta dichiarazione riguarda uno o più dispositivi chiaramente individuati deve comprendere una valutazione clinica a norma dell’allegato 7.»; mediante il nome del prodotto, il relativo codice o altro riferimento non 2) il quinto capoverso del punto 8 è sostituito dal seguente: ambiguo e deve essere conservato dal fabbricante.»; «- rischi connessi alle radiazioni ionizzanti provenienti da sostanze 2) al punto 3.1 le parole da: «- l’impegno del fabbricante» a: «sor- radioattive che fanno parte del dispositivo, nel rispetto dei requisiti di veglianza post-vendita» sono sostituite dalle seguenti: «- l’impegno del protezione stabiliti dai relativi decreti attuativi;»; fabbricante a sostituire e a tenere aggiornato un sistema di sorveglianza post-vendita comprendente le disposizioni di cui all’allegato 7.»; 3) al punto 9, settimo capoverso è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i dispositivi che incorporano un software o costituiscono 3) al punto 3.2: in sé un software medico, il software è convalidato secondo lo stato 3.1) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Essa comprende dell’arte, tenendo conto dei principi del ciclo di vita dello sviluppo, del- in particolare i documenti, i dati e le registrazioni corrispondenti, deri- la gestione dei rischi, della validazione e della verifica.»; vanti dalle procedure di cui alla lettera c).»; 4) il punto 10 è sostituito dal seguente: 3.2) alla lettera b) del terzo periodo è aggiunto il seguente «10. Quando un dispositivo incorpora come parte integrante una capoverso: sostanza la quale, se utilizzata separatamente, può essere considerata «- dei metodi di controllo dell’efficienza di funzionamento del si- un medicinale ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile stema di qualità, e in particolare del tipo e della portata dei controlli 2006, n. 219, che recepisce il codice comunitario sui medicinali per uso esercitati sul soggetto terzo, nel caso in cui sia un terzo a eseguire la umano, e può avere effetti sul corpo umano con un’azione accessoria progettazione, la fabbricazione e/o il controllo finale e il collaudo dei a quella del dispositivo, È necessario verificare la qualità, la sicurez- prodotti o dei loro componenti;»; za e l’utilità della sostanza, applicando per analogia i metodi previsti dall’allegato I del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Nel caso 3.3) alla lettera c) sono aggiunti i seguenti capoversi: di sostanze di cui al periodo precedente, l’organismo notificato, previa «- di una dichiarazione che indichi se il dispositivo incorpora o verifica dell’utilità della sostanza come parte del dispositivo medico meno, come parte integrante, una sostanza o un derivato del sangue e tenuto conto della destinazione d’uso del dispositivo, chiede ad una umano di cui all’allegato 1, punto 10, quarto periodo, nonché dei dati delle autorità competenti designate dagli Stati membri a norma della relativi alle pertinenti prove svolte, necessarie a valutare la sicurezza, la direttiva 2001/83/CE, recante il codice comunitario sui medicinali per qualità e l’utilità di tale sostanza o derivato del sangue umano, tenendo uso umano, o all’Agenzia europea per i medicinali (EMEA), che opera conto della destinazione del dispositivo; in particolare attraverso il suo comitato in conformità al regolamento (CE) n. 726/2004, che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali, un - della valutazione preclinica; parere scientifico sulla qualità e sulla sicurezza della sostanza, ivi com- - della valutazione clinica di cui all’allegato 7;»; — 49 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 4) il terzo periodo del punto 3.3 è sostituito dal seguente: 1.2) i trattini dal quinto all’ottavo sono sostituiti dai seguenti: «La procedura di valutazione comprende una visita nei locali «- i risultati dei calcoli di progettazione, dell’analisi dei rischi, del fabbricante e, in casi debitamente giustificati, nei locali dei forni- delle indagini, delle prove tecniche svolte e di analoghe valutazioni tori del fabbricante e dei subappaltatori per controllare i processi di effettuate; fabbricazione.»; - una dichiarazione che indichi se il dispositivo incorpora o meno, 5) al punto 4.2: come parte integrante, una sostanza o un derivato del sangue umano di 5.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «La progettazione, cui all’allegato 1, punto 10, quarto periodo, nonché i dati relativi alle la fabbricazione e le prestazioni del prodotto in questione vengono de- pertinenti prove svolte, necessarie a valutare la sicurezza, la qualità e scritte nella domanda, che deve comprendere i documenti necessari a l’utilità di tale sostanza o derivato del sangue umano, tenendo conto valutare la conformità del prodotto ai requisiti del presente decreto, in della destinazione del dispositivo; particolare all’allegato 2, punto 3.2, lettere c) e d).»; - la valutazione preclinica; 5.2) le parole: «i dati clinici» sono sostituite dalle seguenti: «la valutazione clinica»; - la valutazione clinica di cui all’allegato 7; 6) il punto 4.3 è sostituito dal seguente: - la bozza di istruzioni per l’uso.»; «4.3 L’organismo notificato esamina la domanda e, se il prodotto è 2) il punto 5 è sostituito dal seguente: conforme alle disposizioni ad esso applicabili del presente decreto, esso «5. Se il tipo soddisfa le disposizioni del presente decreto l’organi- rilascia al richiedente un certificato CE di esame della progettazione. smo notificato rilascia al richiedente un certificato CE. Detto certificato L’organismo notificato può chiedere che la domanda sia completata da prove o esami complementari per consentirgli di valutarne la conformità contiene nome e indirizzo del fabbricante, le conclusioni del controllo, ai requisiti del presente decreto. Il certificato contiene le conclusioni le condizioni di validità del certificato stesso e i dati necessari per iden- dell’esame, le condizioni di validità, i dati necessari per l’indicazione tificare il tipo approvato. della progettazione approvata, e, ove necessario, la descrizione della Le parti principali della documentazione sono allegate al certificato destinazione del prodotto. e l’organismo notificato ne conserva una copia. Nel caso dei dispositivi di cui all’allegato 1, punto 10, primo pe- Nel caso dei dispositivi di cui all’allegato 1, punto 10, primo pe- riodo, prima di prendere una decisione l’organismo notificato consul- riodo, prima di prendere una decisione l’organismo notificato consulta, ta, per quanto riguarda gli aspetti contemplati da tale punto, una delle per quanto riguarda gli aspetti contemplati da tale punto, una delle au- autorità competenti designate dagli Stati membri a norma della diret- torità competenti designate dagli Stati membri a norma della direttiva tiva 2001/83/CE, recante il codice comunitario sui medicinali per uso umano, o l’EMEA. Il parere dell’autorità o dell’EMEA è elaborato en- 2001/83/CE, recante il codice comunitario sui medicinali per uso uma- tro 210 giorni dal ricevimento di una documentazione valida. Il parere no, o l’EMEA. Il parere dell’AIFA o dell’EMEA è elaborato entro 210 scientifico dell’autorità o dell’EMEA è inserito nella documentazione giorni dal ricevimento della documentazione valida. Il parere scientifico concernente il dispositivo. Nell’adottare la decisione, l’organismo noti- dell’AIFA o dell’EMEA deve essere inserito nella documentazione re- ficato tiene in debita considerazione i pareri espressi nel contesto della lativa al dispositivo. Nell’adottare la decisione, l’organismo notificato consultazione. Esso provvede a informare l’organo competente interes- tiene in debita considerazione i pareri espressi nel contesto della con- sato della sua decisione finale. sultazione. Esso provvede a informare l’organo competente interessato Nel caso dei dispositivi di cui all’allegato 1, punto 10, quarto perio- della sua decisione finale. Nel caso dei dispositivi di cui all’allegato do, il parere scientifico dell’EMEA deve essere inserito nella documen- 1, punto 10, quarto periodo, il parere scientifico dell’EMEA dev’esse- tazione concernente il dispositivo. Il parere dell’EMEA è elaborato entro re inserito nella documentazione concernente il dispositivo. Il parere è 210 giorni dal ricevimento di una documentazione valida. Nell’adottare elaborato entro 210 giorni dal ricevimento di una valida documenta- la decisione, l’organismo notificato tiene in debita considerazione il pa- zione. Nell’adottare la decisione, l’organismo notificato tiene in debita rere dell’EMEA. L’organismo notificato non può rilasciare il certificato considerazione il parere dell’EMEA. L’organismo notificato non può se il parere scientifico dell’EMEA è sfavorevole. Esso provvede a infor- rilasciare il certificato se il parere scientifico dell’EMEA è sfavorevole. mare l’EMEA della sua decisione finale.»; Esso provvede ad informare l’EMEA della sua decisione finale.»; 7) il secondo capoverso del punto 5.2 è sostituito dal seguente: 3) al punto 7.3 le parole da: «cinque anni» a: «ultimo dispositivo» «- i dati previsti nella parte del sistema di qualità relativa alla pro- sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni dalla fabbricazione dell’ul- gettazione, quali risultati di analisi, i calcoli, le prove, la valutazione timo prodotto»; preclinica e clinica, il piano di follow-up clinico post-vendita e, se del 4) il punto 7.4 è soppresso; caso, i risultati dello stesso;»; z) all’allegato 4: 8) il punto 6.1 è sostituito dal seguente: «6.1. Per almeno quindici anni dall’ultima data di fabbricazione 1) al punto 4 le parole: «sistema di controllo post-vendita» sono del prodotto, il fabbricante o il suo mandatario tengono a disposizione sostituite dalle seguenti: «sistema di sorveglianza post-vendita com- delle autorità nazionali: prendente le disposizioni di cui all’allegato 7»; - la dichiarazione di conformità; 2) il punto 6.3 è sostituito dal seguente: - la documentazione prevista al punto 3.1, secondo trattino, in par- «6.3. Il controllo statistico dei prodotti è operato per attributi e va- ticolare i documenti, i dati e le registrazioni di cui al punto 3.2, secondo riabili, prevedendo sistemi di campionamenti con caratteristiche opera- e terzo periodo; tive che garantiscano un alto livello di sicurezza e prestazioni corrispon- - le modifiche previste al punto 3.4; denti allo stato dell’arte. I sistemi di campionamento sono definiti dalle norme armonizzate di cui all’articolo 3, tenuto conto delle caratteristi- - la documentazione prevista al punto 4.2; che specifiche delle categorie dei prodotti in questione.»; - le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato previste ai 3) è aggiunto, in fine, il seguente punto: punti 3.4, 4.3, 5.3 e 5.4.»; 9) il punto 6.3 è soppresso; «6-bis. Applicazione ai dispositivi di cui all’articolo 1, comma 2- ter.1. - Al termine della fabbricazione di ogni lotto di dispositivi di cui 10) è aggiunto in fine il seguente punto: all’articolo 1, comma 2-ter.1, il fabbricante informa l’organismo noti- «6-bis. Applicazione ai dispositivi di cui all’articolo 1, comma 2- ficato del rilascio di tale lotto di dispositivi e gli trasmette il certificato ter.1. - Al termine della fabbricazione di ogni lotto di dispositivi di cui ufficiale di rilascio del lotto del derivato del sangue umano utilizzato in all’articolo 1, comma 2-ter.1, il fabbricante informa l’organismo noti- tale dispositivo, emesso dall’Istituto superiore di sanità.»; ficato del rilascio di tale lotto di dispositivi e gli trasmette il certificato aa) all’allegato 5: ufficiale di rilascio del lotto del derivato del sangue umano utilizzato in tale dispositivo, emesso dall’Istituto superiore di sanità.»; 1) al punto 2, primo periodo, le parole: «di cui al punto 2» sono v) all’allegato 3: sostituite dalle seguenti: «di cui al punto 1»; 1) al punto 3: 2) al punto 2, terzo periodo, le parole: «esemplari identificativi del prodotto e viene conservata dal fabbricante» sono sostituite dalle se- 1.1) il primo trattino è sostituito dal seguente: guenti: «dispositivi fabbricati, chiaramente identificati con il nome del «- Una descrizione generale del tipo, comprese le varianti previste, prodotto, il relativo codice o un altro riferimento non ambiguo, e deve e la sua destinazione d’uso;»; essere conservata dal fabbricante»; — 50 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 3) al punto 3.1, sesto trattino, le parole: «sistema di sorveglianza 3-ter. Per quanto concerne i dispositivi su misura, il fabbricante post-vendita» sono sostituite dalle seguenti: «sistema di sorveglianza si impegna a valutare e a documentare l’esperienza acquisita nella fase post-vendita comprendente le disposizioni di cui all’allegato 7»; successiva alla produzione, anche sulla base delle disposizioni di cui 4) al punto 3.2, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente trattino: all’allegato 7, nonché a predisporre i mezzi idonei all’applicazione degli interventi correttivi eventualmente necessari. Detto impegno deve com- «- dei metodi di controllo dell’efficienza di funzionamento del si- prendere l’obbligo per il fabbricante di informare le autorità competenti stema di qualità, in particolare il tipo e la portata dei controlli esercitati degli incidenti seguenti, non appena egli ne venga a conoscenza, e dei sul soggetto terzo, nel caso in cui sia un terzo a eseguire la fabbricazione pertinenti interventi correttivi: e il controllo finale e il collaudo dei prodotti o dei loro componenti;»; 5) al punto 4.2 dopo il primo trattino è inserito il seguente trattino: a) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle caratteristiche e/o delle prestazioni di un dispositivo, nonché qualsiasi carenza dell’eti- «- la documentazione tecnica;»; chettatura o delle istruzioni per l’uso di un dispositivo che possano cau- 6) è aggiunto, in fine, il seguente punto: sare o aver causato la morte o un grave peggioramento dello stato di «5-bis. Applicazione ai dispositivi di cui all’articolo 1, comma 2- salute di un paziente o di un utilizzatore; ter.1. - Al termine della fabbricazione di ogni lotto di dispositivi di cui b) le ragioni di ordine tecnico o medico connesse con le caratte- all’articolo 1, comma 2-ter.1, il fabbricante informa l’organismo noti- ristiche o le prestazioni di un dispositivo che determinino, per i motivi ficato del rilascio di tale lotto di dispositivi e gli trasmette il certificato elencati alla lettera a), il ritiro sistematico da parte del fabbricante dei ufficiale di rilascio del lotto del derivato del sangue umano utilizzato in dispositivi appartenenti allo stesso tipo.»; tale dispositivo, emesso dall’Istituto superiore di sanità.»; cc) all’allegato 7: bb) all’allegato 6: 1) il punto 1 è sostituito dal seguente: 1) al punto 2.1: «1. Disposizioni generali: 1.1) il primo trattino è sostituito dai seguenti: 1.1. Di regola la conferma del rispetto dei requisiti relativi alle ca- «- il nome e l’indirizzo del fabbricante; ratteristiche e alle prestazioni specificate ai punti 1 e 2 dell’allegato 1 in - le informazioni necessarie per l’identificazione del prodotto in condizioni normali di utilizzazione del dispositivo e la valutazione degli questione;»; effetti collaterali e dell’accettabilità del rapporto rischi/benefici di cui al 1.2) al terzo trattino, la parola: «medico» è sostituita dalle seguenti: punto 5 dell’allegato 1 devono basarsi su dati clinici. La valutazione di «medico debitamente qualificato»; tali dati, di seguito denominata «valutazione clinica», che tiene conto 1.3) il quarto trattino è sostituito dal seguente: ove necessario delle eventuali norme armonizzate pertinenti, segue una procedura definita e metodologicamente valida fondata alternativamen- «le caratteristiche specifiche del prodotto indicate dalla te su: prescrizione;»; 1.1.1. un’analisi critica della letteratura scientifica pertinente at- 2) il punto 2.2 è sostituito dal seguente: tualmente disponibile sui temi della sicurezza, delle prestazioni, delle «2.2. Per i dispositivi destinati alle indagini cliniche di cui all’al- caratteristiche di progettazione e della destinazione d’uso del disposi- legato 7: tivo qualora: - i dati che permettono di identificare il dispositivo in questione; - sia dimostrata l’equivalenza tra il dispositivo in esame e il dispo- - il programma delle indagini cliniche; sitivo cui si riferiscono i dati e - il dossier per lo sperimentatore; - i dati dimostrino adeguatamente la conformità ai requisiti essen- - la conferma dell’assicurazione dei soggetti coinvolti; ziali pertinenti; - i documenti utilizzati per ottenere il consenso informato; 1.1.2. un’analisi critica di tutte le indagini cliniche condotte; - l’indicazione se il dispositivo incorpora o meno come parte inte- 1.1.3. un’analisi critica dei dati clinici combinati di cui ai punti grante una sostanza o un derivato del sangue umano di cui all’allegato 1.1.1 e 1.1.2. 1, punto 10; 1.2. Vengono condotte indagini cliniche, salvo che non sia debita- - il parere del comitato etico interessato nonché l’indicazione degli mente giustificato fondarsi sui dati clinici esistenti. aspetti che hanno formato oggetto di parere; 1.3. La valutazione clinica e il relativo esito sono documentati. La - il nome del medico debitamente qualificato o di un’altra persona documentazione tecnica del dispositivo contiene tali documenti e/o i autorizzata, nonché dell’istituto incaricato delle indagini; relativi riferimenti completi. - il luogo, la data d’inizio e la durata previsti per le indagini; 1.4. La valutazione clinica e la relativa documentazione sono at- - l’indicazione che il dispositivo in questione è conforme ai re- tivamente aggiornate con dati derivanti dalla sorveglianza post-ven- quisiti essenziali, ad eccezione degli aspetti che formano oggetto delle dita. Ove non si consideri necessario il follow-up clinico post-vendita indagini, e che, per questi ultimi, sono state prese tutte le precauzioni nell’ambito del piano di sorveglianza post-vendita applicato al dispositi- per proteggere la salute e la sicurezza del paziente.»; vo, tale conclusione va debitamente giustificata e documentata. 3) il primo periodo del punto 3.1 è sostituito dal seguente: «Per i 1.5. Qualora non si ritenga opportuna la dimostrazione della con- dispositivi su misura, la documentazione che indica il luogo o i luoghi formità ai requisiti essenziali in base ai dati clinici, occorre fornire di fabbricazione e consente di comprendere la progettazione, la fabbri- un’idonea giustificazione di tale esclusione in base ai risultati della ge- cazione e le prestazioni del prodotto, comprese le prestazioni previste stione del rischio, tenendo conto anche della specificità dell’interazione in modo da consentire la valutazione della conformità del prodotto ai tra il dispositivo e il corpo, delle prestazioni cliniche attese e delle af- requisiti del presente decreto.»; fermazioni del fabbricante. Va debitamente provata l’adeguatezza della 4) al punto 3.2: dimostrazione della conformità ai requisiti essenziali che si fondi solo 4.1) il primo trattino è sostituito dal seguente: sulla valutazione delle prestazioni, sulle prove al banco e sulla valuta- zione preclinica. «- una descrizione generale del prodotto e degli usi cui è destinato;»; 1.6. Tutti i dati devono rimanere riservati a meno che se ne ritenga 4.2) le parole: «un elenco delle norme» sono sostituite dalle se- essenziale la divulgazione.»; guenti: «i risultati dell’analisi del rischio e un elenco delle norme»; 2) il punto 2.3.5 è sostituito dal seguente: 4.3) dopo il quarto trattino è inserito il seguente: «- se il dispositivo incorpora come parte integrante una sostanza o «2.3.5. Tutti gli eventi avversi gravi devono essere registrati inte- un derivato del sangue umano di cui all’allegato 1, punto 10, i dati rela- gralmente e immediatamente comunicati a tutte le autorità competenti tivi alle pertinenti prove svolte, necessarie per valutare la sicurezza, la degli Stati membri in cui è condotta l’indagine clinica.»; qualità e l’utilità di tale sostanza o derivato del sangue umano, tenendo 3) il punto 2.3.6 è sostituito dal seguente: conto della destinazione del dispositivo;»; «2.3.6. Le indagini vanno eseguite sotto la responsabilità di un 5) sono aggiunti, in fine, i seguenti punti: medico debitamente qualificato o persona autorizzata, in un ambiente «3-bis. Le informazioni contenute nelle dichiarazioni previste dal adeguato. presente allegato sono conservate per un periodo di almeno quindici Il medico responsabile avrà accesso ai dati tecnici relativi al anni a partire dalla data di fabbricazione dell’ultimo prodotto. dispositivo.».”. — 51 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 Il testo dell’articolo 1 del decreto legislativo 14 gennaio 1992, g-quater) mandatario: la persona fisica o giuridica stabilita nella n. 507 (Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicina- Comunità che, dopo essere stata espressamente designata dal fabbrican- mento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medi- te, agisce e può essere interpellata dalle autorità nazionali competenti e ci impiantabili attivi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre dagli organismi comunitari in vece del fabbricante per quanto riguarda 1992, n. 305, così recita: gli obblighi che il presente decreto impone a quest’ultimo; “Art. 1. Definizioni. g-quinquies) dati clinici: le informazioni sulla sicurezza e/o sulle prestazioni ricavate dall’impiego di un dispositivo; i dati clinici proven- 1. Il presente decreto si applica ai dispositivi medici impiantabili gono dalle seguenti fonti: attivi. 1) indagini cliniche relative al dispositivo in questione; o 2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti: 2) indagini cliniche o altri studi pubblicati nella letteratura scienti- a) dispositivo medico: qualunque strumento, apparecchio, impian- fica relativi a un dispositivo analogo di cui è dimostrabile l’equivalenza to, software, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combina- al dispositivo in questione; o zione, compresi gli accessori tra cui il software destinato dal fabbricante 3) relazioni pubblicate e/o non pubblicate su altre pratiche cliniche ad essere impiegato specificamente con finalità diagnostiche e/o tera- relative al dispositivo in questione o a un dispositivo analogo di cui è peutiche e necessario al corretto funzionamento del dispositivo stesso, dimostrabile l’equivalenza al dispositivo in questione. destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull’uomo a fini di: 2-bis. Quando un dispositivo medico impiantabile attivo è destina- 1) diagnosi, prevenzione, controllo, trattamento o attenuazione di to a somministrare una sostanza definita «medicinale» ai sensi dell’ar- malattie; ticolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che recepisce 2) diagnosi, controllo, trattamento, attenuazione o compensazione il codice comunitario sui medicinali per uso umano, tale dispositivo è di una ferita o di un handicap; disciplinato dal presente decreto, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, riguardanti il medicinale. 3) studio, sostituzione o modifica dell’anatomia oppure di un pro- 2-ter. Quando un dispositivo medico impiantabile attivo incorpora cesso fisiologico; come parte integrante una sostanza che, se utilizzata separatamente, può 4) controllo del concepimento, che non eserciti nel o sul corpo essere considerata un medicinale ai sensi dell’articolo 1 del decreto le- umano l’azione principale cui è destinato con mezzi farmacologici, im- gislativo 24 aprile 2006, n. 219, e può avere effetti sul corpo umano con munologici o mediante processi metabolici, ma la cui funzione possa un’azione accessoria a quella del dispositivo, quest’ultimo deve essere essere coadiuvata da tali mezzi; valutato e autorizzato conformemente al presente decreto. b) dispositivo medico attivo: qualsiasi dispositivo medico collega- 2-ter.1. Quando un dispositivo incorpora come parte integrante una to per il suo funzionamento ad una fonte di energia elettrica o a qualsiasi sostanza, di seguito denominata: «derivato del sangue umano», la quale, altra fonte di energia diversa da quella prodotta direttamente dal corpo se utilizzata separatamente, può essere considerata un componente di umano o dalla gravità; un medicinale o un medicinale derivato dal sangue o dal plasma umano ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e c) dispositivo medico impiantabile attivo: qualsiasi dispositivo me- può avere effetti sul corpo umano con un’azione accessoria a quella dico attivo destinato ad essere impiantato interamente o parzialmente del dispositivo, quest’ultimo è valutato e autorizzato in base al presente mediante intervento chirurgico o medico nel corpo umano o median- decreto. te intervento medico in un orifizio naturale e destinato a restarvi dopo 2-quater. Le disposizioni contenute all’articolo 1, comma 4, del l’intervento; decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, che recepisce le direttive d) dispositivo su misura: qualsiasi dispositivo fabbricato apposi- comunitarie sulla compatibilità elettromagnetica, non si applicano ai di- tamente sulla base della prescrizione scritta di un medico debitamente spositivi disciplinati dal presente decreto. qualificato che precisi, sotto la propria responsabilità, le caratteristiche 2-quinquies. Il presente decreto non si applica: specifiche di progettazione e destinato ad essere utilizzato solo per un a) ai medicinali contemplati dal decreto legislativo 24 aprile 2006, determinato paziente; i dispositivi fabbricati con metodi di produzione n. 219, che recepisce il codice comunitario sui medicinali per uso uma- in serie che devono essere adattati per soddisfare un’esigenza specifica no; nello stabilire se un determinato prodotto rientri nell’ambito di ap- del medico o di un altro utilizzatore professionale non sono considerati plicazione di tale decreto oppure in quello del presente decreto, si tiene dispositivi su misura; conto in particolare del principale meccanismo d’azione del prodotto e) dispositivi per indagini cliniche: qualsiasi dispositivo destinato stesso; ad essere utilizzato da un medico debitamente qualificato per lo svolgi- b) al sangue umano, ai prodotti derivati dal sangue umano, al pla- mento di indagini cliniche di cui all’allegato 7, punto 2.1, in un ambiente sma o alle cellule ematiche di origine umana, né ai dispositivi che, al clinico umano adeguato; per l’esecuzione delle indagini cliniche, al me- momento dell’immissione in commercio, contengono tali prodotti de- dico debitamente qualificato è assimilata ogni altra persona la quale, in rivati da sangue, plasma o cellule, ad eccezione dei dispositivi di cui al base alle qualifiche professionali, sia autorizzata a svolgere tali indagini; comma 2-ter.1; f) destinazione: l’utilizzazione alla quale è destinato il dispositivo c) a organi, tessuti o cellule di origine umana, né a prodotti com- secondo le indicazioni fornite dal fabbricante sull’etichetta, nelle istru- prendenti o derivati da tessuti o cellule di origine umana, ad eccezione zioni per l’uso e/o nei materiali pubblicitari; dei dispositivi di cui al comma 2-ter.1; d) a organi, tessuti o cellule di origine animale, a meno che il di- g) messa in servizio: messa a disposizione del corpo medico per spositivo non sia fabbricato utilizzando tessuti animali resi non vitali o l’impianto; prodotti non vitali derivati da tessuti animali.”. g-bis) immissione in commercio: la prima messa a disposizione a Per il testo dell’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, titolo oneroso o gratuito di dispositivi, esclusi quelli destinati alle inda- n. 152 si veda nelle note all’articolo 4. gini cliniche, in vista della distribuzione o utilizzazione sul mercato co- La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio munitario, indipendentemente dal fatto che si tratti di dispositivi nuovi relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del o rimessi a nuovo; SEE) è pubblicata nella G.U.U.E. 22 novembre 2008, n. L 312. g-ter) fabbricante: Il testo dell’Allegato 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e 1) la persona fisica o il rappresentante legale della persona giuri- della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185 (Istituzio- dica responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell’imbal- ne e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti ob- laggio e dell’etichettatura di un dispositivo in vista dell’immissione in bligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchia- commercio a proprio nome o a nome della persona giuridica rappresen- ture elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di tata, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite un centro di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di com- dalla stessa persona fisica o giuridica o da un terzo per suo conto; petenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, 2) la persona fisica o il rappresentante legale della persona giuri- del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dica che compone, provvede all’imballaggio, tratta, rimette a nuovo o 5 novembre 2007, n. 257, così recita: etichetta uno o più prodotti prefabbricati o assegna loro la destinazione “Allegato 1 di dispositivo in vista dell’immissione in commercio a proprio nome o a nome della persona giuridica rappresentata, fatta eccezione per chi (articolo 9, comma 3 e articolo 10 senza essere il fabbricante ai sensi del n. 1) compone o adatta dispositivi comma 2, lettere a e h) già immessi in commercio in funzione della loro destinazione ad un Raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri singolo paziente; di raccolta di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, — 52 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 n. 151, fatto salvo il disposto di cui all’articolo 187 del decreto legisla- d) le tipologie di RAEE raggruppati, con l’indicazione dei relativi tivo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti codici dell’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del pericolosi. decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Raggruppamento 1 - Freddo e clima: rientrano in tale raggruppa- e) la rispondenza ai requisiti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera mento le seguenti categorie di cui all’allegato 1B del decreto legislativo c) del luogo dove i RAEE sono raggruppati; 25 luglio 2005, n. 151: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.17. f) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica degli eventuali mez- Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi: rientrano in tale raggrup- zi da utilizzare per il trasporto dei RAEE; pamento le seguenti categorie di cui all’allegato 1B del decreto legisla- g) il versamento del diritto annuale di iscrizione di cui al comma 4. tivo 5 luglio 2005, n. 151: da 1.5 a 1.16 e 1.18. 3. Ai fini dell’iscrizione per le attività di trasporto di cui all’ar- Raggruppamento 3 - TV e Monitor. ticolo 2 i terzi che agiscono in nome dei distributori presentano alla Raggruppamento 4 - IT e Consumer electronics, apparecchi di sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente illuminazione (privati delle sorgenti luminose). PED e altro: rientrano una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilità, in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all’allegato 1B del ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 241 del 1990: decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 3 e 4, tranne quelle rientranti a) la sede dell’impresa; nel raggruppamento 3, 5.1 e tutte le categorie non menzionate negli altri b) gli estremi del distributore per conto del quale si effettua il tra- raggruppamenti di cui al presente allegato. sporto e l’indirizzo del punto vendita o del diverso luogo presso il quale Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose: rientrano in tale raggrup- sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto; pamento le seguenti categorie di cui all’allegato 1B del decreto legisla- c) le tipologie di RAEE trasportati, con l’indicazione dei relativi tivo 25 luglio 2005, n. 151: da 5.2 a 5.5.”. codici dell’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Note all’art. 5: d) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi da utiliz- Per il testo dell’articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, zare per il trasporto dei RAEE; n. 152 si veda nelle note all’articolo 1. e) il versamento del diritto annuale di iscrizione di cui al comma 4. Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 16 febbraio 2011, 4. La sezione regionale dell’Albo rilascia il relativo provvedimento n. 15, si veda nelle note all’articolo 2. entro i trenta giorni successivi alla presentazione della comunicazione di cui ai commi 2 e 3. Per tali iscrizioni non è richiesta la prestazione Note all’art. 7: delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni Per il testo dell’articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile cinque anni ed è subordinata alla corresponsione di un diritto annua- 2006, n. 152 si veda nelle note all’articolo 1. le di iscrizione pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L’impre- Note all’art. 10: sa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione.”. Il testo dell’articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, Il testo degli articoli 187, 208, 212, 213 e 216 del decreto legisla- n. 152, citato nelle note alle premesse, così recita: tivo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, così recita: “Art. 237. (Criteri direttivi dei sistemi di gestione) “Art. 187. (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) 1. I sistemi di gestione adottati devono, in ogni caso, essere aperti 1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristi- alla partecipazione di tutti gli operatori e concepiti in modo da assicura- che di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La re il principio di trasparenza, di non discriminazione, di non distorsione miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. della concorrenza, di libera circolazione nonché il massimo rendimento possibile.”. 2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli Note all’art. 11: 208, 209 e 211 a condizione che: Per il testo dell’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, a) siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 177, comma 4, e n. 152 si veda nelle note all’articolo 4. l’impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull’am- Il testo dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’ambiente e del- biente non risulti accresciuto; la tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 (Regolamento b) l’operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature un’impresa che ha ottenuto un’autorizzazione ai sensi degli articoli 208, elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli instal- 209 e 211; latori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei c) l’operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature), pubblica- disponibili di cui all’ articolo 183, comma 1, lettera nn). to nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010, n. 102, così recita: 3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni specifiche ed in partico- “Art. 3. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le lare di quelle di cui all’articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione 1. Le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici di cui agli dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possi- articoli 1 e 2 sono effettuate previa iscrizione in un’apposita sezione bile e nel rispetto di quanto previsto dall’ articolo 177, comma 4.” dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 del de- “Art. 208. (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smalti- creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. mento e di recupero dei rifiuti) 2. Ai fini dell’iscrizione per le attività di cui al comma 1 i distri- 1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di butori presentano alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territo- smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare rialmente competente una comunicazione con la quale attestano sotto apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 21 della legge 7 agosto progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista 1990, n. 241: per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in ma- teria urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro a) la sede dell’impresa; e di igiene pubblica. Ove l’impianto debba essere sottoposto alla pro- b) l’indirizzo del punto vendita presso il quale sono raggruppati i cedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa RAEE in attesa del trasporto; vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto c) nei casi in cui il raggruppamento di cui all’articolo 1 sia effettua- all’autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 to in luogo diverso dai locali del punto di vendita, l’indirizzo del luogo restano sospesi fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto, il nomi- ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto. nativo o ragione sociale del proprietario dell’area e il titolo giuridico in 2. Resta ferma l’applicazione della normativa nazionale di attua- base al quale avviene l’utilizzo dell’area stessa; zione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione — 53 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 integrate dell’inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto le- termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico. gislativo 18 febbraio 2005, n. 59. 11-bis. Le autorizzazioni concernenti l’incenerimento o il coince- 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al com- nerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che ma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, te- apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, nendo conto delle migliori tecniche disponibili. con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regio- 12. L’autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo nali competenti e i rappresentanti delle autorità d’ambito e degli enti di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni pri- locali sul cui territorio è realizzato l’impianto, nonché il richiedente ma della scadenza dell’autorizzazione, deve essere presentata apposita l’autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documen- domanda alla regione che decide prima della scadenza dell’autorizza- ti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la zione stessa. In ogni caso l’attività può essere proseguita fino alla deci- documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della con- sione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le ferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a prescrizioni dell’autorizzazione possono essere modificate, prima del maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell’evoluzione delle conferenza. migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimen- 4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di tali di cui alla legge n. 241 del 1990. servizi: 13. Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui a) procede alla valutazione dei progetti; al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservan- b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità za delle prescrizioni dell’autorizzazione l’autorità competente procede, del progetto con quanto previsto dall’ articolo 177, comma 4; secondo la gravità dell’infrazione: c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere di compatibilità ambientale; eliminate le inosservanze; d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione. b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salu- 5. Per l’istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avva- te pubblica e per l’ambiente; lersi delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente. c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento 6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Con- alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazio- ferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in ni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la l’ambiente. gestione dell’impianto. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e co- 14. Il controllo e l’autorizzazione delle operazioni di carico, scari- munali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e co, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disci- comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità plinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, dei lavori. n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attua- zione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle 7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l’autorizzazione delle operazioni dell’articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione. di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non 8. L’istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla pre- dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all’articolo 193, sentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell’autoriz- comma 1, del presente decreto. zazione unica o con il diniego motivato della stessa. 15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli 9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento impianti di depurazione e reimmettono l’acqua in testa al processo de- al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli purativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda elementi forniti dall’interessato. alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, 10. Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l’interessato ha la sensi della normativa vigente, ove l’autorità competente non provveda a sede legale o la società straniera proprietaria dell’impianto ha la sede concludere il procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica entro i di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di atti- termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all’ar- vità sul territorio nazionale, l’interessato, almeno sessanta giorni prima ticolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. dell’installazione dell’impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla 11. L’autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni ne- campagna di attività, allegando l’autorizzazione di cui al comma 1 e cessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’articolo 178 e l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, nonché l’ulteriore contiene almeno i seguenti elementi: documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integra- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati; tive oppure può vietare l’attività con provvedimento motivato qualora b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utiliz- la tutela dell’ambiente o della salute pubblica. zate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifi- 16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai ca, monitoraggio e controllo della conformità dell’impianto al progetto procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del approvato; presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare; valutazione di impatto ambientale. d) la localizzazione dell’impianto autorizzato; 17. Fatti salvi l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all’articolo 190 ed il divieto di miscelazione e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione; di cui all’articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si ap- f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa suc- plicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni cessivi che si rivelino necessarie; stabilite dall’articolo 183, comma 1, lettera m). g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo 17-bis. L’autorizzazione di cui al presente articolo deve essere al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto; le garanzie comunicata, a cura dell’amministrazione competente al rilascio della finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva stessa, al Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189 attraverso il Catasto alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto di- telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA che cura l’in- sposto dall’articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; serimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguen- (674) (683) ti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza h) la data di scadenza dell’autorizzazione, in conformità con quan- pubblica: to previsto al comma 12; a) ragione sociale; — 54 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 b) sede legale dell’impresa autorizzata; 5. L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle atti- c) sede dell’impianto autorizzato; vità di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti d) attività di gestione autorizzata; senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall’obbligo di cui e) i rifiuti oggetto dell’attività di gestione; al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, f) quantità autorizzate; lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislati- g) scadenza dell’autorizzazione. vo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all’attività di intermediazione e commercio senza 17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’iscrizione all’Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di 18. In caso di eventi incidenti sull’autorizzazione, questi sono co- comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida municati, previo avviso all’interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all’ per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. articolo 189. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata 19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro la realizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio che naturale scadenza. comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata. 6. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l’esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio 20. “ e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l’iscrizione abilita “Art. 212. (Albo nazionale gestori ambientali) allo svolgimento delle attività medesime. 1. È costituito, presso il Ministero dell’ambiente e tutela del ter- 7. Gli enti e le imprese iscritte all’Albo per le attività di raccolta e ritorio e del mare, l’Albo nazionale gestori ambientali, di seguito de- trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall’obbligo di iscrizione nominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condi- il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite zione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei quale le imprese sono iscritte. capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provin- 8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano opera- ciali durano in carica cinque anni. zioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali 2. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del ter- di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei ritorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all’Albo, senza nuovi trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell’Albo ha potere ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono deliberante ed è composto da diciannove membri effettivi di comprova- prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie ta e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle mate- finanziarie e sono iscritti in un’apposita sezione dell’Albo in base alla rie ambientali nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale tutela del territorio e designati rispettivamente: dell’Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedi- a) due dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l’interessa- mare, di cui uno con funzioni di Presidente; to attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell’articolo 21 della legge b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di n. 241 del 1990: vice-Presidente; a) la sede dell’impresa, l’attività o le attività dai quali sono prodotti c) uno dal Ministro della salute; i rifiuti; d) uno dal Ministro dell’economia e delle finanze; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; c) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati f) uno dal Ministro dell’interno; per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettua- zione del trasporto medesimo; g) tre dalle regioni; d) l’avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 h) uno dall’Unione italiana delle Camere di commercio industria, euro rideterminabile ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Ministro artigianato e agricoltura; dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406. i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappre- L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l’impresa è tenuta sentative delle categorie economiche interessate, di cui due dalle orga- nizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizio- dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti e uno delle ne. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attività di 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, do- bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni mem- vranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore bro effettivo è nominato un supplente. della presente disposizione. 3. Le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo sono istituite con 9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire sistema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188- e sono composte: bis, comma 2, lett. a), procedono, in relazione a ciascun autoveicolo a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato utilizzato per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all’adempimento degli e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all’uopo designato obblighi stabiliti dall’ articolo 3, comma 6, lettera c), del decreto del dallo stesso, con funzioni di Presidente; Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella 17 dicembre 2009. La Sezione regionale dell’Albo procede, in sede di materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, prima applicazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della con funzioni di vice-Presidente; presente disposizione, alla sospensione d’ufficio dall’Albo degli auto- veicoli per i quali non è stato adempiuto l’obbligo di cui al precedente c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella periodo. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l’obbligo di cui materia ambientale, designato dall’Unione regionale delle province o dalla provincia autonoma; sopra sia stato adempiuto, l’autoveicolo è di diritto e con effetto imme- diato cancellato dall’Albo. d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambien- tale, designato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 10. L’iscrizione all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei del mare; rifiuti pericolosi, per l’attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, è subordinata alla prestazione di [e) da due esperti designati dalle organizzazioni maggiormente idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità rappresentative delle categorie economiche;] sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tu- f). tela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’economia 4. e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per — 55 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del determinate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di en- finanze. Fino all’adozione del citato decreto, si applicano le disposizioni trata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalità e gli importi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente in data 29 dicembre 1993, e previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente in data 8 ottobre 1996, successive modificazioni, e le disposizioni di cui al decreto del Ministro pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, come mo- dell’ambiente in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Uffi- dificato dal decreto del Ministro dell’ambiente in data 23 aprile 1999, ciale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all’articolo 7, comma 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999. del decreto del Ministro dell’ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al 11. Le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di Capo XXXII, capitolo 2592, articolo 04, dell’entrata del Bilancio dello bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e finanziarie a favore della regione territorialmente competente per ogni delle finanze, al Capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui all’artico- dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. lo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del cinquan- 18. I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato na- ta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) zionale dell’Albo e delle Sezioni regionali dell’Albo sono determinati n. 761/2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso ai sensi dell’ articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. 28 aprile 1998, 406. 12. Sono iscritti all’Albo le imprese e gli operatori logistici presso 19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli arti- le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, coli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’esercizio di un’attività gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell’at- sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte tività non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il succes- dell’Albo. sivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marit- 19-bis. Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione all’Albo naziona- timo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, è delegato dall’armatore le gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relati- del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri vi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui rifiuti effettuato all’interno del territorio provinciale o regionale dove all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a). L’iscrizione deve essere rinnova- ha sede l’impresa ai fini del conferimento degli stessi nell’ambito del ta ogni cinque anni e non è subordinata alla prestazione delle garanzie circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 finanziarie. dell’articolo 183. 13. L’iscrizione all’Albo ed i provvedimenti di sospensione, di re- 20. voca, di decadenza e di annullamento dell’iscrizione, nonché l’accetta- zione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono es- 21. sere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale 22. dell’Albo della regione ove ha sede legale l’impresa interessata, in base 24. alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale. 25. 14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell’Albo gli 26. interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale 27. dell’Albo. 28. ” 15. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del ter- “Art. 213. (Autorizzazioni integrate ambientali) ritorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico 1. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del de- e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato na- creto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sostituiscono ad ogni effetto, zionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore secondo le modalità ivi previste: della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell’Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle a) le autorizzazioni di cui al presente capo; imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e b) la comunicazione di cui all’articolo 216, limitatamente alle atti- le modalità di iscrizione, i diritti annuali d’iscrizione. Fino all’adozione vità non ricadenti nella categoria 5 dell’Allegato I del decreto legislativo del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, 18 febbraio 2005, n. 59, che, se svolte in procedura semplificata, sono le disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, escluse dall’autorizzazione ambientale integrata, ferma restando la pos- n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell’Albo. Il decreto sibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste di cui al presente comma si informa ai seguenti principi: dal capo V. a) individuazione di requisiti per l’iscrizione, validi per tutte le se- 2. ” zioni, al fine di uniformare le procedure; “Art. 216. (Operazioni di recupero) b) coordinamento con la vigente normativa sull’autotrasporto, sul In vigore dal 25 dicembre 2010 trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a); 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescri- zioni specifiche di cui all’articolo 214, commi 1, 2 e 3, l’esercizio delle c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta diritti annuali di iscrizione; giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorial- d) ridefinizione dei diritti annuali d’iscrizione relativi alle imprese mente competente. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui di trasporto dei rifiuti iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali; all’articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all’arti- e) interconnessione e interoperabilità con le pubbliche amministra- colo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l’avvio zioni competenti alla tenuta di pubblici registri; delle attività è subordinato all’effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro ses- f) riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell’Albo santa giorni dalla presentazione della predetta comunicazione. e delle cause di cancellazione dell’iscrizione; 2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione g) definizione delle competenze e delle responsabilità del respon- a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare: sabile tecnico. a) per i rifiuti non pericolosi: 16. Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui al presente arti- colo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l’Albo nazio- 1) le quantità massime impiegabili; nale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, la cui abro- nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sot- gazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti. toposte alla disciplina prevista dal presente articolo; 17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle 3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recu- diritti di segreteria e dai diritti annuali d’iscrizione, secondo le previsio- perati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti ni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, che saranno o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente; — 56 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 b) per i rifiuti pericolosi: centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso 1) le quantità massime impiegabili; gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupe- ro individuate ai punti da R1 a R9 dell’Allegato C alla parte quarta del 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti; presente decreto, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi 3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pe- entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni. ricolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo 9. di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito; 10. 4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di 11. recupero; 12. 5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo 13. ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi 14. di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute 15. “. dell’uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente. Per il testo dell’Allegato 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, si veda 3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effet- nelle note all’articolo 4. tuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti Note all’art. 12: richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell’impresa, è allegata una relazione dalla quale Per il testo dell’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, risulti: n. 152 si veda nelle note all’articolo 4. a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di Il testo degli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 apri- cui al comma 1; le 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, si veda nelle note b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei all’articolo 11. rifiuti; Note all’art. 16: c) le attività di recupero che si intendono svolgere; d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o Per i riferimenti normativi del decreto del Ministro dell’ambiente di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recupe- e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, si veda rati, nonché l’utilizzo di eventuali impianti mobili; nelle note all’articolo 4. e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli La Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato di recupero. nelle note alle premesse, è citata nelle note all’articolo 2. 4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tec- Note all’art. 17: niche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attività, sal- Il testo dell’articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, vo che l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni rifiuti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2003, n. 59, S.O., stabiliti dall’amministrazione. così recita: 5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni “Art. 7. Rifiuti ammessi in discarica. cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni 1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo tratta- di recupero. mento. Tale disposizione non si applica: 6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile; limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al com- delle finalità di cui all’articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i ma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di rischi per la salute umana e l’ambiente, e non risulta indispensabile ai recupero degli stessi, l’autorizzazione di cui all’articolo 269 in caso di fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. modifica sostanziale dell’impianto. 2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclu- 7. Alle attività di cui al presente articolo si applicano integralmente sivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente. le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al recupero. 3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere am- messi i seguenti rifiuti: 8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di a) rifiuti urbani; cui all’articolo 214, comma 4, lettera b), e dei limiti delle altre emissio- ni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva l’osservanza b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente; giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente de- c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di creto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5. di concerto con il Ministro delle attività produttive, determina modalità, 4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammes- condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari pre- si solo rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa visti da disposizioni legislative vigenti a favore dell’utilizzazione dei vigente. rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per otte- 5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del nere materie, sostanze, oggetti, nonché come combustibile per produrre Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Mi- energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico nistri delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza per- al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottopo- manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.”. sti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto dal decreto legislativo 29 di- Note all’art. 18: cembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, nonché dalla direttiva 2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento. Il Regolamento (CE) 16-9-2009 n. 1005/2009 del Parlamento eu- 8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi indivi- ropeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono duati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure sem- (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) è pubblicato nella G.U.U.E. plificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso 31 ottobre 2009, n. L 286. l’impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero Il Regolamento (CE) 17-5-2006 n. 842/2006 del Parlamento euro- previste ai punti da R1 a R9 dell’Allegato C alla parte quarta del pre- peo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra è pubblicato sente decreto. nella G.U.U.E. 14 giugno 2006, n. L 161. 8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche Per i riferimenti normativi alla direttiva 2012/19/UE si veda nelle di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei note alle premesse. — 57 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 Il Regolamento (CE) 25-11-2009 n. 1221/2009 del Parlamento eu- emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con ropeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regola- trasmessi. mento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE 4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono e 2006/193/CE è pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342. rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo qualora ne faccia richiesta. Note all’art. 19: 5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con Il testo dell’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli n. 152, citato nelle note alle premesse, così recita: obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono “Art. 190. (Registri di carico e scarico) correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere 1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e di commercio territorialmente competenti. scarico dei rifiuti: 6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di carico a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali perico- e scarico è quella di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile losi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non peri- 1998, n. 148, come modificato dal comma 7. colosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell’articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque 7. Nell’Allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro di cui alla lettera g) del comma 3 dell’articolo 184; dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: «in litri» la con- giunzione: «e» è sostituita dalla disgiunzione: «o». b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il 8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’or- riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi ganizzazione di ente o impresa, sono soggetti all’obbligo della tenuta produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazio- affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte ne, in ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di con- dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il succes- trollo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, sivo trasporto ai sensi dell’articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo; comma 2, lett. a), relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti. dei rifiuti stessi. 1-bis. Sono esclusi dall’obbligo della tenuta dei registri di carico 9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all’ artico- e scarico: lo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamen- registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestual- te al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui mente al momento dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo maniera cumulativa per ciascun codice dell’elenco dei rifiuti.”. operativo di detto sistema; La legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione de- b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non gli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali. nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale) 1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codi- è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24. ce civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all’obbligo Il testo dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti n. 152, citato nelle note alle premesse, così recita: modalità: “Art. 189. (Catasto dei rifiuti) a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei 1. Il catasto dei rifiuti, istituito dall’articolo 3 del decreto-legge rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabi- 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge lità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a); 9 novembre 1988, n. 475, è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento ambientale (ISPRA), e in Sezioni regionali o delle province autonome di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto di Trento e di Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del ‘circuito orga- province autonome per la protezione dell’ambiente. nizzato di raccoltà di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp). 2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e costante- 1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate mente aggiornato dei dati acquisiti tramite il sistema di controllo della le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’ articolo 188-bis, comma 2, prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla lett. a), e delle informazioni di cui al comma 3, anche ai fini della piani- presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere effettuate: ficazione delle attività di gestione dei rifiuti. a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni 3. I comuni o loro consorzi e le comunità montane comunicano lavorativi dalla produzione e dallo scarico; annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricol- b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazio- tura, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le ne per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei seguenti informazioni relative all’anno precedente: rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività; a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio; c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamen- b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a se- to, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione guito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati; dell’operazione di trattamento; c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, speci- d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavo- ficando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti rativi prima dell’avvio dell’operazione ed entro dieci giorni lavorativi da ciascuno; dalla conclusione dell’operazione. d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli 2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito tariffa di cui all’articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi fina- di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all’ ar- lizzati al recupero dei rifiuti; ticolo 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di e) i dati relativi alla raccolta differenziata; cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall’impianto di f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti. dell’ultima registrazione. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai comuni 3. I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi si cui al della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della comma 1, letera a), la cui produzione annua di rifiuti non eccede le tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’ articolo 188-bis, comma 2, dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all’obbli- lett. a). Le informazioni di cui al comma 3, lettera d), sono trasmesse go della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite all’ISPRA, tramite interconnessione diretta tra il Catasto dei rifiuti e le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta il sistema di tracciabilità dei rifiuti nella regione Campania di cui all’ — 58 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, ciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SI- a), alle procedure relative alle spedizioni di rifiuti di cui al regolamento TRA). Le attività di cui al presente comma sono svolte nei limiti delle (CE) n. 1013/2006, e successive modificazioni, ivi compresa l’adozione risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigen- di un sistema di interscambio di dati previsto dall’articolo 26, paragra- te, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. fo 4, del predetto regolamento. Nelle more dell’adozione dei predetti 5. Le disposizioni di cui al comma 3, fatta eccezione per le infor- decreti, sono fatti salvi gli obblighi stabiliti dal decreto del Ministro mazioni di cui alla lettera d), non si applicano altresì ai comuni di cui dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre all’articolo 188-ter, comma 2, lett. e) che aderiscono al sistema di con- 2009, relativi alla tratta del territorio nazionale interessata dal trasporto trollo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, transfrontaliero. comma 2, lett. a). 7. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, 6. Le sezioni regionali e provinciali del Catasto provvedono della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è effet- all’elaborazione dei dati di cui all’articolo 188-ter, commi 1 e 2, ed tuata la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle del presente alla successiva trasmissione, entro trenta giorni dal ricevimento degli decreto, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti stessi, alla Sezione nazionale che provvede, a sua volta, all’invio alle decreti ministeriali, sono abrogate. amministrazioni regionali e provinciali competenti in materia rifiuti. 8. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuo- elabora annualmente i dati e ne assicura la pubblicità. Le Amministra- co, connesse, rispettivamente, alla difesa e alla sicurezza militare del- zioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma lo Stato, alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) si applica 7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con de- quanto previsto dall’articolo 220, comma 2.”. creto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Il testo dell’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, e del Ministro dell’economia e delle finanze e, per quanto di rispettiva n. 152, citato nelle note alle premesse, così recita: competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell’interno, da “Art. 188-ter. (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente -SISTRI) disposizione. 1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità 9. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del terri- dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli torio e del mare potranno essere individuate modalità semplificate per enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti l’iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al sistema di controllo del- o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’ articolo 188-bis, comma 2, titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio lett. a). nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smalti- 10. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il pro- mento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali perico- duttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro losi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. tre giorni lavorativi dall’accertamento della pericolosità dei rifiuti.”. Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermoda- le, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa Note all’art. 20: della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferro- viaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto. Entro sessanta Per il testo degli articoli 208 e 216 del decreto legislativo 3 apri- giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno le 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, si veda nelle note o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del all’articolo 11. mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a Il testo dell’articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, regime del SISTRI al trasporto intermodale. n. 152, citato nelle note alle premesse, così recita: 2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei ri- “Art. 214. (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei fiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate) volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei 1. Le procedure semplificate di cui al presente capo devono ga- rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1. rantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e con- 3. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela trolli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 177, del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il comma 4. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le 2. Con decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del terri- categorie di soggetti di cui al comma 1 e sono individuate, nell’ambito torio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori ca- della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che generano i fertilizzan- tegorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità ti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per dei rifiuti di cui all’articolo 188-bis. ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti 4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i comu- pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi ni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione e le attività di recupero di cui all’Allegato C alla parte quarta del presen- Campania. te decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli [5. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede all’aggiornamento del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e delle predette norme tecniche e condizioni. dei trasporti, può essere esteso l’obbligo di iscrizione al sistema di con- 3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure sem- trollo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, plificate devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedi- comma 2, lett. a), alle categorie di soggetti di cui al comma 2 ai produt- menti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire tori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in un’organiz- un pericolo per la salute dell’uomo e da non recare pregiudizio all’am- zazione di ente o di impresa, nonché ai soggetti di cui al decreto previsto biente. In particolare, ferma restando la disciplina del decreto legislativo dall’ articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 2005, 11 maggio 2005, n. 133, per accedere alle procedure semplificate, le n. 151, recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparec- attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, chiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e de- rispettare le seguenti condizioni: gli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), non- ché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.] a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti spe- 6. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela ciali individuati per frazioni omogenee; del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli stabiliti per gli dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normati- disposizione, sono stabiliti, nel rispetto delle norme comunitarie, i crite- va vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio ri e le condizioni per l’applicazione del sistema di controllo della trac- 2005, n. 133; — 59 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasforma- stabilimento qualora non già autorizzate ai sensi del precedente periodo, zione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base si applica il regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle dispo- annuale; sizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3. modificazioni.”. 4. Sino all’adozione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai Note all’art. 21: decreti del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O. Il Regolamento (CE) 14-6-2006 n. 1013/2006 del Parlamento eu- alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno 2002, n. 161. ropeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti è pubblicato nella 5. L’adozione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 G.U.U.E. 12 luglio 2006, n. L 190. deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui Il Regolamento (CE) 29-11-2007 n. 1418/2007 della Commissione all’Allegato III del regolamento (CE), n. 1013/2006. relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati 6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parla- 216, comma 3, e per l’effettuazione dei controlli periodici, l’interessato mento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica è tenuto a versare alla provincia territorialmente competente un dirit- la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di to di iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro dell’am- rifiuti è pubblicato nella G.U.U.E. 4 dicembre 2007, n. L 316. biente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze. Nelle more Note all’art. 23: dell’emanazione del predetto decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 21 luglio 1998, n. 350. All’attua- Il testo dell’articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 2005, zione dei compiti indicati dal presente comma le Province provvedono n. 151, citato nelle note alle premesse, così recita: con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione “Art. 10. Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. RAEE storici provenienti dai nuclei domestici. 7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto del- 1. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti le condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi ai sensi dell’articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recu- 2 e 3 è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia pero e di smaltimento ambientalmente compatibile di cui agli articoli di qualità dell’aria e di inquinamento atmosferico da impianti indu- 8 e 9 di RAEE storici, provenienti dai nuclei domestici è a carico dei striali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti produttori presenti sul mercato nell’anno solare in cui si verificano i industriali. rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata L’autorizzazione all’esercizio nei predetti impianti di operazioni in base al numero di pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta nell’allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell’anno solare di rife- comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211. rimento. I produttori adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi 8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate collettivi di gestione dei RAEE. dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 2. Il produttore può indicare esplicitamente all’acquirente, al mo- relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e mento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizio- trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici. In tale caso ni di cui all’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione il distributore indica separatamente all’acquirente finale il prezzo del che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore, per specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 216, l’eserci- la gestione dei rifiuti storici. I costi indicati dal produttore non possono zio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapresa decorsi superare le spese effettivamente sostenute per il trattamento, il recupero novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia. e lo smaltimento. 9. Le province comunicano al catasto dei rifiuti di cui all’ artico- 3. I produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettro- lo 189, attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concorda- niche avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di cui al citato ti con ISPRA, che cura l’inserimento in un elenco nazionale, accessibile decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, si conformano agli obblighi al pubblico, dei seguenti elementi identificativi delle imprese iscritte nei del presente articolo anche per quanto riguarda le apparecchiature for- registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3: nite nello Stato membro in cui risiede l’acquirente delle stesse, secondo a) ragione sociale; modalità definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela b) sede legale dell’impresa; del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, in con- formità alle disposizioni adottate a livello comunitario. c) sede dell’impianto; 4. Il finanziamento della gestione di rifiuti di apparecchiature ri- d) tipologia di rifiuti oggetto dell’attività di gestione; entranti nella categoria di cui al punto 5 dell’allegato 1A è a carico dei e) relative quantità; produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di f) attività di gestione; dette apparecchiature e dall’origine domestica o professionale, secon- g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, do modalità individuate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del e 216, comma 3. territorio, con proprio decreto, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi 10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve avvenire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”. senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard Note all’art. 25: condivisi. 11. Con uno o più decreti, emanati ai sensi dell’ articolo 17, com- Il testo dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costi- ma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, tuzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del verso lo Stato ed altri enti pubblici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le 14 giugno 1982, n. 161, così recita: condizioni alle quali l’utilizzo di un combustibile alternativo, in parzia- “Art. 1. In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzio- le sostituzione dei combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti ne a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita al regime di cui al Titolo III-bis della Parte II, dotati di certificazione in uno dei seguenti modi: di qualità ambientale, sia da qualificarsi, ad ogni effetto, come modi- fica non sostanziale. I predetti decreti possono stabilire, nel rispetto a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell’articolo 54 del regola- dell’ articolo 177, comma 4, le opportune modalità di integrazione ed mento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale unificazione delle procedure, anche presupposte, per l’aggiornamento dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e dell’autorizzazione integrata ambientale, con effetto di assorbimento e successive modificazioni; sostituzione di ogni altro prescritto atto di assenso. Alle strutture even- b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui tualmente necessarie, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e l’alimenta- all’articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e succes- zione del combustibile alternativo, realizzate nell’ambito del sito dello sive modifiche ed integrazioni; — 60 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione de- d) le informazioni sui centri di raccolta organizzati e gestiti ai sensi bitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ed operante nel dell’articolo 6, comma 1, lettera c) e comma 3 del decreto legislativo territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di liber- 25 luglio 2005, n. 151, specificando se l’organizzazione è su base indi- tà di prestazione di servizi.”. viduale o collettiva; e) l’eventuale iscrizione in Registri di altri Stati membri dell’Unio- Note all’art. 27: ne europea; Per il testo dell’articolo 180-bis del decreto legislativo 3 apri- f) le informazioni relative all’entità e alle modalità di presentazione le 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, si veda nelle note delle garanzie finanziarie di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legisla- all’articolo 1. tivo 25 luglio 2005, n. 151; g) per ogni categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche Note all’art. 29: immessa sul mercato, il sistema o i sistemi attraverso cui intende adem- piere agli obblighi di finanziamento dei RAEE. Nel caso in cui si tratti Il testo degli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro dell’ambiente di sistema collettivo, il produttore deve indicare il nome del sistema e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, citato prescelto. nelle note all’articolo 4, così recita: 6. Per peso effettivo di un’apparecchiatura elettrica ed elettronica “Art. 1. Istituzione del Registro e struttura organizzativa. si intende il peso del prodotto, inclusi tutti gli accessori elettrici ed elet- 1. È istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del tronici, al netto di imballaggi, manuali, batterie rimovibili ed accessori territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finan- non elettrici o elettronici. ziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche 7. Qualora il produttore non disponga, al momento dell’iscri- ed elettroniche, di seguito denominati RAEE, di cui all’articolo 14 del zione, dei dati effettivi sulla suddivisione delle AEE in domestiche e decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. professionali, fornisce sotto la propria responsabilità una stima di tale 2. Sono tenuti ad iscriversi al Registro i produttori di apparecchia- suddivisione. ture elettriche ed elettroniche, come definiti all’articolo 3, comma 1, 8. Una volta effettuata l’iscrizione, a ciascun produttore viene rila- lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. sciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Ca- 3. Il Registro contiene una sezione recante le seguenti informazioni: mere di commercio. a) i dati comunicati dai soggetti obbligati all’atto dell’iscrizione 9. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve al Registro presso la Camera di commercio, ai sensi dell’articolo 14, essere indicato dal produttore in tutti i documenti commerciali.”. comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; b) i dati comunicati dai soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 13, Note all’art. 31: commi 6 e 7 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. Per i riferimenti normativi della direttiva 2012/19/UE si veda nelle 4. Il Registro contiene inoltre una sezione dedicata ai sistemi col- note alle premesse. lettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei RAEE di La decisione 11-3-2004 n. 2004/249/CE della Commissione re- cui agli articoli 10, comma 1, 11, comma 1 e 12, comma 4, del decreto lativa al questionario ad uso degli Stati membri sull’attuazione della legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nella quale è riportato l’elenco dei direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti predetti sistemi nonchè le informazioni di cui all’articolo 7, comma 1.” di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è pubblicata nella “Art. 3. Iscrizione dei produttori al registro. G.U.U.E. 16 marzo 2004, n. L 78. 1. L’iscrizione al Registro è effettuata dal produttore presso la La decisione 3-5-2005 n. 2005/369/CE della Commissione che sta- Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale bilisce le modalità per sorvegliare il rispetto degli obblighi incombenti dell’impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio agli Stati membri e definisce i formati per la presentazione dei dati ai italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in fini della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è pubblicata nella 25 luglio 2005, n. l51. In tale caso l’iscrizione è effettuata presso la G.U.U.E. 11 maggio 2005, n. L 119. Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante. Note all’art. 33: 2. L’iscrizione è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata Il testo degli articoli 9, 11 e 12 del decreto del Ministro dell’am- in vigore del presente regolamento o comunque prima che il produttore biente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, citato inizi ad operare nel mercato italiano. nelle note all’articolo 4, n. 185, così recita: 3. L’iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modu- “Art. 9. Centro di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività lo di iscrizione è sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale di competenza dei sistemi collettivi. rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante abilitato ai sensi del 1. I sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei comma 1. domestici costituiti entro il trentesimo giorno dalla data di entrata in 4. I produttori di AEE destinate ai nuclei domestici tenuti al finan- vigore del presente regolamento provvedono, entro novanta giorni dalla ziamento della gestione dei RAEE mediante sistemi collettivi ai sensi medesima data di entrata in vigore, ad istituire il Centro di coordina- degli articoli 10, comma 1, e 20, comma 4, del decreto legislativo 25 lu- mento di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio glio 2005, n. 151, si iscrivono al Registro successivamente all’adesione 2005, n. 151. ad uno o più sistemi collettivi, relativi alla categoria di apparecchiature 2. Il Centro di coordinamento di cui al comma 1 è costituito in for- elettriche ed elettroniche immesse sul mercato; a tal fine il sistema infor- ma di consorzio avente personalità giuridica di diritto privato, al quale mativo del Registro garantisce, al momento dell’iscrizione, la verifica partecipano tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti automatica dell’avvenuta adesione al sistema collettivo. dai nuclei domestici, che aderiscono al Centro entro trenta giorni dalla 5. All’atto dell’iscrizione al Registro il produttore deve indicare: loro costituzione. a) l’appartenenza ad una o più delle tipologie di attività definite 3. Qualora per uno o più raggruppamenti di RAEE domestici di all’articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio cui all’Allegato 1 si costituisca un unico sistema collettivo che opera su 2005, n. 151; tutto il territorio nazionale e che garantisca lo svolgimento in proprio dei b) lo specifico codice ISTAT di attività che lo individua come pro- servizi forniti dal Centro di coordinamento, tale sistema può essere, su duttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE); valutazione del Comitato di vigilanza e di controllo di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, esonerato dall’obbligo di c) per ciascuna categoria di apparecchiature di cui all’allegato 1A partecipazione al Centro di coordinamento. In tal caso il sistema col- del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente sud- lettivo unico è tenuto a presentare al Comitato di vigilanza e controllo divisa nell’allegato 1B del medesimo decreto legislativo, il numero e il e al Centro di coordinamento un programma annuale di prevenzione e peso effettivo, o il solo peso effettivo, delle apparecchiature immesse attività relativo al raggruppamento o ai raggruppamenti di RAEE gestiti. sul mercato nell’anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali. Tale ultima suddivisione non si applica alle 4. Possono partecipare al Centro di coordinamento anche i sistemi apparecchiature di illuminazione in conformità al disposto dell’artico- collettivi di gestione dei RAEE professionali.” lo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; “Art. 11. Organizzazione del Centro di coordinamento. — 61 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 1. Sono organi del Centro: 2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comitato si avvale dell’APAT a) l’Assemblea, composta da un rappresentante per ogni sistema e, in particolare, per le ispezioni di cui al comma 1, lettera d), il Comi- collettivo; tato può avvalersi anche della collaborazione della Guardia di finanza. b) il Comitato esecutivo, composto da cinque membri, tra cui il 3. Presidente; 4. Con il decreto previsto all’articolo 13, comma 8, è, altresì, isti- c) il Presidente; tuito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, il d) il Collegio dei revisori contabili. Comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE e ne sono definite la com- 2. Il Presidente e il Comitato esecutivo nominati nell’atto costituti- posizione ed il regolamento di funzionamento. Detto comitato supporta vo del Centro durano in carica per dodici mesi decorrenti dalla costitu- il Comitato previsto al comma 1 nell’espletamento dei compiti ad esso zione del Centro stesso. attribuiti.”. 3. I componenti del Collegio dei revisori contabili sono nominati Il testo dell’articolo 19 del decreto legislativo 20 novembre 11 tra gli iscritti all’Albo dei revisori contabili. 2008, n. 188 (Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, 4. Lo statuto del Centro di coordinamento è deliberato dall’assem- accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE), blea e deve essere approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2008, n. 283, S.O., così della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello recita: sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze. “Art. 19. Comitato di vigilanza e controllo 5. Il Centro di coordinamento adotta uno o più regolamenti di 1. Il Comitato di vigilanza e controllo già istituito ai sensi dell’arti- funzionamento.” colo 15 del decreto n. 151 del 2005, assume anche le funzioni di Comi- “Art. 12. Finanziamento delle attività del Centro di coordinamento. tato di vigilanza e controllo sulla gestione delle pile e degli accumulatori 1. I mezzi finanziari per il funzionamento del Centro di coordina- e dei relativi rifiuti di cui al presente decreto. mento sono costituiti dai contributi dei soggetti partecipanti, da erogarsi 2. Gli oneri di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono secondo le modalità stabilite nello Statuto. posti in ugual misura a carico dei produttori di apparecchiature elettri- 2. Qualora per uno o più raggruppamenti di RAEE si costituisca che ed elettroniche e delle pile ed accumulatori. I produttori di apparec- un unico sistema collettivo che opera su tutto il territorio nazionale e chiature elettriche ed elettroniche ripartiscono gli oneri di cui al presente che, a seguito di parere favorevole da parte del Comitato di controllo comma in base alle quote di mercato come individuate dall’articolo 15, e vigilanza come stabilito all’articolo 9, comma 3, del presente Rego- comma 1, lettera c), del decreto n. 151 del 2005. I produttori di pile e lamento, venga esonerato dall’obbligo di partecipazione al Centro di accumulatori ripartiscono gli oneri di cui al presente comma secondo i coordinamento tale sistema collettivo è anche esonerato dagli obblighi criteri stabiliti dal Centro di coordinamento di cui all’articolo 16, appro- di finanziamento del Centro di coordinamento. vati dal Comitato di vigilanza di cui al presente articolo. 3. Qualora per uno o più raggruppamenti di RAEE si costituisca un 3. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da otto membri, di cui unico sistema collettivo che opera su tutto il territorio nazionale e che, tre designati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del pur partecipando al Centro di coordinamento, dimostri di svolgere alcu- mare, uno dei quali con funzioni di presidente, uno dal Ministro dello ne delle proprie attività di gestione senza ricorrere ai servizi dello stesso, sviluppo economico, con funzione di vicepresidente, uno dal Ministro tale sistema è esonerato dagli obblighi di finanziamento del Centro per dell’economia e delle finanze, uno dal Ministro del lavoro, della salute e quanto attiene tali attività.”. delle politiche sociali, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e uno dalla Conferenza unificata, nominati con decreto Note all’art. 34: del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro Per i riferimenti normativi della direttiva 2012/19/UE si veda nelle sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino note alle premesse. all’adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimen- to delle attività istituzionali è garantito dai componenti in carica alla Note all’art. 35: data di entrata in vigore del presente decreto. Il testo dell’articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, 4. Il sistema contabile, l’attività e il funzionamento del Comita- n. 151, citato nelle note alle premesse, così recita: to sono disciplinati da un regolamento interno adottato dal Comitato stesso. La Segreteria del Comitato è assicurata dall’ISPRA. Per l’esame “Art. 15. Comitato di vigilanza e di controllo e comitato di indiriz- di problemi specifici possono essere invitati alle sedute del Comitato zo sulla gestione dei RAEE. esperti particolarmente qualificati nelle materie da trattare. 1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del terri- 5. Il Comitato di vigilanza e controllo assicura la direzione unitaria torio, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del pre- e il coordinamento delle attività di gestione dei rifiuti di pile e accumu- sente decreto, è istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela latori e relaziona annualmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei del territorio e del mare. RAEE, con i seguenti compiti: a) predisporre ed aggiornare il registro di cui all’articolo 14, com- 6. Al Comitato di vigilanza e controllo spetta inoltre: ma l, sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio previ- a) l’elaborazione e l’aggiornamento permanente delle regole ne- ste allo stesso articolo 14, comma 3; cessarie per l’allestimento e la cooperazione tra i centri di raccolta/punti b) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi di raccolta di pile e accumulatori e/o enti locali; ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i pro- duttori sono tenuti a comunicare al Registro ai sensi dell’articolo 13, b) assicurare il monitoraggio sull’attuazione del presente decreto commi 6 e 7; legislativo; a tal fine si avvale del registro di cui all’articolo 14, degli elenchi e dei dati di cui all’articolo 15, commi 2 e 3, predisposti e messi c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le rispettive a disposizione dall’ISPRA; quote di mercato dei produttori; c) garantire l’esame e la valutazione delle problematiche sottoposte d) programmare e disporre, sulla base di apposito piano, ispezioni dalle categorie interessate e dai sistemi di raccolta, in particolare, in nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui mancanza di una specifica valutazione a livello comunitario, si esprime alla lettera b) e, su campione, sulle comunicazioni previste alla stessa circa l’applicabilità o meno del presente decreto; lettera b); e) vigilare affinché le apparecchiature immesse sul mercato dopo d) favorire l’adozione di iniziative finalizzate a garantire l’unifor- il 13 agosto 2005 rechino l’identificativo del produttore ed il marchio di me applicazione del presente decreto legislativo e dei suoi provvedi- cui all’articolo 13, comma 4, e affinché i produttori che forniscono ap- menti attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di modifica della parecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunica- normativa ai Ministeri competenti; zione a distanza informino il registro sulla conformità alle disposizioni e) programmare e disporre, sulla base di un apposito piano, ispe- di cui all’articolo 10, comma 3; zioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero di cui all’artico- cui agli articoli 14, comma 2, e 15, comma 3, avvalendosi dell’ISPRA e lo 9, comma 2, e predisporre le relazioni previste all’articolo 17. della Guardia di finanza.”. — 62 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 Note all’art. 36: 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripri- Il testo degli articoli 13 e 15 del decreto del Ministro dell’ambiente stino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, citato sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del nelle note all’articolo 4, così recita: pericolo per l’ambiente.” “Art. 13. Istituzione del Comitato d’indirizzo sulla gestione dei “Art. 262. (Competenza e giurisdizione) RAEE. 1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, 1. È istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’ir- territorio e del mare, il Comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE rogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte di cui all’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è sta- n. 151. ta commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’ar- 2. Il Comitato è composto da tredici membri, di cui: 3 designati ticolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’articolo 226, com- dalle Organizzazioni nazionali delle categorie dell’industria dei qua- ma 1, per le quali è competente il comune. li almeno uno in rappresentanza del settore del recupero, 1 designato 2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni ammini- dalle Organizzazioni nazionali delle categorie del commercio, 1 dalle strative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione previsto Organizzazioni nazionali delle categorie dell’artigianato, 1 dalle Orga- dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. nizzazioni nazionali delle categorie della cooperazione, 2 dalle Regioni, 1 dall’ANCI, 1 dall’UPI, 1 da Confservizi, 1 dalle Associazioni ambien- 3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore taliste e 1 dalle Associazioni dei consumatori. della parte quarta del presente decreto l’autorità giudiziaria, se non deve 3. I membri del Comitato restano in carica quattro anni.” pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati al comma 1 ai fini “Art. 15. Funzionamento del Comitato d’indirizzo sulla gestione dell’applicazione delle sanzioni amministrative.” dei RAEE. “Art. 263. (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) 1. Il Comitato d’indirizzo si riunisce almeno due volte all’anno e ogniqualvolta sia richiesto dalla maggioranza dei componenti o dal 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le viola- Comitato di vigilanza e di controllo. zioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all’esercizio delle funzioni di 2. Il Comitato d’indirizzo può richiedere, a maggioranza dei com- controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni am- ponenti, la convocazione del Comitato di vigilanza e controllo per la ministrative pecuniarie di cui all’articolo 261, comma 3, in relazione al discussione delle proposte formulate ai sensi dell’articolo 14 e per la divieto di cui all’articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni.”. discussione di eventuali problematiche. 3. L’attività di segreteria del Comitato d’indirizzo è assicurata dalla Note all’art. 40: segreteria del Comitato di vigilanza e di controllo. Il testo dell’articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 4. Ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 25 lu- (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso glio 2005, n. 151, gli oneri relativi al funzionamento del Comitato dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abroga- d’indirizzo sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed zione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) pubblicato nella Gaz- elettroniche in misura proporzionale alle rispettive quote di mercato per zetta Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, S.O., così recita: tipo di apparecchiatura; detti oneri sono individuati con il decreto di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2005, che ne “Art. 25. Disposizione transitorie e abrogazioni stabilisce anche le modalità di versamento.”. 1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, è incentivata Note all’art. 37: con i meccanismi vigenti alla data di entrata in vigore del presente de- creto, con i correttivi di cui ai commi successivi. Per i riferimenti normativi ai regolamenti (CE) n. 1013/2006 e n. 1418/2007, si veda nelle note all’articolo 21. 2. L’energia elettrica importata a partire dal 1° gennaio 2012 non è soggetta all’obbligo di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legi- Per i riferimenti normativi alla direttiva 2008/98/CE, si veda nelle slativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusivamente nel caso in cui concorra al note all’articolo 4. raggiungimento degli obiettivi nazionali di cui all’articolo 3. Note all’art. 38: 3. A partire dal 2013, la quota d’obbligo di cui all’articolo 11, com- ma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si riduce linearmente Il testo degli articoli 259, 260, 262 e 263 del decreto legislativo in ciascuno degli anni successivi, a partire dal valore assunto per l’anno 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, così recita: 2012 in base alla normativa vigente, fino ad annullarsi per l’anno 2015. “Art. 259. (Traffico illecito di rifiuti) 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 148, del- 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico il- la legge 24 dicembre 2007, n. 244, il GSE ritira annualmente i certificati lecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, verdi rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del ci- al 2015, eventualmente eccedenti quelli necessari per il rispetto della tato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) quota d’obbligo. Il prezzo di ritiro dei predetti certificati è pari al 78 e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell’ammenda da mil- per cento del prezzo di cui al citato comma 148. Il GSE ritira altresì i lecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l’arresto fino a certificati verdi, rilasciati per le produzioni di cui ai medesimi anni, re- due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. lativi agli impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento di cui 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’arti- all’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attività colo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico produttive del 24 ottobre 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 della Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2005, n. 265. Il prezzo di ritiro dei e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di certificati di cui al precedente periodo è pari al prezzo medio di mercato trasporto.” registrato nel 2010. Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i commi 149 e 149-bis “Art. 260. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più ope- 5. Ai soli fini del riconoscimento della tariffa di cui alla riga 6 della razioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative orga- tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 i residui di macel- nizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce lazione, nonché i sottoprodotti delle attività agricole, agroalimentari e abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da forestali, non sono considerati liquidi anche qualora subiscano, nel sito uno a sei anni. di produzione dei medesimi residui e sottoprodotti o dell’impianto di 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della conversione in energia elettrica, un trattamento di liquefazione o estra- reclusione da tre a otto anni. zione meccanica. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 6. Le tariffe fisse omnicomprensive previste dall’articolo 2, com- 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all’ar- ma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 restano costanti per l’in- ticolo 33 del medesimo codice. tero periodo di diritto e restano ferme ai valori stabiliti dalla tabella 3 — 63 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 allegata alla medesima legge per tutti gli impianti che entrano in eserci- Il testo dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 2005, zio entro il 31 dicembre 2012. n. 151, citato nelle note alle premesse, così recita: 7. I fattori moltiplicativi di cui all’articolo 2, comma 147, della leg- “Art. 20. Disposizioni transitorie e finali. ge 24 dicembre 2007, n. 244 e all’articolo 1, comma 382-quater, della 1. I titolari degli impianti di stoccaggio, di trattamento e di recu- legge 27 dicembre 2006, n. 296, restano costanti per l’intero periodo di pero di RAEE autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto le- diritto e restano fermi ai valori stabiliti dalle predette norme per tutti gli gislativo n. 22 del 1997, in esercizio alla data di entrata in vigore del impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012. presente decreto, presentano, se necessario, domanda di adeguamento 7-bis. alle prescrizioni di cui agli allegati 2 e 3, entro tre mesi dall’entrata in 7-ter. vigore del presente decreto, ed adeguano gli impianti entro 12 mesi dalla 7-quater. presentazione della domanda. Nelle more dell’adeguamento è consenti- ta la prosecuzione dell’attività. 8. Il valore di riferimento di cui all’articolo 2, comma 148, del- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 resta fermo al valore fissato dalla 2. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal pre- predetta norma per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il sente decreto, la provincia competente per territorio procede, entro tre 31 dicembre 2012. mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all’ispezione degli impianti in esercizio alla stessa data che effettuano l’attività di 9. Le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economi- trattamento e di recupero di RAEE ai sensi degli articoli 31 e 33 del co 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 ago- decreto legislativo n. 22 del 1997. La provincia, se necessario, stabi- sto 2010, si applicano alla produzione di energia elettrica da impianti lisce le modalità ed i tempi per conformarsi a dette prescrizioni, che solari fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31 maggio 2011. comunque non possono essere superiori a 12 mesi, consentendo nelle 10. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2-sexies del decreto- more dell’adeguamento la prosecuzione dell’attività. In caso di mancato legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge adeguamento nei modi e nei termini stabiliti l’attività è interrotta. 22 marzo 2010, n. 41, l’incentivazione della produzione di energia elet- 3. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche presen- trica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio successiva- ti sul mercato alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’arti- mente al termine di cui al comma 9 è disciplinata con decreto del Mini- colo 13, comma 8, effettuano, entro novanta giorni dalla stessa data, stro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro l’iscrizione prevista al comma 2 dello citato articolo 14. dell’ambiente e della tutela del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 4. Nelle more della definizione di un sistema europeo di identifica- 30 aprile 2011, sulla base dei seguenti principi: zione dei produttori, secondo quanto indicato dall’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE e, comunque entro e non oltre il 31 di- a) determinazione di un limite annuale di potenza elettrica cu- cembre 2010, il finanziamento delle operazioni di cui all’articolo 11, mulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all’ar- incentivanti; ticolo 10, comma 1 e il finanziamento delle operazioni di cui all’arti- b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della ridu- colo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite zione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi all’articolo 12, comma 2. applicati negli Stati membri dell’Unione europea; 5. I soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 6, commi 1 c) previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla e 3, 7, comma 18, comma 19, comma 1, 10, 11, 12 e 13 si conformano base della natura dell’area di sedime; alle disposizioni dei medesimi articoli entro un anno dalla data di entrata d) applicazione delle disposizioni dell’articolo 7 del decreto legi- in vigore del presente decreto. slativo 29 dicembre 2003, n. 387, in quanto compatibili con il presente 6. Le disposizioni di cui agli articoli 44 e 48 del decreto legisla- comma. tivo n. 22 del 1997 non si applicano alle apparecchiature elettriche ed 11. Fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti prodotti tenendo conto elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto.”. di quanto stabilito dall’articolo 24, comma 5, lettera c), sono abrogati: Per il testo dell’articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, il comma 3 dell’articolo 20 del n. 152, citato nelle note alle premesse, si veda nelle note all’articolo 20. decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; Per il testo dell’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, b) a decorrere dal 1° gennaio 2013: n. 152, citato nelle note alle premesse, si veda nelle note all’articolo 11. 1) i commi 143, 144, 145, 150, 152, 153, lettera a), dell’articolo 2 Il testo dell’allegato 1 del decreto del Ministro dell’ambiente 5 feb- della legge 24 dicembre 2007, n. 244; braio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle pro- 2) il comma 4-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 1° luglio 2009, cedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 5 febbraio 1997, n. 22), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, S.O., così recita: 3) l’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; “Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non c) a decorrere dal 1° gennaio 2016: pericolosi 1) i commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell’articolo 11 del decreto legislativo Allegato 1 16 marzo 1999, n. 79; 2) l’articolo 4 del decreto legislativo n. 387 del 2003, ad eccezione Suballegato 1 dell’ultimo periodo del comma 1, che è abrogato dalla data di entrata in 1. Rifiuti di carta vigore del presente decreto; 1. Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta 3) i commi 382, 382-bis, 382-quater, 382-quinquies, 382-sexies, 1.1 Tipologia: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliac- 382-septies, 383 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; coppiati, anche di imballaggi [150101] [150105] [150106] [200101]. 4) i commi 147, 148, 155 e 156 dell’articolo 2 della legge 24 di- 1.1.1. Provenienza: attività produttive, raccolta differenziata di cembre 2007, n. 244. RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; 12. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rin- attività di servizio. novabili di cui ai commi da 382 a 382-quinquies dell’articolo 1 della 1.1.2. Caratteristiche del rifiuto: rifiuti, costituiti da: cartaccia deri- legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al comma 145 dell’articolo 2 della vante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti legge 24 dicembre 2007, n. 244 si applicano anche agli impianti a bio- alle specifiche delle norme UNI-EN 643. gas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende 1.1.3. Attività di recupero: agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale prima del 1° gennaio 2008. Il periodo residuo degli incen- a) riutilizzo diretto nell’industria cartaria [R3]; tivi è calcolato sottraendo alla durata degli incentivi il tempo intercorso b) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima se- tra la data di entrata in esercizio commerciale degli impianti di biogas e condaria per l’industria cartaria mediante selezione, eliminazione di il 31 dicembre 2007.”. impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della seguenti specifiche [R3]: direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica pro- impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, mate- dotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettrici- riali sintetici, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, tà) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25, S.O.. nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale; — 64 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 carta carbone, carte bituminate assenti; individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nu- formaldeide non superiore allo 0,1% in peso; clei domestici conformi agli obiettivi del presente decreto. fenolo non superiore allo 0,1% in peso; 1-bis. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del ter- ritorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e PCB + PCT < 25 ppm della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza 1.1.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie a) carta, cartone e cartoncino nelle forme usualmente e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto commercializzate; legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalità semplificate per la b) materie prime secondarie per l’industria cartaria rispondenti alle raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei specifiche delle norme UNI-EN 643. RAEE domestici e RAEE professionali ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b), nonché per la realizzazione e la gestione 1.2. Tipologia: scarti di pannolini e assorbenti [150200]. dei centri medesimi. L’obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), 1.2.1. Provenienza: attività di produzione. decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore 1.2.2. Caratteristiche del rifiuto: scarti costituiti da fibra di cellulo- di tale decreto. sa, film di polietilene ed ovatta di cellulosa. 2. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della 1.2.3. Attività di recupero: salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di una apparec- chiatura elettrica ed elettronica previsto al comma 1, lettere a) e b), può a) riutilizzo diretto in cartiere [R3]; essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del b) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima se- personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta eviden- condaria per l’industria cartaria mediante selezione, eliminazione di te che l’apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo seguenti specifiche [R3]: smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, ma- spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti. teriali sintetici, carta e cartoni collati, vetro, carte prodotte con fibre 3. Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 12, i produttori od i terzi sintetiche, tessili, legno, pergamena vegetale e pergamino nonché altri che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale materiali estranei, max 1% come somma totale; o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta carta carbone, carta e cartoni cerati e paraffinate, carte bituminose separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strut- assenti; ture di cui al comma 1, lettera a), previa convenzione con il comune formaldeide non superiore allo 0,1% in peso; interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.” fenolo non superiore allo 0,1% in peso; “Art. 13. Obblighi di informazione. PCB + PCT < 25 ppm Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche fornisce, 1.2.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: all’interno delle istruzioni per l’uso delle stesse, adeguate informazioni a) carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate. concernenti: b) materie prime secondarie per l’industria cartaria rispondenti alle a) l’obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effet- specifiche delle norme UNI-EN 643.”. tuare, per detti rifiuti, una raccolta separata; b) i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di ricon- Note all’art. 42: segnare al distributore l’apparecchiatura all’atto dell’acquisto di una La direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nuova; del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettro- c) gli effetti potenziali sull’ambiente e sulla salute umana dovuti niche (RAEE) - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed Consiglio e della Commissione relativa all’Articolo 9 è pubblicata nella elettroniche o ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti GU L 37del 13.2.2003. di esse; Per i riferimenti normativi della direttiva 2012/19/UE si veda nelle d) il significato del simbolo riportato nell’allegato 4; note alle premesse. e) le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti. Il testo degli articoli 6 e 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, citato nelle note alle premesse, così recita: 2. Nel caso in cui, tenuto conto della tipologia dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica, non è prevista la fornitura delle istruzioni, le “Art. 6. Raccolta separata. informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal distributore presso il 1. Entro la data di cui all’articolo 20, comma 5, al fine di realizzare punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l’esposizione di un sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro materiale informativo. smaltimento insieme al rifiuto urbano misto e, in particolare, al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2008, il raggiungimento di un tasso di 3. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di segreto indu- raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad al- striale, il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche mette meno 4 kg in media per abitante all’anno: a disposizione dei centri di reimpiego, degli impianti di trattamento e di riciclaggio, in forma cartacea o elettronica o su supporto elettronico, le a) i comuni assicurano la funzionalità, l’accessibilità e l’adegua- informazioni in materia di reimpiego e di trattamento per ogni tipo di tezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nu- nuova apparecchiatura immessa sul mercato, entro un anno dalla stessa clei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di immissione. Dette informazioni indicano i diversi componenti e mate- raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori riali delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché il punto in finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano all’interno delle appa- i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in recchiature stesse, nella misura in cui ciò è necessario per consentite altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita conven- ai centri di reimpiego ed agli impianti di trattamento e di riciclaggio di zione con il comune di destinazione (7); uniformarsi alle disposizioni del presente decreto. b) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova 4. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel cam- apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domesti- po di applicazione del presente decreto, poste sul mercato a decorrere co, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura dal 13 agosto 2005, riportano, a cura e sotto la responsabilità del produt- usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le tore, in modo chiaro, visibile ed indelebile, una indicazione che consen- stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresì, ta di identificare lo stesso produttore e il simbolo riportato all’allegato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), alla verifica del possibi- 4. Detto simbolo indica, in modo inequivocabile, che l’apparecchiatura le reimpiego delle apparecchiature ritirate ed al trasporto presso i centri è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle valutate non suscettibili di oggetto di raccolta separata. Con decreto del Ministro dell’ambiente e reimpiego; della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività pro- c) fatto salvo quanto stabilito alle lettere a) e b), i produttori od i duttive, sono definite, in conformità alle disposizioni comunitarie, le terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base modalità per l’identificazione del produttore. — 65 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 5. Nel caso in cui l’apposizione del simbolo di cui al comma 4 sia c) stipula specifici accordi con le associazioni di categoria dei sog- resa impossibile dalle dimensioni o dalla funzione dell’apparecchiatura, getti recuperatori, al fine di assicurare adeguati ed omogenei livelli di il marchio stesso è apposto in modo visibile sulla confezione, sulle istru- trattamento e qualificazione delle aziende del settore; zioni e sul foglio di garanzia. d) assicura la necessaria cooperazione tra i diversi sistemi collettivi, 6. I produttori comunicano al Registro di cui all’articolo 14, con in particolare di quelli che gestiscono la medesima categoria di RAEE di cadenza annuale e con le modalità da individuare ai sensi dello stesso cui all’Allegato 1A al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; articolo 13, comma 8, la quantità e le categorie di apparecchiature elet- e) ottimizza uniformando le relative modalità e condizioni il si- triche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i ca- stema di raccolta, assicurando il ritiro dei RAEE dai centri di raccolta nali, reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito dalle di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e lo disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, il quantitativo dei smistamento al sistema collettivo competente per il conferimento agli rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in nu- impianti di trattamento; mero, nonché le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista f) assicura la tempestività nella raccolta delle richieste di ritiro da dal presente decreto. parte dei centri di raccolta, utilizzando a tal fine tecnologie telematiche; 7. I produttori che forniscono apparecchiature elettriche o elettroni- g) assicura il monitoraggio dei flussi di RAEE, distinti per catego- che avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto ria di cui all’Allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, legislativo n. 185 del 1999, con cadenza annuale e con le modalità di cui smistati ai sistemi collettivi, sulla base di modalità da definire d’intesa al comma 6, comunicano al Registro previsto all’articolo 14, le quantità con l’APAT e il Comitato di vigilanza e controllo di cui all’articolo 15 e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; mercato dello Stato in cui risiede l’acquirente, nonché le modalità di adempimento degli obblighi previsti all’articolo 10, comma 3. h) predispone per ciascun raggruppamento di RAEE di cui all’Al- legato 1 un programma annuale di prevenzione e attività e lo trasmette 8. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territo- al Comitato di vigilanza e controllo. Tale programma deve contenere in- rio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’economia e dicazioni specifiche anche riguardo agli obiettivi di recupero dei RAEE delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi stabiliti per ogni categoria dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 lu- dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le mo- glio 2005, n. 151. dalità di funzionamento del Registro di cui all’articolo 14, di iscrizione allo stesso, di comunicazione delle informazioni di cui ai commi 6 e 7, 3. Il Centro di coordinamento trasmette annualmente i dati di cui nonché di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamen- alla lettera f) al Comitato di vigilanza e controllo e all’APAT ai fini della to, finanziato e gestito dai produttori, per l’ottimizzazione delle attività predisposizione della relazione annuale di cui all’articolo 9, comma 5, di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni omogenee e del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. uniformi condizioni operative. 4. Il Centro di coordinamento può svolgere i propri compiti anche 9. Il gestore del servizio pubblico di raccolta informa i consumatori mediante il ricorso a società di servizi ed altri soggetti esterni, purchè su: venga garantita la riservatezza dei dati trattati.” “Art. 14. Compiti del Comitato d’indirizzo sulla gestione dei a) le misure adottate dalla pubblica amministrazione affinché i RAEE. consumatori contribuiscano sia alla raccolta dei RAEE, sia ad agevolare il processo di reimpiego, di trattamento e di recupero degli stessi; 1. Il Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE svolge un com- pito di supporto del Comitato di vigilanza e controllo di cui all’arti- b) il ruolo del consumatore stesso nel reimpiego, nel riciclaggio e colo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. In particolare il nelle altre forme di recupero dei RAEE.”. Comitato di indirizzo monitora l’operatività, la funzionalità logistica e Per il testo dell’articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 2005, l’economicità, nonchè l’attività di comunicazione, del sistema di gestio- n. 151, citato nelle note alle premesse, si veda nelle note all’articolo 23. ne dei RAEE, inoltrando al Comitato di vigilanza e controllo le proprie Per il testo dell’articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, valutazioni e le proprie proposte di miglioramento.”. n. 151, citato nelle note alle premesse, si veda nelle note all’articolo 35. Il testo dell’articolo 21 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Dispo- Per il testo dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 2005, sizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza n. 151, citato nelle note alle premesse, si veda nelle note all’articolo 40. dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recita: Per il testo dell’articolo 9 del decreto del Ministro dell’ambiente e “Art. 21. (Semplificazione in materia di oneri informativi per la della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, citato nelle note gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) all’articolo 4, n. 185, si veda nelle note all’articolo 33. 1. La comunicazione di cui all’ articolo 3, comma 4, del decreto del Per il testo dell’articolo 13 del decreto del Ministro dell’ambiente e Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 mag- della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, citato nelle note gio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2009, all’articolo 4, n. 185, si veda nelle note all’articolo 36. relativo alle modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di appa- Il testo degli articoli 10 e 14 del decreto del Ministro dell’ambiente recchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse, è resa e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, citato nelle dai produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento agli appa- note all’articolo 4, n. 185, così recita: recchi immessi sul mercato negli anni 2007 e 2008, entro il termine del “Art. 10. Compiti del centro di coordinamento. 30 giugno 2010. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 1. Il Centro di coordinamento ha il compito di ottimizzare le attivi- elettroniche sono comunicate ai produttori di apparecchiature elettriche tà di competenza dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE a garanzia ed elettroniche mediante il sito www.registroaee.it, previo avviso pub- di comuni, omogenee ed uniformi condizioni operative e nell’ottica di blicato nella Gazzetta Ufficiale. massimizzare il riciclaggio/recupero di tali rifiuti. 2. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le 2. In particolare, il Centro di coordinamento svolge le seguenti seguenti modificazioni: funzioni: a) all’ articolo 8, comma 2, le parole: “allegato 2” sono sostituite a) definisce con l’ANCI, tramite un accordo di programma, le con- dalle seguenti: “allegato 3, punto 4”; dizioni generali per il ritiro da parte dei sistemi collettivi competenti dei b) all’ articolo 9, comma 2, lettera d), le parole: “sorgenti luminose RAEE raccolti nell’ambito del circuito domestico ai sensi dell’artico- fluorescenti” sono sostituite dalle seguenti: “lampade a scarica”; lo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e, fatto salvo il dispo- sto di cui all’articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, c) all’ articolo 11, comma 1, secondo periodo, le parole: “o misto relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi, raggruppati se- adeguato” sono sostituite dalle seguenti: “adeguato, attraverso le se- condo quanto indicato nell’Allegato I, garantendo la razionalizzazione e guenti modalità: l’omogeneità a livello territoriale dell’intervento; a) individualmente, mediante la sottoscrizione di contratti con tutti b) definisce con l’ANCI e con le associazioni nazionali di categoria i soggetti responsabili della raccolta sull’intero territorio nazionale dei della distribuzione, tramite un accordo di programma, le condizioni alle RAEE di competenza del produttore contraente, che impegnano gli stes- quali il ritiro da parte dei sistemi collettivi competenti dei RAEE raccol- si soggetti ad effettuare, per conto del produttore medesimo, la selezione ti dai distributori ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), è effettuato di tutti i RAEE derivanti dalle apparecchiature immesse sul mercato direttamente presso i distributori medesimi; per le quali lo stesso è definito come produttore ai sensi dell’articolo 3, — 66 — 28-3-2014 Supplemento ordinario n. 30/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 73 comma 1, lettera m); tale contratto dovrà, tra l’altro, fornire l’identifi- dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013) pubblicata nella cazione del produttore, secondo quanto previsto dall’articolo 13, com- Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, così recita: ma 4, nonché le modalità di selezione del RAEE relativo. Il produttore, “Art. 22. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, entro novanta giorni dall’assunzione della qualifica medesima, ovvero relativo alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchia- dal recesso anche da uno solo dei sistemi collettivi, deve richiedere al ture elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Pro- Comitato di cui all’articolo 15 il riconoscimento del sistema adottato; cedura di infrazione 2009/2264. tale recesso è valido solamente a seguito dell’approvazione da parte del 1. All’Allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, predetto Comitato; sono apportate le seguenti modificazioni: b) partecipando ad uno dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE, a) al numero 1, le parole: «(con esclusione di quelli fissi di grandi istituiti ai sensi dell’articolo 10, in proporzione alla rispettiva quota di dimensioni)» sono soppresse; mercato, calcolata in base al numero dei pezzi ovvero a peso, se spe- cificatamente indicato nell’allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, b) al numero 1.18 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per nell’anno di riferimento”; il condizionamento»; d) all’ articolo 11, comma 2, dopo la parola: “produttore” sono in- c) dopo il numero 8.9 è inserito il seguente: serite le seguenti: “che opta per la modalità di cui al comma 1, lettera «8.9-bis. Test di fecondazione». a),”; dopo le parole: “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio” 2. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall’articolo 183, sono inserite le seguenti: “e del mare”; le parole: “delle attività produt- comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il tive” sono sostituite dalle seguenti: “dello sviluppo economico” e dopo raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche le parole: “e dell’economia e delle finanze,” sono inserite le seguenti: (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui “sentito il Comitato di cui all’articolo 15,”; all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e) all’ articolo 13, comma 6, dopo le parole: “in materia di segreto effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o industriale,” sono inserite le seguenti: “il quantitativo dei rifiuti raccolti presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all’articolo 3 del ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero,”. regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela 3. Ai fini dell’elaborazione delle quote di mercato di cui all’ artico- del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti lo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e successive modifi- condizioni: cazioni, nonché per consentire l’adempimento degli obblighi di comuni- a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati cazione alla Commissione europea di cui all’ articolo 17, comma 1, del dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici; medesimo decreto legislativo n. 151 del 2005, entro il 30 giugno 2010 b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al raccolta di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di 2005 con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggrup- gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le pato raggiunga complessivamente i 3.500 chilogrammi. Il quantitativo modalità di cui all’ articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Mi- di 3.500 chilogrammi si riferisce a ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e nistro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 3 dell’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’am- 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità e alle categorie di apparecchia- biente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, ture elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel 2009. Le quote di e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestio- medesimo allegato; ne dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di ven- comunicate ai produttori delle apparecchiature medesime mediante il dita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazio- sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficia- ne di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro le. Per consentire l’adempimento degli obblighi di comunicazione alla dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, Commissione europea di cui all’ articolo 17, comma 1, del decreto legi- in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono slativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei RAEE protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di ap- o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche positi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori comu- tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui nicano entro il 30 giugno 2010 al Registro nazionale dei soggetti obbli- all’articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. gati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchia- È necessario garantire l’integrità delle apparecchiature, adottando tutte ture elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all’ articolo 3 del le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriu- regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela scita di sostanze pericolose. del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i 3. All’articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al canali, esportate, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2009, suddivise decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare secondo le categorie di cui all’allegato 1A annesso al decreto legislativo 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: «, effettuato» fino a: «6.000 kg» sono 25 luglio 2005, n. 151, e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche soppresse. e professionali. Entro lo stesso termine i produttori di apparecchiature 4. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all’arti- elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti colo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005 obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparec- si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell’ambiente chiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all’articolo 3 e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tu- Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, tela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, le informazioni ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e relative al quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. se non è possibile, in numero, di cui all’ articolo 13, comma 6, del de- 5. Sono abrogati il comma 2 dell’articolo 1 e l’articolo 8 del rego- creto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dal comma 2, lamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del lettera e), del presente articolo, negli anni 2006, 2007 e 2008.”. territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65. Il testo dell’articolo 22 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Dispo- sizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza 14G00064 L OREDANA C OLECCHIA , redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU-2014-SOL-006) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. — 67 — € 5,00 *45-410201140328*